• Testo DDL 2542

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Atto a cui si riferisce:
S.2542 Norme in materia di ordinamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena e insegnamento bilingue sloveno-italiano nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia





Legislatura 16º - Disegno di legge N. 2542


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 2542
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BLAZINA, BASTICO, CABRAS, Mariapia GARAVAGLIA, GUSTAVINO, MICHELONI, MOLINARI, PEGORER, PERTOLDI,
PETERLINI, RUSCONI, SOLIANI e TONINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 2011

Norme in materia di ordinamento delle scuole con lingua d’insegnamento slovena e insegnamento bilingue sloveno-italiano nella regione
Friuli-Venezia Giulia

 

Onorevoli Senatori. – Nella regione Friuli-Venezia Giulia, e più in particolare, nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, è storicamente presente la minoranza linguistica slovena, organizzata in tutti i settori della vita sociale, culturale ed economica. Essa è tutelata da due leggi nazionali: la legge 15 dicembre 1999, n. 482, Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, e la legge 23 febbraio 2001, n. 38, Norme a tutela della minoranza linguistica slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia e dalla legge della regione Friuli-Venezia Giulia 16 novembre 2007, n. 26, Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena. Con specifico riguardo alla scuola, rappresentando questa lo strumento principale per la salvaguardia della cultura e della lingua slovena ed un fattore decisivo nella crescita complessiva della comunità, è doveroso dedicarvi la massima attenzione. Le scuole statali con lingua d’insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia e la scuola con lingua d’insegnamento bilingue nella provincia di Udine fanno parte integrante del sistema scolastico italiano e sono regolate da leggi ordinarie dello Stato e da alcune leggi specifiche, in particolare: la legge 19 luglio 1961, n. 1012, Disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel Territorio di Trieste, la legge 22 dicembre 1973, n. 932, Modificazioni e integrazioni della legge 19 luglio 1961, n. 1012, riguardante l’istituzione di scuole con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia, e non da ultimo la legge 23 febbraio 2001, n. 38, Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia. Ci sono poi singole norme di dettaglio in diverse altre fonti normative quali leggi, decreti ed atti sia legislativi che regolamentari.

    Non si può prescindere dal fatto che molte delle scuole di cui si tratta sono riconosciute da accordi internazionali, sottoscritti dall’Italia e dalla Jugoslavia e , dopo la sua dissoluzione, dalla Repubblica di Slovenia (Memorandum di Intesa, firmato a Londra il 5 ottobre 1954 e successive intese bilaterali, Trattato di Osimo, firmato il 10 novembre 1975, ratificato ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73), nonché da programmi di collaborazione culturale (rinnovati ogni quattro anni dai Governi dei due Paesi). Questi documenti, che riguardano la minoranza slovena in Italia e la minoranza italiana in Slovenia (precedentemente in ex Jugoslavia), contengono sia alcuni princìpi generali che alcune disposizioni specifiche concernenti il diritto alla formazione nella propria lingua materna per tutti i membri delle due minoranze, indipendentemente dall’appartenenza ad un ordinamento statuale piuttosto che all’altro. In ogni caso, si tratta di un principio che fa perno sul più ampio diritto all’identità culturale, parte integrante dei diritti fondamentali dell’uomo e riconosciuto in diversi atti internazionali e sovranazionali in tema di minoranze linguistiche quali, tra le altre:

