• Testo DDL 2835

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Atto a cui si riferisce:
S.2835 Limitazioni alle spese di amministrazione e di controllo di enti pubblici ed organismi pubblici





Legislatura 16º - Disegno di legge N. 2835


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 2835
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LANNUTTI, GIAMBRONE, MASCITELLI, PEDICA,
DE TONI, CARLINO, RUSSO, CAFORIO, SBARBATI, DI NARDO e PETERLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 2011

Modifiche all’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di limitazioni alle spese di amministrazione e di controllo di enti
pubblici e di organismi pubblici

 

Onorevoli Senatori. – Lo scopo del presente disegno di legge è di definire un reale limite delle spese di amministrazione e di controllo di enti ed organismi pubblici e di provvedere altresì a porre un limite al trattamento economico onnicomprensivo dei manager pubblici.

    Con la sostituzione del comma 5 dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si prevede un limite al numero di componenti degli organi di amministrazione e di controllo di tutti gli enti pubblici, anche economici, e di tutti gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato.
    Tali enti ed organismi dovranno infatti modificare i rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, gli organi di amministrazione e di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché gli organi di revisione, siano costituiti da un numero di componenti non superiore a tre. Al contrario, oggi, in base a quanto stabilito del vigente comma 5 del citato articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 che si provvede a modificare, detti organi di amministrazione possono essere stabiliti nel numero massimo di cinque componenti.
    Si stabilisce altresì che le amministrazioni vigilanti devono provvedere all’adeguamento della relativa disciplina di organizzazione con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare i suddetti adeguamenti, mediante i regolamenti di cui all’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008).
    La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal comma in esame nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.
    In considerazione dell’eccezionalità della situazione economica nazionale e internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, al fine di arginare i livelli considerevoli raggiunti oggi dagli stipendi di alcuni manager pubblici, con l’inserimento del comma 5-bis al citato articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 si provvede a porre un limite al trattamento economico onnicomprensivo dei presidenti e dei componenti dell’organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di società a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché delle loro controllate, ovvero di banche ed istituti di credito di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e di società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, o che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, prevedendo che detti compensi non possono superare il valore del trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. All’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

    «5. Tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, modificano i rispettivi statuti al fine di assicurare che gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all’adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

    5-bis. Il trattamento economico onnicomprensivo dei presidenti, dei componenti dell’organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di società a totale o prevalente partecipazione pubblica e delle loro controllate, di banche e di istituti di credito di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonché di società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici, o che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, non può superare il valore del trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento».

    2. Gli enti pubblici di cui al comma 5 dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono tenuti all’adeguamento dei rispettivi statuti, ai sensi del medesimo comma 5, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

    3. Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, inserito dal comma 1 del presente articolo, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.


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