Testo della risposta
Atto a cui si riferisce:
C.4/11696 [Emanare il regolamento concernente l'accertamento della prestazione dei livelli essenziali di assistenza in materia di formazione professionale ai fini dell'adempimento dell'obbligo scolastico]
Atto Camera
Risposta scritta pubblicata mercoledì 3 agosto 2011
nell'allegato B della seduta n. 512
All'Interrogazione 4-11696 presentata da
GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO
Risposta. - Si risponde all'interrogazione in esame con la quale l'interrogante chiede l'adozione di iniziative concernenti l'accertamento delle prestazioni dei livelli essenziali di assistenza in materia di formazione professionale ai fini dell'adempimento dell'obbligo scolastico.
Al riguardo si premette che attualmente l'istruzione professionale disciplinata dal Capo III del decreto legislativo numero 226 del 2005, dall'articolo 13 della legge numero 40 del 2007, dall'articolo 64, comma 4-bis della legge numero 133 del 2008, dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, numero 87 (Regolamento di riordino dell'istruzione professionale).
Con il nuovo ordinamento è stata profondamente modificata l'identità degli istituti professionali, i quali provvedono, nel nuovo assetto, solo al rilascio, previo superamento dell'esame di Stato, del diploma di istruzione secondaria superiore conclusivo del percorso scolastico quinquennale. Alle regioni è stata demandata, per effetto della modifica del titolo V della Costituzione, l'offerta di percorsi di istruzione e formazione triennali e quadriennali, che si concludono rispettivamente con il rilascio dei titoli di qualifica e dei diplomi professionali, nel rispetto dei livelli essenziali di prestazioni definiti dal Capo III del decreto legislativo n.226 del 2005.
In altre parole, agli istituti professionali, in linea con le indicazioni dell'Unione europea, si inteso affidare prioritariamente il compito di far acquisire agli studenti per un limitato numero di ampi indirizzi correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese - una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale che consenta di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e competenze necessari sia per rispondere alle esigenze formative del mondo del lavoro sia per l'accesso all'università e all'istruzione tecnica superiore.
Rientra invece tra le competenze istituzionali delle regioni stabilire se richiedere agli istituti professionali di Stato di realizzare in regime di sussidiarietà i percorsi di istruzione e formazione professionale, secondo modalità da definirsi con specifici accordi territoriali con i competenti, uffici scolastici regionali. Tali aspetti sono stati ripresi dalla circolare ministeriale numero 101 del 30 dicembre 2010, relativa alle iscrizioni degli alunni per il nuovo anno scolastico.
In tal senso Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, a partire dall'anno scolastico 2010/2011, ha previsto l'avvio della messa a regime dei, percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP), di cui al capo III del decreto legislativo numero 226 del 2005, per il conseguimento di qualifiche professionali triennali e diplomi professionali quadriennali, individuando le figure e gli standard minimi delle competenze tecnico-professionali.
Successivamente, a seguito dell'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 16 dicembre 2010, con decreto ministeriale n.4 del 18 gennaio 2011 sono state adottate le linee guida previste dalla legge numero 40 del 2007 e riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale. Queste linee guida stabiliscono che dall'anno scolastico 2011/2012 termina il regime surrogatorio che attribuisce agli istituti professionali la facoltà di effettuare percorsi per il conseguimento delle qualifiche professionali triennali del previgente ordinamento statale e, contestualmente, prevedono che gli istituti professionali possono erogare, in regine di sussidiarietà, a norma dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica numero 87 del 2010 e se richiesto dalla regione nell'esercizio delle proprie esclusive competenze in materia di programmazione dell'offerta formativa, i percorsi Istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo numero 226 del 2005, rilasciando le relative qualifiche e diplomi professionali.
I percorsi si articolano in due distinte tipologie, l'offerta sussidiaria integrativa (tipologia A), che prevede la possibilità per gli studenti iscritti ai percorsi scolastici quinquennali degli istituti professionali di conseguire, al termine del terzo anno, anche la qualifica professionale regionale, e l'offerta sussidiaria complementare (tipologia B), che prevede la possibilità per gli istituti regionali di attivare percorsi finalizzati esclusivamente al rilascio di qualifiche triennali e di diplomi quadriennali di Istruzione e formazione professionale.
Per quanto riguarda la regione Sicilia, si fa presente che la Regione nell'anno scolastico di transizione 2010/2011 ha optato per il regime surrogatorio e gli istituti professionali hanno continuato a realizzare esclusivamente, nei limiti delle dotazioni organiche disponibili e con alcune eccezioni relative alle qualifiche di ottico, odontotecnico e operatore sociale, i corsi di qualifica previsti dal previgente ordinamento. Nel corrente anno scolastico pertanto la materia dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale ha continuato ad essere regolamentata dall'Accordo del 26 gennaio 2007 e il Piano regionale dell'offerta formativa, decretato in via definitiva in data 16 e 29 marzo 2011 e relativo alle figure professionali dei percorsi di istruzione e formazione di tipologia B affidati agli enti di formazione operanti nella Regione, ha previsto l'attivazione di 193 corsi.
Il numero dei corsi sensibilmente superiore alla media di quelli attivati negli anni precedenti e la «riduzione finanziaria» prevista per gli stessi corsi (da 100.000 a 75.000 euro di costo/corso), resa necessaria per le note esigenze di contenimento della spesa pubblica, modulata sui costi generali di gestione mantenendo intatto il budget relativo al personale, ivi compresi gli eventuali docenti di sostegno.
Per quanto riguarda l'attività prevista per l'anno scolastico 2011/2012, in data 26 gennaio 2011 è stato sottoscritto l'Accordo territoriale attuativo delle Linee guida di cui all'Intesa in sede di Conferenza unificata del 16 dicembre 2010. Detto Accordo prevede la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli istituti professionali statali funzionanti nel territorio regionale senza che vi sia alcun affidamento esclusivo agli stessi istituti dei percorsi Istruzione e formazione professionale.
Con riferimento al regolamento concernente modalità di accertamento del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni relativi al sistema di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo numero 226 del 2005, si fa presente che la relativa istruttoria correlata ai provvedimenti relativi alla determinazione degli standard minimi dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al medesimo Capo III, provvedimenti attualmente in corso di definizione secondo un piano condiviso con il sistema regionale. Per quanto attiene alla definizione degli standard della regione Sicilia, in data 14 aprile 2011 è stato istituito il tavolo tecnico di lavoro Ufficio scolastico regionale per la Sicilia Assessorato regionale all'istruzione e formazione professionale con il compito di procedere alla stesura delle linee guida regionali per i percorsi Istruzione e formazione professionale. Il tavolo tecnico prevede un'ampia rappresentanza dei principali enti di formazione interessati all'obbligo istruzione formativa nella regione.
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Mariastella Gelmini.