        a) la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948),
        b) il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966) e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966), ratificati ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881,
        c) l’Atto finale di Helsinki (1975),
        d) la Dichiarazione di Città del Messico sulle politiche culturali (1982),
        e) il Documento della Riunione di Copenhagen della Conferenza sulla dimensione umana della CSCE (Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa) (1990),
        f) la Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose o linguistiche (1992) della Assemblea generale delle Nazioni Unite,
        g) la Dichiarazione universale sulla diversità culturale dell’UNESCO (2001). Esempio significativo in ambito del Consiglio d’Europa è poi la Convenzione – quadro per la protezione delle minoranze nazionali, adottata nel 1995, ratificata ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 302, secondo cui «gli Stati parte s’impegnano a favorire le condizioni necessarie affinché le persone appartenenti a minoranze nazionali possono mantenere e sviluppare la propria cultura e conservare gli elementi essenziali della propria identità, vale a dire la loro religione, lingua, tradizione e patrimonio culturale» (articolo 5).
    Per quanto concerne la situazione attuale nel nostro Paese, si registrano in totale 78 istituti scolastici, di ogni ordine e grado, che adottano lingua d’insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, mentre il numero complessivo di alunni per l’anno scolastico 2010-2011 è di 4.040 unità. A questo proposito, va sottolineato che negli ultimi anni la popolazione scolastica frequentante le scuole con lingua di insegnamento slovena e insegnamento bilingue sloveno-italiano è cresciuta in maniera molto significativa – trend consolidato, in controtendenza con il calo demografico generale. Tale dato costituisce un rilevante indice del livello di consolidamento raggiunto nel processo di integrazione delle diverse comunità e, allo stesso tempo, dà un’indicazione precisa circa l’importanza sociale e culturale che scuole del genere rappresentano per le popolazioni locali.

    Negli ultimi anni, si è assistito a processi di cambiamento di notevoli dimensioni, sia per quanto riguarda la composizione demografica della comunità slovena in Italia e del suo tessuto sociale, che più specificatamente per quanto concerne la legislazione in ambito scolastico avente ad oggetto il diritto all’identità culturale e alla formazione nella propria lingua madre di questa minoranza. La caduta dei confini, le riforme scolastiche, il riordino delle competenze tra Stato centrale ed autonomie locali inducono a ripensare il sistema degli istituti scolastici che adottano come lingua d’insegnamento quella slovena. Occorre infatti che quei fattori di innovazione emersi nel panorama scolastico sloveno, in particolare nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, vengano recepiti all’interno dell’ordinamento nazionale e, di conseguenza, sia dato maggiore vigore all’insieme delle politiche che tendono alla salvaguardia di specificità culturali, unica e vera garanzia del diritto fondamentale all’istruzione degli appartenenti alla minoranza slovena. Più precisamente, l’intento è garantire un’adeguata diffusione degli istituti scolastici sul territorio d’insediamento della minoranza, un’offerta formativa maggiormente ampia quanto ad indirizzi per le scuole superiori di II grado ed infine, nella speranza di assicurare o quantomeno agevolare una maggiore efficienza del sistema nel suo complesso e rispondenza dello stesso alle esigenze più prossime della comunità slovena, un’autonomia organizzativa e gestionale dell’intero ordinamento scolastico. Con questa proposta si vuole in qualche modo salvaguardare l’attuale sistema, ma soprattutto dotarlo di quegli strumenti essenziali affinché si possa aprire alle prospettive future, senza che ne siano pregiudicati i punti fondamentali.
    Della legislazione attualmente in vigore, si rilevano infatti molte disposizioni normative non ancora attuate appieno e suscettibili di miglioramenti quanto ad esecuzione, altre del tutto disattese, ed altre ancora bisognose di una chiarificazione in termini giuridici, risultando al momento ampi i loro margini interpretativi e quindi incerta la loro applicazione.
    Il disegno di legge in oggetto modifica ed integra la legislazione vigente ed introduce alcuni nuovi istituti. È necessario infatti che ci sia una maggiore corrispondenza tra il mondo della scuola, le esigenze attuali e le prospettive future della minoranza linguistica slovena. Il testo alla vostra attenzione è il frutto del lavoro collettivo svolto dai diversi soggetti del mondo della scuola e della società civile. In attesa di una piena assunzione delle competenze esclusive in materia di istruzione da parte della regione Friuli-Venezia Giulia, si chiede una attenta valutazione della presente proposta ed una sua rapida approvazione.
    Il contenuto è suddiviso in sei capi.
    Il capo I contiene gli articoli 1, 2 e 3 in cui si esplicitano alcuni princìpi generali relativi al diritto alla formazione nella lingua materna degli appartenenti alla minoranza linguistica slovena e si prevedono disposizioni specifiche in merito al tema del dimensionamento della rete scolastica e dell’orario scolastico.
    Nell’ambito del capo II, contenente gli articoli 4, 5 e 6, si definiscono gli organi amministrativi e consultivi di livello regionale per quanto riguarda le scuole con lingua d’insegnamento slovena e d’insegnamento bilingue sloveno-italiano e le modalità di finanziamento degli stessi. Inoltre, si prevede la necessità di adeguare i sistemi informativi in uso (SIDI e SISSI) alle specifiche esigenze delle scuole con lingua d’insegnamento slovena.
    Il capo III, che rappresenta la parte più consistente del presente disegno di legge e comprende gli articoli dal 7 all’11, riguarda il personale docente, non docente e dirigenziale. In particolare, le disposizioni ivi previste dettano norme relative alle procedure di definizione degli organici sia del personale docente che del personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario), ai bandi di concorso per i dirigenti scolastici, alle modalità di reclutamento e alla formazione iniziale del personale docente.
    Il capo IV, contenente gli articoli 12 e 13, riguarda l’ordinamento scolastico nella provincia di Udine e prevede disposizioni sia per quanto attiene al personale, sia per quanto concerne la possibilità di ampliamento dell’offerta formativa in lingua slovena.
    Il capo V, comprendente gli articoli dal 14 al 21, tratta di diversi aspetti relativi al sistema scolastico per le scuole con lingua d’insegnamento slovena e d’insegnamento bilingue sloveno-italiano. In particolare, si affrontano alcune questioni ancora irrisolte, già contenute nella legge 23 febbraio 2001, n. 38, come ad esempio l’istruzione musicale e il riconoscimento del Sindacato scuola slovena. Oltre a ciò, si prevedono attività di sostegno per l’insegnamento della lingua slovena, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche della Repubblica di Slovenia.
    Infine, il capo VI contiene alcune disposizioni finali. All’articolo 22 si prevedono copertura finanziaria e clausola di salvaguardia relative all’intero progetto di riordinamento delle scuole con lingua d’insegnamento slovena e con lingua d’insegnamento bilingue sloveno-italiano, mentre all’articolo 23 si stabilisce che, nel caso di provvedimenti legislativi e regolamentari in materia d’istruzione nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che comportino una modificazione dell’attuale livello di tutela dell’ordinamento scolastico relativo alla minoranza slovena, essi sono adottati previo parere positivo della Commissione regionale per l’istruzione in lingua slovena.

