C. 4440 Proposta di legge presentata il 21 giugno 2011
Atto a cui si riferisce:
C.4440 Modifiche agli articoli 182 e 190 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione dei velocipedi e di comportamento di pedoni, corridori e podisti
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4440 |
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La norma fa riferimento a due fenomeni, entrambi in crescita:
1) l'accresciuta mobilità ciclistica, collegata ad attività sportive o di svago dei cittadini, oltre che a un'accresciuta coscienza ecologica; l'incentivazione della mobilità ciclistica è espressamente prevista fra le politiche di contrasto ai gas serra e all'inquinamento dell'aria sia a livello nazionale che europeo e internazionale e, d'altro canto, la bicicletta è uno dei mezzi di spostamento con maggiore efficienza energetica, in quanto moltiplica per 5 lo sforzo umano; secondo un sondaggio commissionato da Legambiente nell'aprile
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2) il crescente numero di lavoratori stranieri che utilizza la bicicletta per raggiungere il luogo di lavoro. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto nelle località di villeggiatura accade di frequente che a tarda ora della notte, lunghe teorie di lavoratori tornino alle loro abitazioni ad ore estremamente tarde, nello stesso momento in cui gli avventori delle discoteche, spesso sotto l'effetto di alcool o sostanze stupefacenti escono dai locali. La norma deve quindi essere salutata con favore in quanto ha evitato quanto già accaduto diverse volte negli ultimi anni ai ciclisti sportivi: che un unico conducente dissennato, faccia strage in un gruppo di malcapitati. Per quanto riguarda il procedimento applicativo della nuova disposizione, la legge n. 120 del 2010 ha lasciato sessanta giorni agli utenti per adeguarsi alla normativa; ma va anche favorevolmente osservato che diverse amministrazioni comunali (Sabaudia ad esempio) hanno regalato ai ciclisti di Paesi non membri dell'Unione europea i giubbotti riflettenti e spiegato ad essi la necessità del loro uso.
In questo quadro la presente proposta di legge intende ulteriormente favorire la mobilità ciclistica, consentendo agli utenti la circolazione contromano qualora le condizioni di sicurezza lo consentano. Una disposizione analoga è stata adottata in via sperimentale in Francia nel 2010, riconoscendo una richiesta da tempo avanzata dagli amanti delle due ruote francesi: quella della circolazione contromano, anche nelle vie cittadine. Il Centro studi sulle reti, il trasporto e l'urbanistica, che dipende dal governo francese, ha pubblicato nel 2008 una ricerca sui rischi di tale disciplina. Nel corso di cinque anni non vi è stato alcun incidente che abbia coinvolto un ciclista in una delle 25 strade interessate dalla sperimentazione. Pertanto il Governo francese ha consentito di utilizzare la nuova norma a discrezione dei dipartimenti territoriali dello Stato.
La maggiore densità della circolazione in Italia non consente forse una normativa cosí ampia. Pertanto ci si è limitati a consentire la circolazione ciclistica contromano lungo il margine della strada se esso è presente e sufficientemente ampio e salvo che non vi sia espresso divieto.
Per favorire ulteriormente tale tipo di mobilità si è inoltre precisato che l'uso della bicicletta è sempre ammesso nelle aree pedonali e nei parchi cittadini, a velocità moderata ed avendo cura dell'incolumità degli altri utenti, salvo espresso, motivato divieto, anche temporaneo, delle autorità preposte.
La seconda disposizione proposta riguarda invece i pedoni, rispetto ai quali nessuna disposizione è stata inserita nella legge n. 120 del 2010. Tuttavia la situazione notturna dei pedoni nelle strade extraurbane senza illuminazione è la stessa dei ciclisti: sono praticamente invisibili sino a che non vengono inquadrati dai fari di un veicolo. Pertanto la norma proposta prevede, tramite una modifica all'articolo 190 del codice della strada, che la circolazione notturna dei pedoni sulle strade extra-urbane debba essere messa in sicurezza mediante l'uso dei giubbotti retroriflettenti.
La terza disposizione, sempre inserita nel medesimo articolo 190 del codice della strada, riguarda gli sportivi, i podisti e i corridori, che sempre più vediamo sulle nostre strade. In sostanza la nuova disposizione, che li equipara ai pedoni, prevede quattro regole fondamentali: circolazione contromano; circolazione in colonna nelle ore notturne; uso del giubbotto retroriflettente; possibilità di utilizzate le piste ciclabili.
Le norme proposte sono quindi di assoluto buonsenso: ampliano la sicurezza e la libertà di movimento dei cittadini e favoriscono attività che migliorano la salute generale. Se ne chiede quindi la sollecita approvazione.
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1. All'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nelle strade a doppio senso i ciclisti devono procedere nella direzione di marcia della strada. Nelle strade a senso unico essi possono procedere contromano, lungo il margine della strada se esso è presente e sufficientemente ampio e salvo che non vi sia espresso divieto»;
b) dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:
«9-ter. L'uso del velocipede è sempre ammesso nelle aree pedonali e nei parchi cittadini, a velocità moderata ed avendo cura dell'incolumità degli altri utenti, salvo espresso, motivato divieto, anche temporaneo, delle autorità preposte».
1. All'articolo 190 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Il pedone che circola fuori dei centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere o in aree totalmente sprovviste di illuminazione stradale ha l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162»;
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b) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Agli sportivi podisti, ai marciatori o ai corridori, si applicano le medesime regole stabilite per i pedoni. Qualora siano presenti, essi hanno l'obbligo di utilizzare le piste ad essi dedicate o in alternativa le piste riservate ai velocipedi di cui al comma 9 dell'articolo 182».