• Testo interpellanza

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Atto a cui si riferisce:
C.2/01187 [Iniziative per tutela delle competenze dello Stato in materia ambientale e, in particolare, per la tutela della prateria di Sant'Orso in Cogne]



I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per sapere - premesso che:
l'articolo 117, primo comma, della Costituzione (nella veste risultante dalla riforma costituzionale del 2001) obbliga tanto lo Stato quanto le regioni a non esercitare la propria potestà legislativa se non in conformità, oltre che alla stessa Costituzione, anche all'ordinamento comunitario ed alle convenzioni internazionali;
come noto, i precetti scaturenti dall'ordinamento comunitario e dalle convenzioni internazionali sono così divenuti «parametri interposti di costituzionalità», non dissimilmente, negli effetti indiretti che possono determinare nelle leggi statali o regionali, dal contrasto con norme costituzionali;
lo stesso articolo 117 della Costituzione, al suo secondo comma lettera «s», dichiara la materia della «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali ambientale» come appartenente alla esclusiva competenza dello Stato;
in materia di tutela ambientale la «Unione europea» ha emanato una prima direttiva 85/337/CE ed una seconda direttiva 2003/35/CE: ed inoltre ha sottoscritto, insieme ad altri Stati non membri dell'Unione europea, la convenzione di Aarhus che ha lo scopo di estendere la partecipazione popolare e delle associazioni ambientaliste a qualsiasi decisione di rilevanza ambientale, a cominciare dall'accesso a qualsiasi documento di cui siano in possesso le autorità pubbliche e dalla legittimazione a promuovere ovvero ad intervenire in qualsiasi giudizio che possa essere comunque rilevante per la tutela dell'ambiente;
in molte regioni, anche a statuto speciale, queste novità sono state ignorate o non percepite, di modo che sono state lasciate in vigore leggi regionali approvate prima della riforma costituzionale del titolo quinto e accreditandole come ancora vigenti e cogenti nella loro iniziale portata e sfruttando l'assenza di una sistematica revisione delle disposizioni regionali che possano essere in contrasto con nuove norme costituzionali e la presenza invece di un termine decorrente solo dalla iniziale approvazione per la loro impugnazione da parte del Governo, e dal fatto che esse non lo furono quando emanate perché in linea con il diverso quadro costituzionale e comunitario o internazionale, vigente all'epoca della loro emanazione;
in altri casi si è tentato di accreditare alcuni problemi ambientali come rientranti nella materia dell'«urbanistica», prescrivendo così destinazioni di piani regolatori generali che prescindevano dal danno ambientale conseguente alla loro esecuzione e che ignoravano pertanto la necessità della valutazione di impatto ambientale (VIA) che alla stregua delle citate norme sopravvenute sarebbe stato necessario effettuare;
la Corte costituzionale nella recentissima sentenza n. 227 del 22 luglio 2011 ha dovuto censurare una legge del Friuli-Venezia Giulia, mediante la quale si restringeva la preliminare divulgazione della VIA, diretta a consentire la più ampia partecipazione popolare alle decisioni di possibile rilevanza ambientale, rispetto ai parametri comunitari e della convenzione di Aarhus;
la Corte di giustizia europea (nella recentissima sentenza 12 maggio 2011 nella causa di pronuncia pregiudiziale C-151/09 richiesta dal giudice tedesco, ma nella quale sono intervenuti, oltre alla Germania, molti altri Stati membri tra cui

l'Italia) ha fissato due importanti principi interpretativi del diritto comunitario in materia:
a) gli Stati membri non devono creare alcun possibile ostacolo a che le associazioni ambientaliste possano impugnare davanti al giudice competente qualsiasi provvedimento delle autorità che autorizzino progetti che possano avere un impatto ambientale;
b) in tali giudizi le associazioni ambientaliste possono far valere - oltre alle norme generali in materia di tutela ambientale, sia nazionali che comunitarie - anche quelle relative alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna scaturenti dalla direttiva 92/43/CE, perché si tratta di disposizioni messe a tutela degli interessi della collettività come tale e non di singole persone;
nel comune di Cogne (Aosta) sta per essere rilasciata una concessione edilizia che consentirebbe di ampliare le strutture di un importante albergo a scapito dell'antica e famosa prateria di Sant'Orso, magnificata da tempo immemorabile come una delle più importanti bellezze naturali della Val d'Aosta e da molti decenni vincolata come assolutamente inedificabile, senza che il progetto sia stato corredato da alcuna valutazione dell'impatto ambientale (pur trovandosi il prato a poche decine di metri dal confine del Parco Nazionale del Gran Paradiso) con la giustificazione che le norme urbanistiche regionali non lo prevedono per analoghi progetti, essendo stata ricondotta la pratica edilizia alle sole norme urbanistiche regionali ed ignorando sia la riforma costituzionale del 2001, sia le norme comunitarie delle direttive menzionate, nella interpretazione vincolante della Corte di giustizia -:
quali iniziative il Ministro interrogato ritenga di poter intraprendere per la tutela delle competenze dello Stato in materia ambientale e, in particolare, per la tutela della prateria di Sant'Orso in Cogne, anche al fine di evitare possibili sanzioni da parte dell'Unione europea.
(2-01187)
«Mariani, Realacci, Motta, Braga, Esposito, Marantelli, Bocci, Ginoble».