 

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità e princìpi generali)

    1. Le scuole statali di ogni ordine e grado con lingua d’insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia e le scuole statali con lingua d’insegnamento bilingue sloveno-italiano sono parte integrante del sistema scolastico italiano. Esse sono tutelate dagli accordi internazionali e dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38. Tali scuole sono inoltre regolate dalla normativa vigente in materia di istruzione nonché dalle specifiche leggi concernenti l’istruzione in lingua slovena, legge 19 luglio 1961, n. 1012, e legge 22 dicembre 1973, n. 932, salvo quanto previsto dalla presente legge, la quale interviene per adeguare tale normativa alle nuove leggi statali in materia, per recepire i cambiamenti intervenuti nel contesto generale e per rispondere alle nuove esigenze del settore scolastico.

    2. In attuazione dell’articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura della popolazione slovena e garantisce agli appartenenti alla minoranza linguistica slovena il diritto all’istruzione nella propria lingua materna. Al fine di tutelare tale diritto, la rete delle scuole con lingua d’insegnamento slovena deve coprire il territorio in cui è storicamente presente la minoranza slovena.
    3. Ai fini di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano alle scuole con lingua d’insegnamento slovena e d’insegnamento bilingue sloveno-italiano le disposizioni di cui all’articolo 64, commi 1, 2 e 4, lettere lettere c. ed e., del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché i relativi regolamenti di applicazione.

Art. 2.

