• Testo DDL 2831

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Atto a cui si riferisce:
S.2831 Disposizioni concernenti la riduzione dell'indennità dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali, nonchè la soppressione degli assegni vitalizi per i membri del Parlamento e per i consiglieri regionali e contestuale incremento delle dotazioni del Fondo per le politiche sociali





Legislatura 16º - Disegno di legge N. 2831


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 2831
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO,
LI GOTTI e PEDICA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2011

Disposizioni concernenti la riduzione dell’indennità e la soppressione
degli assegni vitalizi dei membri del Parlamento e dei consiglieri
regionali, nonché in materia di contestuale incremento delle dotazioni
del fondo nazionale per le politiche sociali

 

Onorevoli Senatori. – Il nostro Paese ed il suo sistema produttivo stanno attraversando una pesantissima crisi economica, con gravi effetti sia sotto il profilo occupazionale sia, inevitabilmente, sotto quello della riduzione della disponibilità fiscale dello Stato, determinato dall’abbassamento delle basi di ricchezza imponibili.

    La manovra economico-finanziaria approvata definitivamente dalle Camere il 15 luglio 2011 (legge 15 luglio 2011, n. 111), oltre ad aggravare con effetti depressivi il sistema economico nazionale già pesantemente compromesso, determina effetti devastanti sul comparto socio-assistenziale (sanità, enti locali e scuola), inficiando l’erogazione dei servizi minimi essenziali ed imponendo un generale, oltre che rilevantissimo, incremento della pressione fiscale.
    Da tale impostazione, tuttavia, è stata adeguatamente e sciaguratamente esclusa la classe politica, al netto di minimi interventi di carattere meramente fittizio. È del tutto sconsiderato, infatti, non aver accompagnato le durissime misure finanziarie con energici tagli alla «casta». Oltretutto, l’opera di razionalizzazione dei costi delle istituzioni (centrali e periferiche) non solo si rivela urgente, sotto il profilo strettamente «contabile», ma si rende assolutamente necessaria per tentare di legittimare, agli occhi della pubblica opinione, i pesantissimi sacrifici imposti ai cittadini ed in particolare alle fasce sociali più deboli ed indifese.
    Peraltro, i costi abnormi delle nostre istituzioni democratiche e rappresentative, oltre a incidere pesantemente sulla struttura della spesa pubblica, costituiscono un fattore decisivo di blocco del «sistema Italia», della sua competitività interna e della sua capacità di attrarre investimenti esterni. Attraverso la riduzione dei cosiddetti «costi della politica» è possibile anche liberare risorse per il rilancio di obiettivi fondamentali dell’azione di Governo come, ad esempio, l’università e la ricerca, il finanziamento degli ammortizzatori sociali e per una migliore cura di funzioni primarie dello Stato, come la sicurezza e, soprattutto, la giustizia, che è divenuta la prima e prioritaria questione sociale del nostro Paese. È evidente che la democrazia e le istituzioni rappresentative abbiano un «costo funzionale intrinseco», ma in esso si annidano talvolta vetusti ed inaccettabili privilegi che fanno della «classe dei politici» una riprovevole «casta degli eletti».
    Appare, pertanto, assolutamente necessario incidere significativamente – non sottovalutando anche il suo carattere simbolico – sulla indennità percepita dai membri del Parlamento nazionale. Per questo, l’articolo 1 del presente disegno di legge è volto alla riduzione dei parametri legislativi entro cui contenere le indennità parlamentari. Segnatamente si prevede: a) la riduzione del limite massimo entro cui «agganciare» l’indennità dei deputati e dei senatori; b) il dimezzamento dell’importo nel caso in cui i parlamentari godano di altri redditi da lavoro privato; c) la riduzione del 30 per cento della diaria, a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma; d) l’incompatibilità assoluta dell’indennità (e non soltanto fino ai quattro decimi del suo ammontare) con stipendi, assegni o indennità derivanti da rapporti di pubblico impiego; e) la imposizione fiscale riferita all’importo globale dell’indennità (e non soltanto del 40 per cento come attualmente previsto).
    È evidente che la medesima riduzione vada necessariamente applicata anche all’indennità dei consiglieri regionali. Essendo, tuttavia, le regioni a detenere la potestà legislativa e regolamentare esclusiva in materia, il comma 2 dell’articolo 1 determina un artifizio – riferito alla riduzione del 50 per cento dei trasferimenti ordinari Stato-Regioni – attraverso cui le si obbligano a determinare il trattamento economico omnicomprensivo dei consiglieri regionali in misura tale che esso non superi il 70 per cento rispetto a quello percepito dai membri del Parlamento, fissato dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, così come modificata dal comma 1 dell’articolo 1.
    Con l’articolo 2, si disciplina la soppressione di ogni forma di assegno vitalizio per i deputati e per i senatori, nonché per i consiglieri regionali, con le medesime procedure utilizzate nell’articolo 1. Si prevede, altresì, la soppressione immediata di ogni forma di rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per i parlamentari cessati dal mandato: retaggi di casta, senza alcun senso cogente.
    L’articolo 3 del presente disegno di legge dispone che i risparmi derivanti dall’applicazione della legge confluiscono nel fondo nazionale per le politiche sociali. In tale fondo sono infatti contenute le risorse che annualmente lo Stato stanzia con la legge finanziaria (ora legge di stabilità) per le politiche di assistenza sociale, ovvero per il contrasto della povertà, per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, dei diritti soggettivi (assegno al nucleo familiare con tre figli minori, per la maternità, agevolazioni disabili e lavoratori talassemici) e per la tutela della condizione degli anziani.
    La celere approvazione del presente disegno di legge non solo potrebbe rappresentare una concreta speranza per il riavvicinamento dei cittadini alle istituzioni democratico-rappresentative e, più in generale, alla classe politica – giunta ormai sull’orlo di un ripudio, dalle conseguenze imprevedibili – ma le conferirebbe una nuova dignità ed onorabilità ad oggi inesorabilmente perduta.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di riduzione dell’importo dell’indennità parlamentare e conseguente riduzione della indennità dei consiglieri regionali)

