Testo interrogazione in commissione
Atto a cui si riferisce:
C.5/04908 [Normativa sui servizi adibiti al trasporto pubblico non di linea di persone per conto terzi]
MONAI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
i servizi adibiti al trasporto pubblico non di linea di persone per conto terzi (che contano oltre 80.000 imprese attive nel settore) sono assoggettati alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, e con il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, la disciplina del settore ha subito sostanziali modifiche;
in particolare le modifiche dettate dal comma 1-quater dell'articolo 29 del decreto-legge n. 207 del 2008, sono state ritenute in contrasto con l'ordinamento vigente per diversi profili di criticità sia sotto il profilo costituzionale che comunitario;
il decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, all'articolo 7-bis, ha previsto la sospensione dell'efficacia di disposizioni in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea così prescrivendo: «1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 30 giugno 2009»;
col decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, all'articolo 23, comma 2, il predetto termine di sospensione è stato prorogato al 31 dicembre 2009; lo stesso termine è stato poi ulteriormente prorogato al 31 marzo 2010 dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
in prossimità della scadenza della proroga il decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, all'articolo 2, comma 3, ha dettato una norma che si incardina su quanto previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 5 del 2009 «Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto sono, altresì, definiti gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi»;
nel decreto-legge n. 78 del 2010, all'articolo 51, comma 7, viene prevista una ulteriore proroga relativa a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010;
ancora una volta, con il decreto-legge n. 225 del 2010 detto termine viene ulteriormente prorogato al 31 marzo 2011; nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n 74;
tali numerose modifiche, sospensioni e proroghe hanno determinato una situazione di incertezza applicativa nelle amministrazioni pubbliche locali (comuni, provincie e regioni), nelle forze dell'ordine, nonché in enti pubblici e privati per la dubbia interpretazione in merito all'applicazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21, che potrebbe far ritenere che la sospensione normativa fino al 31 dicembre 2011 interessi ormai solo i decreti attuativi e non anche la vigenza dell'articolo 1-quater dell'articolo 28 del decreto-legge n. 207 del 2008;
un caso emblematico di queste distorsioni interpretative è il bando di gara pubblicato in data 28 aprile 2011 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dalla RAI - Radio televisione Italiana, avente quale denominazione «fornitura di noleggio autovetture con conducente» per un importo a base d'asta pari a 16.230.000,00. Nel capitolato tecnico si fa esplicito riferimento a norme in merito al libero mercato, dettate dai trattati comunitari ed al contempo ad elementi restrittivi e territorialmente vincolanti, contenuti nel comma 1-quater dell'articolo 29 del decreto-legge n. 207 del 2008 che, ricordato, dovrebbe invece dirsi sospeso nella propria efficacia dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 5 del 2009 sino a quando il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto-legge n. 281 del 1997, adotterà disposizioni attuative tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente (ex articolo 2, comma, 3 decreto-legge n. 40 del 2010 convertito in legge n. 73 del 2010);
altro caso da segnalare è la frequenza di fermi amministrativi di autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente attuato dalle forze dell'ordine in applicazione del comma 1-quater dell'articolo 29 del decreto-legge n. 207 del 2008;
infine, vanno denunciate le numerose sospensioni o revoche di titoli autorizzativi attuati dalle amministrazioni locali in applicazione del suddetto comma 1-quater;
la giungla normativa che si è prodotta comporta dispendio di tempo e di denaro per le amministrazioni locali per gli accertamenti e le contestazioni; per gli imprenditori per difendersi avanti ai giudici e alle prefetture a causa di contestazioni amministrative, quando non anche di avvisi di garanzia; per le forze dell'ordine che sono così distolte da altre ben più utili attività di accertamento e prevenzione di reali illeciti -:
se i Ministri interroganti siano a conoscenza dei citati problemi applicativi e quali iniziative abbiano assunto o intendano assumere per garantire univocità di applicazione della normativa de quo e per fugare i dubbi interpretativi insorti nella pubblica amministrazione e tra i privati.
(5-04908)