(Dimensionamento e rete scolastica)

    1. Alle scuole con lingua d’insegnamento slovena, in merito alla definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l’articolazione dell’azione di dimensionamento della rete scolastica, di cui all’articolo 64, comma 4, lettera f-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, e all’articolo 11, comma 2, della legge 23 febbraio 2001, n. 38. Nell’ambito del processo di realizzazione dell’autonomia e della riorganizzazione dell’intero sistema formativo, provvedimenti tesi a modificare l’attuale sistema e rete scolastica, a sopprimere plessi, scuole, sedi distaccate e succursali, nonché indirizzi presso le scuole secondarie di secondo grado, sono adottati secondo le modalità previste dall’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e previo parere vincolante della Commissione scolastica regionale per l’istruzione in lingua slovena di cui all’articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, di seguito denominata «Commissione».

Art. 3.

(Orario scolastico)

    1. Nelle scuole primarie con lingua di insegnamento slovena funzionanti con un’unica sezione, per garantire pari opportunità di scelta alle famiglie, possono essere adottate articolazioni di orario diverse da quelle di cui al comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Tali scuole, in base alle richieste delle famiglie, possono adottare modelli di orari scolastici anche diversificati in modo flessibile da un minimo di ventisette ad un massimo di quaranta ore settimanali.

    2. Nelle scuole secondarie con lingua d’insegnamento slovena o insegnamento bilingue sloveno-italiano per l’insegnamento della lingua slovena è garantito un orario scolastico uguale a quello previsto per la lingua italiana.
    3. Al fine di evitare per gli alunni delle scuole di cui al comma 2 un carico orario eccessivamente gravoso rispetto alle scuole con lingua di insegnamento italiana è consentita, fermo restando l’obbligo di recupero del personale docente, la riduzione delle unità didattiche nel limite del 10 per cento annuo.

Capo II

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
E GESTIONALE

Art. 4.

(Organi amministrativi e consultivi)

    1. All’articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
    «1. Per la trattazione degli affari riguardanti l’istruzione in lingua slovena è istituito l’ufficio speciale per l’istruzione in lingua slovena, con sedi distaccate a Gorizia e Udine, dotato di autonomia amministrativa e finanziaria, diretto da un intendente scolastico nominato previo concorso pubblico per dirigenti amministrativi dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Tale ufficio provvede a gestire i ruoli del personale delle scuole e degli istituti con lingua d’insegnamento slovena nonché delle scuole con lingua d’insegnamento bilingue sloveno-italiano. In tutto ciò che concerne tali scuole le competenze del suddetto intendente scolastico sono equiparate a quelle dei direttori generali degli uffici scolastici regionali»;
        b) al comma 2 premettere le seguenti parole: «All’intendente scolastico di cui al comma 1 nonché».
    2. Con apposito decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati l’organico e le competenze dell’ufficio speciale di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, di seguito denominato «ufficio speciale», e sono stabiliti i termini per l’emanazione dei bandi di concorso per il reclutamento del relativo personale.
    3. La composizione della Commissione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2006, n. 288, è integrata con un docente eletto tra il personale della scuola dell’infanzia e con tre membri nominati dall’assemblea degli eletti di lingua slovena nei consigli degli enti locali, di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
    4. Relativamente alle scuole con lingua d’insegnamento slovena nonché d’insegnamento bilingue sloveno-italiano, la Commissione esercita le competenze di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, affidate al consiglio regionale dell’istruzione. Alla Commissione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 6, 7, 8, e 9, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo. Inoltre, la Commissione:
        a) esprime parere vincolante nelle materie di cui agli articoli 2, comma 1, e 21, comma 1, della presente legge;

