• C. 3358 Proposta di legge presentata il 30 marzo 2010

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Atto a cui si riferisce:
C.3358 Modifica all'articolo 119 della Costituzione per il riconoscimento della peculiarità delle regioni insulari



XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3358


 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
d'iniziativa del deputato PALOMBA
Modifica all'articolo 119 della Costituzione per il riconoscimento della peculiarità delle regioni insulari
Presentata il 30 marzo 2010


      

Onorevoli Colleghi! — Il riconoscimento costituzionale dell'insularità non è da intendere quale punto d'arrivo, ma quale premessa di un diverso futuro per i territori insulari del nostro Paese.
      Condizioni di disagio economico e di distanza dallo sviluppo possono essere colmate o compensate, possono anche non esserci, ma occorre riconoscere che l'insularità, in sé, è una condizione permanente e di svantaggio, poiché è un sistema chiuso.
      L'insularità determina per i territori una condizione di specialità: anzi, tra specialità e insularità «vi è un rapporto di corrispondenza biunivoca, costituendo, l'una e l'altra, le facce di una medesima medaglia» (T. Frosini).
      Nel nostro territorio ci sono diverse porzioni considerate «speciali» – a diverso titolo – che non sono isole, ma è proprio per questo che occorre considerare la condizione insulare connotata da ulteriore e ancora più specifica «specialità», se non altro per la collocazione.
      La collocazione incide profondamente su tutti gli aspetti – siano essi economici o sociali – e ne rende «diversi» le comunità e i territori, una diversità che ha avuto un riconoscimento giuridico particolare.
      Il riconoscimento, nel nostro Paese, aveva raggiunto anche la vetta costituzionale, prevedendo la Costituzione, nella vecchia versione dell'articolo 119, la valorizzazione delle isole attraverso contributi speciali da parte dello Stato alle regioni, considerando evidentemente il carattere permanente dello svantaggio della condizione insulare: nel nostro caso, in particolare, due vasti territori insulari coincidono con due regioni.
      In ambito europeo, anche se non è stato ancora emanato un provvedimento
 

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comune, alcune realtà sono riuscite a ottenere benefìci (Corsica e isole britanniche). La questione dell'insularità è stata affrontata più volte nel Parlamento europeo che, infatti, nel 1997 adottò una risoluzione per avviare «una politica integrata adeguata alla specificità delle regioni insulari dell'Unione europea» e poi, nel 1998, con il Trattato di Amsterdam, con il quale l'Europa riconobbe il principio «che è necessario ridurre il divario esistente tra i livelli di sviluppo dei vari territori e colmare il ritardo delle regioni meno favorite, come le isole». Oltre non si è andati, nell'arco di più di dieci anni.
      L'Europa tiene conto delle variabili nel prevedere politiche destinate ad aiutare le isole, proprio seguendo il principio del Trattato di Amsterdam, ma ciò non basta, e non è bastato agli Stati membri, quando gli stessi hanno deciso di soccorrere con aiuti e provvedimenti specifici i territori isolani svantaggiati, a non cadere nelle maglie dei veti in materia di aiuti di Stato.
      Gli svantaggi strutturali di tali territori sono evidenti – la dipendenza dai trasporti marittimi e aerei con i sovraccosti del tempo perso anche durante i processi produttivi – ma l'economia insulare risente sempre della ristrettezza del mercato locale e di una scarsa diversificazione economica, che rendono queste regioni vulnerabili alle fluttuazioni dei mercati.
      La Sardegna continua a essere vittima di una serie impressionante di problemi con l'Europa a causa dei presunti «aiuti di Stato» – basti ricordare la chiusura della cartiera di Arbatax o la legge della regione in favore dei serricoltori, condannati poi a restituire i contributi – e, al di là della considerazione che l'insularità ha ottenuto nella predisposizione della legge sul federalismo (legge n. 42 del 2008) e che affronta gli aspetti di singoli settori economici, occorre trovare una soluzione in grado di superare tutti gli ostacoli di natura giuridico-legislativa, in particolare con riguardo ai princìpi del diritto dell'Unione europea. La strada scelta è quella maestra, l'inserimento nella Carta costituzionale del principio dell'insularità.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.

      1. Dopo il quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione è inserito il seguente:
      «Lo Stato riconosce le peculiarità delle regioni insulari e ne favorisce il riequilibrio economico e sociale attraverso risorse e interventi anche fiscali, primariamente nei settori dei trasporti e dell'energia».