• Testo DDL 2687

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Atto a cui si riferisce:
S.2687 Disposizioni concernenti la concessione di un credito d'imposta in favore delle piccole e medie imprese





Legislatura 16º - Disegno di legge N. 2687


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 2687
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SPADONI URBANI, ORSI, CASOLI, STANCANELLI, AMORUSO, FASANO, LICASTRO SCARDINO, AMATO, VALENTINO, D’AMBROSIO LETTIERI, VIESPOLI, LENNA, BALDINI, GRAMAZIO, POLI BORTONE e FLUTTERO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 2011

Disposizioni concernenti la concessione di un credito d’imposta in favore delle piccole e medie imprese

 

Onorevoli Senatori. – La recente crisi economica internazionale ha avuto effetti negativi sull’occupazione, determinando, negli ultimi tempi una situazione di grave precarietà, soprattutto tra i giovani.

    Dall’ultimo rapporto sull’occupazione dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) emerge un quadro macro economico problematico, mentre dai dati ISTAT relativi al tasso di disoccupazione giovanile emerge che lo stesso sfiora per il 2011 il 27,9 per cento.
    Nonostante l’impatto della crisi sul mercato del lavoro italiano sia stato fino a oggi moderato rispetto a molti altri paesi OCSE, il rapporto suggerisce un peggioramento delle condizioni del mercato del lavoro nell’ultimo anno. A maggio del 2010, il tasso di disoccupazione ha raggiunto l’8,7 per cento in Italia, vale a dire un incremento di 2 punti percentuali dall’inizio della crisi (dicembre 2007), inferiore alla crescita media dei paesi OCSE sullo stesso periodo (2,8 punti percentuali). Gran parte della crescita della disoccupazione è avvenuta in Italia nell’ultimo anno, con un aumento di 1,2 punti percentuali. Nonostante si scorgano segnali di ripresa dell’attività economica, questa probabilmente non porterà ad una significativa crescita di occupazione nel breve periodo: infatti, le proiezioni OCSE suggeriscono che la disoccupazione rimarrà pressoché costante sino alla fine del 2011.
    La proporzione della popolazione in età lavorativa occupata si è ridotta di 1,8 punti percentuali dall’ultimo trimestre del 2007 e si situa attualmente al 57,3 per cento, la più bassa dei paesi OCSE dopo Turchia, Ungheria e Messico.
    La principale risposta del Governo alla crisi occupazionale è stata il sostegno ai redditi dei lavoratori non aventi diritto a un sussidio di disoccupazione e, in particolare, il sostegno alla domanda di lavoro tramite un aumento significativo delle risorse finanziarie per la Cassa integrazione guadagni (CIG).
    Il presente disegno di legge si prefigge lo scopo di sostenere l’occupazione, favorendo le piccole e medie imprese che assumono lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, attraverso il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura di 250 euro per ciascun lavoratore che incrementi, per ciascun mese, il numero dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nei dodici mesi precedenti il mese in cui ricade l’entrata in vigore della presente legge.
    Viene inoltre specificato che gli incentivi economici di cui al comma 1 dell’articolo 1 sono concessi per la durata di dodici mesi e con riferimento alle assunzioni operate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. Ai datori di lavoro delle piccole e medie imprese che assumono lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura di euro 250 per ciascun lavoratore che incrementi, per ciascun mese, il numero dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nei dodici mesi precedenti il mese in cui ricade la data di entrata in vigore della presente legge. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Per la definizione di piccole e medie imprese si applicano, ai fini del presente articolo, i criteri posti dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

    2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso per la durata di dodici mesi e con riferimento alle assunzioni operate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002.
    3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
    4. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro di cui al comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, o successivamente, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale, fermi restando i limiti temporali di cui al comma 2.
    5. Trovano applicazione le norme di cui all’articolo 2, comma 541, primo e terzo periodo, comma 543, lettere b) e c), comma 544, comma 545, lettera c), e comma 546, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
    6. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo è istituito un Fondo con dotazione di 50 milioni di euro, per l’anno 2012, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo anche al fine del controllo del rispetto del limite di stanziamento di cui al periodo precedente. Entro il 31 luglio 2013 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui ai suddetti commi da 1 a 5, attraverso l’identificazione della nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.


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