        b) esercita le competenze di cui agli articoli 11, commi 2, 3 e 5, 12, comma 6, e 14, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38;
        c) esprime, anche di propria iniziativa, pareri su proposte o disegni di legge attinenti l’istruzione in lingua slovena;
        d) fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, formula indirizzi per l’elaborazione dei piani annuali e pluriennali per lo sviluppo delle scuole con lingua d’insegnamento slovena;
        e) propone al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e alla giunta della regione Friuli-Venezia Giulia provvedimenti normativi e regolamentari per l’adeguamento della legislazione vigente alle specificità delle scuole con lingua d’insegnamento slovena e con lingua d’insegnamento bilingue sloveno-italiano e per l’emanazione di nuove normative che tengano conto di tali specificità;
        f) esprime, anche di propria iniziativa, pareri sulle problematiche riguardanti le scuole con lingua d’insegnamento bilingue sloveno-italiano nella provincia di Udine;
        g) formula annualmente, sulla base delle relazioni dell’amministrazione scolastica e dei Consigli di circolo e di istituto, delle osservazioni sull’andamento generale dell’attività scolastica riservata alla minoranza linguistica slovena e dei relativi servizi;
        h) si esprime in merito ad ogni altro argomento devoluto espressamente alla competenza degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello regionale dalle leggi e dai regolamenti;
        i) si pronuncia sulle materie di cui all’articolo 2, comma 1, secondo periodo, della presente legge e sulle materie che l’intendente scolastico di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, di seguito denominato «intendente scolastico», ritenga opportuno sottoporle.

    5. Nel processo di riforma degli organi collegiali della scuola, per quanto riguarda l’organo rappresentativo a livello nazionale continua ad applicarsi l’articolo 23, comma 3, lettera m), del testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 5.

(Finanziamento dell’ufficio speciale)

    1. Per la copertura delle spese riguardanti il personale dell’ufficio speciale, si provvede con le risorse di cui all’articolo 13, comma 4, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, rivalutate secondo gli indici di rivalutazione dell’ISTAT.

    2. Oltre quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo, per le spese di funzionamento dell’ufficio speciale è prevista una dotazione finanziaria annuale aggiuntiva di euro 100.000.
    3. L’ufficio speciale gestisce inoltre il fondo di cui all’articolo 11, comma 5, della legge 23 febbraio 2001, n. 38. Tale fondo può essere utilizzato anche per la produzione e traduzione di programmi e materiali informatici e multimediali, nonché per le traduzioni di materiale amministrativo, compresi atti e documenti.
    4. Le risorse di cui ai commi 1, 2 e 3 sono rideterminate ogni tre anni su proposta della Commissione.
    5. Al fine di consentire un adeguato finanziamento ordinario anche alle istituzioni scolastiche con un numero ridotto di alunni, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono stabiliti criteri e parametri per l’assegnazione diretta delle risorse di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle scuole con lingua d’insegnamento slovena e con lingua d’insegnamento bilingue sloveno-italiano.

Art. 6.

(Sistemi informativi)

    1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i sistemi informativi SIDI e SISSI in uso presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono adeguati alle specifiche esigenze delle scuole con lingua d’insegnamento slovena, anche al fine dell’applicazione delle norme di tutela di cui all’articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

Capo III

PERSONALE DIRIGENTE, DOCENTE
E AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO (ATA)

Art. 7.

(Organici)

    1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito l’intendente scolastico, definisce annualmente le dotazioni organiche delle scuole con lingua d’insegnamento slovena e con lingua d’insegnamento bilingue sloveno-italiano, nei limiti delle corrispondenti dotazioni organiche, previste da apposite tabelle ministeriali, distinte e separate da quelle complessive regionali. Tali dotazioni non concorrono alla determinazione annuale del tetto massimo regionale dell’organico assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia.

