Testo DDL 2807
Atto a cui si riferisce:
S.2807 Istituzione in Foggia di una sezione della corte di appello di Bari
Legislatura 16º - Disegno di legge N. 2807
Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
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N. 2807
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DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa del senatore MORRA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 2011 Istituzione in Foggia di una sezione distaccata
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Onorevoli Senatori. – È trascorso ormai più di un decennio dall’istituzione del giudice unico di primo grado e l’esperienza maturata in tale periodo mostra come sia quantomai opportuno un riordino delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari. Al tempo stesso, è necessaria la creazione di nuove entità giudiziarie, in considerazione dell’accorpamento di uffici, strutture, risorse e soprattutto di sedi di uffici giudiziari, precedentemente operanti in autonomia funzionale. Si prevede, infatti, a breve termine, un ulteriore incremento dell’attività della fase giudicante di primo grado che comporta un aumento del numero dei giudici unici in luogo dei giudici collegiali, con un conseguente proliferare dei provvedimenti giudiziari, nonché un rilevante aggravio dei carichi di lavoro del giudice di appello e, dunque, delle stesse corti di appello. In particolare, la situazione della Puglia evidenzia un timore di concreta inadeguatezza ad affrontare le esigenze di efficienza e di funzionalità che sottendono all’amministrazione della giustizia, in considerazione del fatto che il distretto della corte di appello di Bari comprende quattro tribunali e diciotto sezioni di tribunale in un territorio che ricomprende centododici comuni.
La legge 16 luglio 1997, n. 254, con l’introduzione del giudice unico di primo grado e con la soppressione delle preture e delle procure circondariali, ha previsto come unico giudice di secondo grado le corti di appello e, pertanto, soltanto su di esse grava il compito di decidere su tutte le sentenze civili di primo grado appellate, ovviamente escluse quelle di competenza del giudice di pace. Per fare fronte alla mole di lavoro e soprattutto al rischio concreto che i tempi di definizione delle varie controversie si allunghino ancora a dismisura con grave danno per i cittadini utenti, il legislatore ha previsto l’istituzione di apposite sezioni distaccate di corte di appello.
Da lungo tempo si discute sulla necessità di istituire una sezione distaccata con giurisdizione sulla zona nord della Puglia, che comprenda l’intera provincia di Foggia. Il complesso tessuto socio-economico della zona nord della regione Puglia, infatti, caratterizzato dalle numerosissime aziende commerciali e artigianali, nonché dalla presenza sul territorio di numerose realtà industriali (la FIAT con lo stabilimento S.O.F.I.M., Finmeccanica con lo stabilimento Alenia, l’industria marmifera e del lapideo ad Apricena, eccetera), rende sempre più evidente l’importanza di costituire un secondo polo per la giurisdizione di secondo grado.
Tale anomalia, come noto, ancora non è stata sanata nonostante reiterate proposte e disegni di legge presentati in tale senso.
Il tribunale di Foggia risulta il secondo della Puglia sia per carichi di lavoro sia per organico, così come il foro foggiano lo è per il numero di iscritti effettivamente esercitanti la professione legale.
Il presente disegno di legge si propone dunque l’obbiettivo di istituire, nella città di Foggia, una sezione distaccata della corte di appello di Bari.
Il provvedimento si compone di tre articoli.
L’articolo 1 prevede l’istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte di appello di Bari, con giurisdizione sui circondari dei tribunali di Foggia e di Lucera.
L’articolo 2 affida ad un decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il compito di definire l’organico del personale necessario al funzionamento della sezione che si è costituita.
L’articolo 3, infine, stabilisce che sia il Ministro della giustizia a stabilire la data di entrata in funzione della sezione distaccata della corte di appello di Bari con sede in Foggia, che comunque deve poter iniziare la propria attività entro e non oltre sei mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. È istituita in Foggia una sezione distaccata della corte di appello di Bari, con giurisdizione sul territorio compreso nei circondari dei tribunali di Foggia e Lucera.
2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B annesse all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’organico del personale necessario al funzionamento della sezione distaccata di cui all’articolo 1, comma 1, ridefinendo le dotazioni organiche degli uffici della corte di appello di Bari, nell’ambito delle attuali dotazioni dei ruoli del Ministero della giustizia.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia stabilisce, con proprio decreto, la data di inizio del funzionamento della sezione distaccata di cui all’articolo 1, comma 1, che deve comunque entrare in funzione non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
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