C. 4458 Proposta di legge presentata il 27 giugno 2011
Atto a cui si riferisce:
C.4458 Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in favore della gestione e dell'attività delle istituzioni culturali e dello spettacolo
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4458 |
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Con la presente proposta di legge si intendono modificare le disposizione del citato decreto-legge n. 78 del 2010 che limitano l'autonomia degli enti di governo territoriale e dei soggetti di diritto privato che svolgono attività di produzione, gestione, promozione e diffusione nel campo dei beni e delle attività culturali. Infatti – anche a causa della scarsa chiarezza delle disposizioni sull'individuazione degli enti assoggettati alle prescrizioni di legge – moltissime istituzioni culturali stanno rischiando l'esclusione dal novero dei soggetti beneficiari di finanziamenti pubblici. Certamente si ricorderà che, dal momento dell'approvazione del decreto-legge n. 78 del 2010 da parte del Consiglio dei Ministri e per tutta la durata dell’iter parlamentare per la sua conversione in legge, gli operatori della cultura, le loro associazioni rappresentative, l'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'associazione Federculture hanno manifestato, mobilitandosi, la loro contrarietà alle disposizioni che sono oggetto delle modifiche proposte.
Gli obiettivi economico-finanziari perseguiti in via generale dal decreto-legge
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Il citato articolo 6 stabilisce la riduzione dei costi degli apparati amministrativi a tale scopo prescrivendo, al comma 2, che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche può dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente. Nel caso siano già previsti i gettoni di presenza, essi non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. Per le amministrazioni pubbliche e per le società di cui all'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il compenso è ridotto del 10 per cento. Il comma 8 dello stesso articolo stabilisce un limite per le spese della pubblica amministrazione, includendo tra le spese oggetto della riduzione anche quelle sostenute per l'organizzazione di mostre. Se è comprensibile che si voglia perseguire il contenimento di spese delle pubbliche amministrazioni ritenute superflue, non si può però trascurare l'evidente differenza che passa tra la spesa per l'organizzazione di mostre effettuata da parte di enti che per missione istituzionale svolgono attività di promozione e di diffusione culturali e quella sostenuta da enti di altra natura, che organizzano eventi a titolo puramente promozionale della loro stessa immagine. Sempre all'articolo 6, il comma 9 reca disposizioni sulle attività di sponsorizzazione, vietandone la realizzazione a tutta la pubblica amministrazione a decorrere dall'anno 2011. Anche in questo caso vi è scarsa chiarezza sui soggetti e sulle attività della pubblica amministrazione oggetto del divieto, poiché non è stata espressamente stabilita l'esclusione dei contributi erogati dagli enti locali per la realizzazione di manifestazioni culturali e sportive dal novero delle sponsorizzazioni.
La presente proposta di legge modifica, dunque, l'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 allo scopo di restituire alle amministrazioni pubbliche e ai soggetti di diritto privato piena autonomia nello svolgimento dei compiti e delle attività di produzione, promozione e diffusione della cultura, scongiurando anche il rischio che moltissime istituzioni culturali destinatarie di finanziamenti pubblici siano ingiustamente coinvolte nel meccanismo sanzionatorio stabilito per il mancato adeguamento alle disposizioni sulla gratuità della partecipazione agli organismi collegiali.
L'attuazione dei commi 2, 8 e 9 del medesimo articolo 6, infatti, sta creando caos e disfunzioni a carico di molte istituzioni culturali, difficoltà operative al Ministero per i beni e le attività culturali, e rende impossibile ai comuni e alle province di garantire l'attività di biblioteche e di musei. A tutto ciò si aggiunge l'incertezza dell'interpretazione delle disposizioni stabilite dal citato comma 2, che finiranno per generare un contenzioso e un inevitabile ricorso alla sede giudiziaria.
Le forme giuridiche e organizzative dei soggetti organizzatori di spettacolo e di attività culturali che beneficiano di contributi pubblici sono le più varie: dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle fondazioni, alle associazioni e alle imprese e tutte gestiscono risorse ingenti e organici importanti, svolgendo funzioni delicate e di interesse collettivo. Dunque una norma che impedisce di remunerare i sindaci revisori dei conti e i presidenti che hanno responsabilità operative
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Analogamente, quanto ai commi 8 e 9 del medesimo articolo 6, la presente proposta di legge stabilisce esplicitamente l'esclusione delle attività culturali dall'ambito di applicazione delle limitazioni di legge imposte agli enti di governo territoriale e agli altri enti, ancorché di diritto privato, da essi comunque costituiti o partecipati per la promozione e per la diffusione culturali.
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1. All'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano, altresì, ai soggetti comunque sostenuti e finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché alle fondazioni e alle istituzioni culturali partecipate, in qualunque forma e misura, dallo Stato o dagli enti territoriali»;
b) al comma 8:
1) al primo periodo, le parole «convegni, mostre» sono soppresse:
2) al sesto periodo, le parole da: «ai convegni» fino a: «dal Ministero per i beni e le attività culturali ed» sono soppresse;
c) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano alle spese relative a contributi, sovvenzioni e finanziamenti erogati dalle amministrazioni pubbliche per la realizzazione di progetti e di attività culturali, sportive e sociali».