    2. Per la formazione delle classi e l’assegnazione del personale docente alle scuole con lingua d’insegnamento slovena e con lingua d’insegnamento bilingue sloveno-italiano, è possibile derogare ai criteri definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nei limiti delle dotazioni organiche di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle esigenze particolari di tali scuole, della loro dislocazione territoriale e della loro complessità gestionale.
    3. In merito alle disposizioni sulla formazione delle classi per le scuole primarie con lingua di insegnamento slovena continua ad applicarsi l’articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, n. 331, al fine di corrispondere alle esigenze derivanti da specifiche caratteristiche demografiche e socioculturali del bacino di utenza di ciascuna sede scolastica e della distanza da scuole viciniori.
    4. Negli istituti comprensivi con lingua d’insegnamento slovena e con lingua d’insegnamento bilingue sloveno-italiano e nelle direzioni didattiche con più di cinque plessi, il numero degli assistenti amministrativi è incrementato di una unità rispetto ai parametri vigenti. Il numero dei collaboratori scolastici assegnati non deve pregiudicare il normale funzionamento di tutti i plessi e di tutte le succursali che costituiscono la rete scolastica con lingua d’insegnamento slovena e con lingua d’insegnamento bilingue sloveno-italiano. Al fine di dare concreta attuazione a quanto stabilito dal presente comma, con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono disposte delle apposite tabelle relative al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) che, nelle scuole con lingua d’insegnamento slovena e con lingua d’insegnamento bilingue sloveno-italiano, sostituiscono a tutti gli effetti le tabelle annesse al regolameto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 119.
    5. All’articolo 459, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il semiesonero o l’esonero può essere disposto altresì qualora il numero dei plessi, sezioni staccate o sedi coordinate sia superiore rispettivamente a tre e a cinque».
    6. Per i trasferimenti interprovinciali, i passaggi di cattedra e di ruolo del personale docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena, è ripristinata l’efficacia degli articoli 465, 471, limitatamente al comma 2, e 472 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, già disapplicati dal contratto collettivo nazionale del 4 agosto 1995.
    7. Nelle scuole secondarie di secondo grado con lingua di insegnamento slovena, ove non risulti possibile la riconduzione delle cattedre a diciotto ore settimanali, al fine di poter mantenere le cattedre caratterizzanti l’indirizzo di studio, è consentita la rimodulazione delle stesse anche attraverso l’utilizzo di ore relative a materie affini.

Art. 8.

(Reclutamento del personale docente)

    1. All’articolo 425, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo le parole: «di lingua materna slovena» sono inserite le seguenti: «o con piena conoscenza della lingua slovena». Al fine dell’accertamento della conoscenza della lingua slovena, fa fede il diploma ottenuto presso una scuola secondaria di secondo grado con lingua d’insegnamento slovena, ovvero un certificato di lingua, riferibile al quadro comune europeo di riferimento (QCER), che attesti un grado di conoscenza e competenza linguistica pari al livello C-2 per l’insegnamento della lingua slovena e al livello C-1 per l’insegnamento di tutte le altre discipline.

    2. Ai docenti che nel periodo dal 21 maggio 1999 fino all’entrata in vigore delle nuove modalità della formazione iniziale del personale docente ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si sono avvalsi dei titoli di abilitazione all’insegnamento, a qualunque titolo conseguiti presso le università italiane nonché presso i conservatori di musica e le accademie musicali in Italia, per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, già graduatorie permanenti, delle scuole con lingua d’insegnamento slovena di Trieste e Gorizia, è consentito dall’anno scolastico 2011-2012 l’iscrizione, per le medesime classi di concorso, anche nelle rispettive graduatorie delle scuole con lingua d’insegnamento italiana.
    3. Ai docenti che nel periodo dal 21 maggio 1999 fino all’entrata in vigore delle nuove modalità della formazione iniziale del personale docente ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si sono avvalsi dei titoli di abilitazione all’insegnamento, a qualunque titolo conseguiti presso le università italiane nonché presso le accademie musicali, per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, già graduatorie permanenti, delle scuole con lingua di insegnamento italiana, è consentita dall’anno scolastico 2011-2012 l’iscrizione, per le medesime classi di concorso, anche nelle rispettive graduatorie delle scuole con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia, previo accertamento della relativa conoscenza linguistica, da effettuare tramite una prova scritta ed un colloquio, le cui modalità sono stabilite dall’intendente scolastico, sempreché l’insegnante sia in possesso degli altri requisiti previsti dall’articolo 425, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Il costo delle prove scritte e dei colloqui di cui al primo periodo del presente comma sono a carico dei richiedenti.
    4. Dalle procedure di cui ai commi 2 e 3 sono escluse le classi di concorso specifiche delle scuole con lingua d’insegnamento slovena. I docenti abilitati per tali classi di concorso, se in possesso dei requisiti previsti, possono chiedere l’estensione dell’abilitazione alle scuole con lingua di insegnamento italiana con la procedura agevolata di cui all’articolo 9, comma 3.
    5. I commi 3 e 4 dell’articolo 425 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono abrogati.
    6. Il comma 4-quinquies dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, non si applica al personale docente inserito fino all’anno scolastico 2009-2010 nelle graduatorie ad esaurimento delle scuole con lingua di insegnamento slovena, ma che ha già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso nella scuola con lingua di insegnamento italiana o viceversa.
    7. Per le scuole con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia e per le scuole con lingua di insegnamento bilingue sloveno-italiano è istituita una graduatoria regionale unica, nella quale confluiscono i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento delle province di Trieste e Gorizia. Per quanto riguarda le scuole con lingua di insegnamento bilingue sloveno-italiano in provincia di Udine si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12.

