Testo della risposta
Atto a cui si riferisce:
C.4/06670 MISTRELLO DESTRO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la risoluzione prot. n. 363413 Ministero dell'economia e delle finanze del 13 marzo 1978...
Atto Camera
Risposta scritta pubblicata martedì 6 settembre 2011
nell'allegato B della seduta n. 513
All'Interrogazione 4-06670 presentata da
GIUSTINA MISTRELLO DESTRO
Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, concernente il trattamento ai fini IVA del solfato di rame, si fa presente quanto segue.
Il solfato di rame, come precisato dall'agenzia delle dogane, è suscettibile di molteplici impieghi: è utilizzabile come anticrittogamico (prodotto fitosanitario), come fertilizzante per terreni torbosi e stepposi, come additivo nell'industria animale, nell'industria galvanica, nell'industria elettronica ed in altri settori industriali.
Detto prodotto, al momento dell'importazione, deve essere classificato alla voce nomenclatura Combinata 2833 2500 (TARIC 00) cui corrispondono le aliquote IVA nella misura del 4 per cento del 10 per cento e del 20 per cento. In particolare, l'aliquota del 10 per cento si applica ai prodotti fitosanitari (n. 110 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) mentre l'aliquota del 4 per cento si applica ai fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748 (n. 19 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).
Come chiarito dai competenti uffici dell'agenzia delle dogane, l'analisi chimico-analitica eventualmente eseguita sul solfato di rame consentirebbe unicamente di determinare il tenore di rame e di altri elementi presenti nei diversi composti ma non fornirebbe alcuna indicazione sull'uso specifico della merce né sulla sua destinazione finale.
Da una attenta analisi della disciplina normativa concernente i fertilizzanti e i prodotti fitosanitari emerge che il regolamento (CE) 13 ottobre 2003, n. 2003/2003 annovera tra i concimi ammessi nella CE un prodotto a base di solfato di rame contenente almeno il 20 per cento di rame solubile in acqua (allegato 1, E.1.3 (a), sale di rame).
Non è prescritta, invece, alcuna percentuale minima di rame nella composizione di prodotti «fungicidi» quali l'idrossido di rame, l'ossicloruro di rame, il solfato di rame (tribasico), l'ossido ramoso, e l'octonato di rame di cui al regolamento (CEE) 24 giugno 1991 n. 2092/91, come successivamente modificato, (le disposizioni relative al rame sono state sostituite dall'allegato del regolamento CE n. 473/2002 e successivamente modificate dall'allegato del regolamento CE n. 404/2008), recante l'elenco degli antiparassitari - Allegato II-B, 2. IV.
Pertanto, un prodotto contenente più del 20 per cento di solfato di rame potrebbe essere utilizzato sia come fertilizzante che come prodotto fitosanitario.
In ragione di tale constatazione, gli uffici dell'amministrazione hanno ipotizzato possibili soluzioni alternative per individuare l'aliquota IVA da applicare; soluzioni che, però, non sono apparse percorribili in quanto, tra l'altro, avrebbero presentato in termini di frodi commerciali le medesime criticità lamentate nell'interrogazione cui si risponde.
A parere dell'Agenzia delle entrate è opportuno che il problema si risolva ricorrendo a criteri oggettivi. Pertanto la medesima agenzia ritiene di dover confermare i chiarimenti già resi dal Ministero delle finanze con la risoluzione n. 363413 del 13 marzo 1978 (citata dall'interrogante, secondo cui le cessioni di solfato di rame e di ossicloruro di rame scontano l'aliquota IVA prevista per la categoria dei «fitosanitari» (10 per cento alla quale i prodotti sono riconducibili in base alle loro caratteristiche merceologiche e d'impiego, sebbene in taluni casi vengano utilizzati quali fertilizzanti.
Come precisato dall'agenzia, non osta alla conferma di tale orientamento di prassi l'evoluzione normativa che ha interessato la disciplina dei fertilizzanti. Infatti, sebbene la legge 19 ottobre 1984, n. 748 richiamata dal n. 19 della Tabella A, parte II, allegata a decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sia stata abrogata, la voce E.1.3 (a) - Sale di rame - dell'allegato 1 al Regolamento (CE) 13 ottobre 2003, n. 2003/2003, attualmente vigente, è identica alla voce 8.1, 3a dell'allegato 1B della legge n. 748 del 1984, non più in vigore.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Bruno Cesario.