• Testo DDL 2859

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Atto a cui si riferisce:
S.2859 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009





Legislatura 16º - Disegno di legge N. 2859


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 2859
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)

di concerto con il Ministro dell’interno (MARONI)

con il Ministro della giustizia (ALFANO)

con il Ministro della difesa (LA RUSSA)

con il Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI)

con il Ministro dello sviluppo economico (ROMANI)

con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (GALAN)

con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare
(PRESTIGIACOMO)

e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MATTEOLI)

(V. Stampato Camera n. 4201)

approvato dalla Camera dei deputati il 27 luglio 2011

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 luglio 2011

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall’altro, che modifica l’Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l’11 settembre 2009

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall’altro, che modifica l’Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l’11 settembre 2009.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

    1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 4 dell’Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 
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