Art. 9.

(Formazione iniziale del personale docente)

    1. Il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare per le scuole con lingua d’insegnamento slovena e con lingua d’insegnamento bilingue sloveno-italiano, d’intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 15, comma 25, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, deve prevedere che:

        a) un congruo numero di moduli formativi nei percorsi di formazione degli insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado con lingua d’insegnamento slovena e con lingua d’insegnamento bilingue sloveno-italiano, inclusi quelli concernenti materie artistiche, musicali e coreutiche, disciplinati dal citato regolamento di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, siano svolti prevalentemente in lingua slovena;

        b) il tirocinio degli insegnanti di cui alla lettera a) sia svolto presso una scuola con lingua d’insegnamento slovena o con lingua d’insegnamento bilingue sloveno-italiano. A tal fine il consiglio di tirocinio sarà integrato con docenti e dirigenti delle istituzioni scolastiche con lingua di insegnamento slovena;
        c) al fine di dare attuazione a quanto stabilito dalle lettere a) e b) del presente comma, ai sensi dell’articolo 17, comma 98, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica della regione Friuli-Venezia Giulia predispongano degli appositi percorsi formativi, soprattutto in collaborazione con le università e le accademie dell’area linguistica slovena;
        d) prima dell’avvio dei percorsi formativi di cui alla lettera c), le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica della regione Friuli-Venezia Giulia acquisiscano il parere della Commissione.
    2. Gli esami finali di abilitazione per l’insegnamento nelle scuole con lingua d’insegnamento slovena e con lingua d’insegnamento bilingue sloveno-italiano, di cui agli articoli 6, comma 5, e 10, comma 8, del citato regolamento di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, si svolgono in lingua slovena.
    3. I candidati abilitati all’insegnamento nelle scuole con lingua d’insegnamento slovena, ai sensi dei commi 1 e 2, possono ottenere l’estensione dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole con lingua d’insegnamento italiana e viceversa. A tal fine, i candidati devono sostenere un nuovo tirocinio ed il relativo esame di Stato. Nel caso dell’estensione della validità dell’abilitazione della scuola con lingua di insegnamento italiana a quella con lingua di insegnamento slovena al candidato è richiesto il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 1.
    4. I candidati abilitati all’insegnamento nelle scuole con lingua d’insegnamento italiana, ai sensi del citato regolamento di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, per le classi di concorso per le quali non è possibile istituire percorsi di formazione specifici ai sensi del comma 1 del presente articolo, hanno titolo ad ottenere l’estensione dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole con lingua d’insegnamento slovena, sempreché il candidato sia in possesso degli altri requisiti e titoli prescritti per l’insegnamento in dette scuole e previo accertamento delle competenze linguistiche. Tale accertamento è da effettuare in una prova scritta ed un colloquio le cui modalità sono stabilite dall’intendente scolastico.

Art. 10.

(Concorsi per il reclutamento
dei dirigenti scolastici)

    1. Nei concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle scuole con lingua d’insegnamento slovena e con lingua d’insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia di cui all’articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, i contenuti delle prove scritte e orali nonché delle prove di preselezione, da svolgere in lingua slovena, comprendono anche argomenti relativi ai programmi adottati nelle scuole cui tali concorsi si riferiscono.

