• Testo interrogazione in commissione

link alla fonte

Atto a cui si riferisce:
C.5/04957 [Riferire circa gli esiti dell'istruttoria VIA relativa alla realizzazione del deposito di gas a Rivara ]



GUIDO DUSSIN, ALESSANDRI, LANZARIN e TOGNI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00531, votata dalla VIII Commissione della Camera il 25 maggio 2011, che ha impegnato il Governo «ad assumere una posizione politica precisa sull'inopportunità della scelta della realizzazione del deposito di gas a Rivara, allo scopo di evitare di sottoporre il territorio e i cittadini a rischi imprevedibili conseguenti alla mancanza di sicurezza sismica e geologica del sito che dovrebbe ospitare il deposito», il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha dichiarato di avere ben presente che la questione è molto sentita sul territorio, giudicando opportuno che il Governo non si pronunci prima della valutazione degli organi tecnici competenti, ed in particolare della commissione VIA-VAS;
da quanto si apprende dai mass media, la commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS avrebbe concluso, per il momento, l'istruttoria relativa al progetto dello stoccaggio gas di Rivara;
le notizie di stampa sono contrastanti in quanto alcune agenzie riportano che la commissione VIA-VAS avrebbe chiesto indagini geognostiche suppletive, al fine di poter esprimersi in merito alla fattibilità del progetto, ed altre, diramate dalla stessa Erg Rivara Storage, esprimono soddisfazione per la decisione positiva della commissione;
in particolare si fa riferimento ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico e alla necessità del parere della regione Emilia Romagna;

il citato decreto del Ministro dello sviluppo economico è quello del 21 gennaio 2011 - Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e relativo disciplinare tipo, che, all'articolo 3, comma 7, prevede: «Per l'accertamento della fattibilità di programmi di stoccaggio in unità geologiche profonde il Ministero, d'intesa con la Regione interessata, può autorizzare un programma di ricerca, di durata non superiore a quattro anni, al termine del quale potrà essere richiesta la concessione di stoccaggio. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso»;
la procedura ex articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 21 gennaio 2011, è l'unica norma che permetterebbe alla società ERS di avviare un programma di sondaggi, anche in assenza della concessione, essendo quest'ultima legata alla conclusione positiva della procedura di VIA; peraltro non esiste una norma che permette la possibilità di scindere il procedimento della concessione mineraria per la realizzazione di depositi di gas tra attività di sondaggio e realizzazione vera e propria del deposito;
in ogni caso, ai fini dell'applicazione della procedura ex articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 21 gennaio 2011, la società ERS deve presentare apposita domanda al Ministero dello sviluppo economico e deve ottenere l'autorizzazione da parte dello stesso Ministero, d'intesa con la regione interessata; pertanto, fino alla conclusione di tale procedura e l'effettiva realizzazione dei sondaggi la commissione VIA-VAS non avrebbe a disposizione i dati necessari per concludere il proprio parere di valutazione d'impatto ambientale -:
se il Ministro non intenda riferire circa gli esiti dell'istruttoria VIA relativa alla realizzazione del deposito di gas a Rivara e circa gli adempimenti a carico della società ERS, nel caso intendesse insistere per l'esecuzione delle indagini geognostiche e la realizzazione del progetto.
(5-04957)