• Testo approvato 996 (Bozza provvisoria)

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Atto a cui si riferisce:
S.996 Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico





Legislatura 16º - Disegno di legge N. 996


SENATO DELLA REPUBBLICA

 
XVI
 

996


Attesto che il Senato della Repubblica,
il 16 giugno 2011, ha approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa dei senatori Malan, Berselli, Bevilacqua, Butti, Ciarrapico, Costa, De Eccher, De Gregorio, De Lillo, Divina, Fasano, Alberto Filippi, Gallo, Gamba, Giai, Gramazio, Grillo, Izzo, Musso, Nessa, Orsi, Rizzotti, Santini, Saro, Giancarlo Serafini, Zanetta, Poli Bortone, Mariapia Garavaglia e  Fleres:

Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d’arte prestate da uno Stato, da un ente o da un’istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l’esposizione al pubblico

 
 

Art. 1.

    1. Al fine di favorire l’esposizione di opere d’arte e di altri beni di rilevante interesse culturale in Italia, i beni culturali stranieri, cui non si applichi quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali vigenti per l’Italia e dalla normativa comunitaria vigente, non possono essere sottoposti a sequestro nell’ambito di procedimenti giudiziari concernenti la loro proprietà o il loro possesso, per il periodo della loro permanenza in Italia, qualora siano stati messi a disposizione dello Stato italiano, o di altro soggetto da esso autorizzato con le modalità e le procedure di cui ai commi 2 e 3, lettera c), da parte di Stati, collettività, enti pubblici o istituzioni culturali stranieri, a soli fini di esposizione temporanea al pubblico sotto la supervisione e il controllo del soggetto che mette a disposizione i beni stessi.

    2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 3, lettera c), i soggetti interessati a promuovere ed organizzare le esposizioni di cui alla presente legge presentano apposita domanda al Ministero per i beni e le attività culturali secondo modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri, sulla base degli accordi intercorsi tra i soggetti interessati, sono definiti, per ogni esposizione:

        a) la lista dei beni culturali cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1;

        b) il periodo durante il quale tali beni si intendono in esposizione in Italia;
        c) i soggetti autorizzati all’esposizione, cui i beni sono affidati e che assumono l’impegno di restituirli al soggetto che li ha messi a loro disposizione.

    4. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai beni che costituiscono corpo di reato qualora il reato sia commesso in Italia.

    5. I procedimenti giudiziari di cui al comma 1, fatto salvo quanto ivi disposto, proseguono secondo le ordinarie procedure. Resta ferma la possibilità di procedere alla confisca dei beni in caso di sentenza non più soggetta a impugnazione.





IL PRESIDENTE


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