    1. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 1, secondo comma, la parola «dodicesimo» è sostituita dalla seguente: «quattordicesimo» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale ammontare è ridotto del 50 per cento nel caso in cui il membro del Parlamento percepisca reddito da lavoro. Per i rapporti di pubblico impiego si applica quanto previsto dall’articolo 3»;

        b) all’articolo 2, primo comma, la parola «15» è sostituita dalla seguente: «10»;
        c) all’articolo 3, secondo comma, le parole: «, fino alla concorrenza dei quattro decimi del suo ammontare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica,» sono soppresse;
        d) all’articolo 5, primo comma, le parole: «, limitatamente ai quattro decimi del suo ammontare e detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica,» sono soppresse;
        e) dopo l’articolo 5, è inserito il seguente:

    «Art. 5-bis. 1. Sono rimborsate al membro del Parlamento le spese sostenute per viaggi e per soggiorni riconducibili esclusivamente all’esercizio del mandato e quelle relative ai viaggi di andata e ritorno dal luogo di residenza alla sede dell’Assemblea parlamentare di appartenenza. L’erogazione della diaria e il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori nonché delle spese di viaggio e di soggiorno sono effettuati esclusivamente su richiesta dell’interessato e devono essere corredati della relativa documentazione attestante l’entità e la finalità delle spese medesime».
    2. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ulteriormente ridotti del 50 per cento rispetto a quanto previsto a legislazione vigente nei casi in cui, entro due mesi dalla data in vigore della presente legge, i medesimi soggetti non provvedano ad adeguare, ove necessario, il trattamento economico omnicomprensivo dei consiglieri regionali in misura tale che esso non superi il 70 per cento rispetto a quello percepito dai membri del Parlamento, fissato dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come modificata dal comma 1 del presente articolo.

Art. 2.

(Soppressione del vitalizio per i parlamentari nazionali e dei consiglieri regionali e soppressione di ogni forma di rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per i parlamentari cessati dal mandato)

    1. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, determinano la soppressione immediata di ogni forma di assegno vitalizio ai membri del Parlamento in carica e cessati dal mandato.

    2. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono al rimborso, in una unica soluzione, dei contributi già versati dai parlamentari in carica e da quelli cessati dal mandato.
    3. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ulteriormente ridotti del 50 per cento rispetto a quanto previsto a legislazione vigente nei casi in cui, entro due mesi dalla data in vigore della presente legge, i medesimi soggetti non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi per i consiglieri regionali in carica e cessati dal mandato, in armonia con quanto previsto dal comma 1 per i membri del Parlamento.
    4. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, determinano la soppressione immediata di ogni forma di rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per i membri del Parlamento cessati dal mandato.

Art. 3.

(Incremento delle dotazioni del fondo
per le politiche sociali)

    1. I risparmi derivanti dall’applicazione della presente legge confluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.


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