C. 4408 Proposta di legge presentata il 7 giugno 2011
Atto a cui si riferisce:
C.4408 Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di benefìci previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4408 |
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Si ravvisa per questo motivo la necessità di un intervento legislativo per ottenere la riapertura dei termini di presentazione delle domande all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), al fine di recuperare appieno la ratio, lo spirito e le finalità della legge n. 257 del 1992, che non solo ha avuto parziale applicazione, ma che negli effetti è stata frustrata dagli interventi del legislatore del 2003 e del potere regolamentare. Ciò si dice, in quanto, con il decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, alla legge n. 326 del 2003 è stato riformulato in termini restrittivi il beneficio in oggetto, con la riduzione del coefficiente da 1,5 a 1,25. Così se ne è limitata di molto l'applicazione ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e, infine, con il successivo decreto di attuazione, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, è stato posto il termine perentorio del 15 giugno 2005.
Il fulcro della proposta di legge è costituito dall'articolo 5, comma 1, lettera f), dell'atto Senato n. 173, che recita: «Il
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Il comma 6-bis dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003 stabilisce che: «Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefìci previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento».
Per evitare che la norma si applichi solamente alle domande nuove (escludendo cioè i lavoratori la cui domanda era già stata respinta), la presente proposta di legge con il comma 4 dell'articolo 1 stabilisce che: «I lavoratori già esposti all'amianto, che hanno presentato domanda, prima della data di entrata in vigore della presente legge agli enti previdenziali competenti ai fini del riconoscimento dei benefìci di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e la cui richiesta è stata respinta, possono presentare una nuova domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Avverso l'eventuale diniego degli enti previdenziali è ammesso ricorso agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionali».
Successivamente alla presentazione dell'atto Senato n. 173, sono accaduti i seguenti fatti.
In primis il tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sentenza n. 5750/2009 del 18 giugno 2009, ha annullato il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2008, con il quale si era prevista la possibilità di riesame delle domande di ottenimento dei benefìci pensionistici presentate (e respinte) prima del 15 giugno 2005 soltanto per un ristretto numero di lavoratori, e cioè quelli appartenenti alle quindici aziende individuate dal decreto.
In secondo luogo, si è tenuta nell'ottobre 2009 a Taormina la Conferenza mondiale sull'amianto e in tale sede l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) ha diffuso dati allarmanti secondo cui in Italia vi sono quattromila morti l'anno per esposizione all'amianto, ma il dato è destinato a crescere. Tra il 2015 e il 2018 è previsto un picco di vittime. L'età media della diagnosi è intorno ai 68 anni.
Lo stesso INAIL, nell'ultimo rapporto del 2009, prendendo atto che gli effetti morbigeni dell'amianto si manifestano anche dopo trentacinque-quaranta anni dall'esposizione e che in Italia il picco dell'incidenza delle patologie si avrà nei prossimi quindici-venti anni, ravvisava la necessità di approntare strumenti adeguati per fronteggiare il problema.
Infine, non possono essere sottaciute le denunce a livello di Unione europea presentate negli anni scorsi dalle associazioni dei lavoratori contro il Governo italiano per la violazione degli articoli 10 e 249 dell'allora vigente Trattato che istituisce la Comunità europea per il mancato recepimento delle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, e 477/83/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla tutela dei lavoratori esposti ad agenti tossici e cancerogeni.
Naturalmente, la problematica evidenziata sarebbe risolta in ogni suo aspetto con l'approvazione dell'atto Senato n. 173,
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Peraltro, non essendo prevedibile la conclusione dell'esame dell'atto Senato n. 173 in tempi accettabilmente brevi e continuando purtroppo ad aumentare il numero dei lavoratori di ex lavoratori colpiti da patologie asbesto-correlate, vanno ricercati altri percorsi nell'interesse dei lavoratori, percorsi che potrebbero consistere innanzitutto nella estrapolazione del fulcro del provvedimento, costituito appunto dall'articolo 5, che va a modificare la normativa restrittiva in vigore del citato articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003.
E ciò appunto viene fatto e proposto con la presente proposta di legge, costituita da un unico articolo, che contiene alcune modifiche rispetto all'originario articolo 5 dell'atto Senato n. 173, ritenendo doveroso tenere conto soprattutto e in primo luogo della necessità, per motivi etici e scientifici, di far uscire dal lavoro il prima possibile coloro che sono stati esposti ad amianto, in considerazione della riduzione statistica della loro speranza di vita e di qualità della vita.
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1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La prestazione previdenziale di cui al comma 1 si applica, ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento, anche ai lavoratori a cui siano state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto e che abbiano prestato la loro opera esposti all'amianto per un periodo inferiore a dieci anni, con le seguenti modalità:
a) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,15 fino a cinque anni di esposizione;
b) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,25 dai cinque ai dieci anni di esposizione»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per i lavoratori che hanno prestato la loro opera esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,5»;
d) il comma 3 è abrogato;
e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui ai commi
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f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. I lavoratori già esposti all'amianto che intendano ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al comma 1, in riferimento al comma 6-bis, devono presentare domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti. Per i lavoratori esposti, addetti alle bonifiche, all'escavazione e all'estrazione di minerale non è fissato alcun termine al fine di ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al citato comma 1»;
g) dopo il comma 6-quinquies sono aggiunti i seguenti:
«6-sexies. I benefìci di cui al comma 1 si applicano anche al personale militare delle Forze armate e sono cumulabili, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter, con gli altri benefìci previdenziali che comportano l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità ovvero la concessione di periodi di contribuzione figurativa da far valere ai fini della misura dei trattamenti relativi al personale militare.
6-septies. I benefìci di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori addetti alla nautica da diporto, nonché ai titolari di piccole imprese che producano idonea documentazione atta a comprovare che il lavoro che ha comportato esposizione all'amianto sia stato svolto per conto terzi.
6-octies. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione
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6-novies. Ai lavoratori già esposti all'amianto, collocati in trattamento di quiescenza prima della data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, è corrisposta una somma una tantum a titolo di indennizzo, pari a 700 euro per ogni anno di esposizione».
2. La domanda di cui al comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come sostituito dal comma 2, lettera f), del presente articolo, può essere presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I lavoratori già esposti all'amianto, che hanno presentato domanda, prima della data di entrata in vigore della presente legge, agli enti previdenziali competenti ai fini del riconoscimento dei benefìci di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e la cui richiesta è stata respinta, possono presentare una nuova domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Avverso l'eventuale diniego degli enti previdenziali è ammesso ricorso agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionali.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annuale di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
1. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 1, comma 4, pari a 100 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2 del presente articolo.
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2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, A decorrere dalla stessa data:
a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla Commissione di cui all'alinea, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravviene al divieto per dolo o per colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;
b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutano la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione a un'altra amministrazione pubblica, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;
c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o di strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.
3. Dall'attuazione del comma 2 devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione pubblica secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni
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