    2. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma 1 sono composte per metà da commissari con piena conoscenza della lingua slovena.
    3. Per le scuole con lingua di insegnamento slovena o con lingua di insegnamento bilingue sloveno-italiano i concorsi per dirigenti scolastici sono banditi ogni tre anni, ovvero non appena risultino libere due posizioni in una provincia o al massimo tre in due province.
    4. La dotazione organica dei dirigenti tecnici delle scuole con lingua di insegnamento slovena non può scendere sotto la soglia fissata per gli ispettori dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 marzo 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 177 alla Gazzetta Ufficiale n. 209 dell’8 settembre 1997, e successive modificazioni.

Art. 11.

(Personale amministrativo)

    1. Ai direttori dei servizi generali e amministrativi nonché al personale amministrativo delle scuole con lingua di insegnamento slovena è richiesta piena conoscenza della lingua slovena. A tal fine fa fede il diploma ottenuto presso una scuola secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena. In mancanza, l’accertamento delle necessarie competenze linguistiche avviene tramite un colloquio le cui modalità devono essere stabilite dall’intendente scolastico.

    2. Ai collaboratori scolastici delle scuole con lingua di insegnamento slovena è richiesta una buona conoscenza della lingua slovena. A tal fine fa fede il diploma ottenuto presso una scuola secondaria di primo grado con lingua di insegnamento slovena. In mancanza, l’accertamento delle necessarie competenze linguistiche avviene tramite un colloquio le cui modalità devono essere stabilite dall’intendente scolastico.
    3. Al personale amministrativo delle scuole con lingua d’insegnamento slovena e con lingua d’insegnamento bilingue sloveno-italiano, compresi i direttori dei servizi generali e amministrativi, è riconosciuta un’indennità per lo svolgimento delle mansioni nelle due lingue, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Capo IV

PROVINCIA DI UDINE

Art. 12.

(Personale dirigente, docente nonché amministrativo, tecnico e ausiliario - ATA della provincia di Udine)

    1. È istituito un ruolo speciale di docenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado per l’insegnamento nelle scuole con lingua d’insegnamento bilingue sloveno-italiano della provincia di Udine. Lo stato giuridico di tale personale nonché le modalità di reclutamento sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca si provvede altresì alla definizione dei criteri per la nomina dei dirigenti scolastici e del personale ammnistrativo, tecnico e ausiliario (ATA).

    2. Ai dirigenti scolastici ed al personale amministrativo delle scuole con lingua d’insegnamento bilingue sloveno-italiano è richiesta la piena conoscenza della lingua slovena.
    3. Al personale ausiliario delle scuole con lingua d’insegnamento bilingue sloveno-italiano è richiesta una conoscenza orale di base della lingua slovena.
    4. L’accertamento delle competenze linguistiche di cui ai commi 2 e 3 è da effettuare ad opera di una commissione nominata dall’intendente scolastico. Sono esonerati da tale accertamento coloro i quali sono muniti di un diploma di scuola secondaria di secondo grado con lingua d’insegnamento slovena.

Art. 13.

(Insegnamento della lingua slovena nelle scuole della provincia di Udine)

    1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 12, commi 1 e 2, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, l’inserimento nel ruolo speciale di cui all’articolo 12 della presente legge costituisce titolo di precedenza nella scelta delle sedi situate nel territorio individuato in base alla stessa legge. Qualora in dette sedi non sia presente personale docente con adeguata conoscenza della lingua slovena, le scuole con lingua d’insegnamento bilingue sloveno-italiano sono autorizzate a ricorrere a personale di altre scuole e a esperti esterni.

    2. Per garantire il diritto all’istruzione nella propria lingua materna di cui all’articolo 1, comma 2, possono essere istituite, su richiesta di un numero sufficiente di studenti, le scuole secondarie di secondo grado con lingua d’insegnamento bilingue sloveno-italiano. Alle predette scuole si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti per le corrispondenti scuole con lingua d’insegnamento italiana.

Capo V

DISPOSIZIONI ULTERIORI

Art. 14.

(Insegnamento della lingua slovena
nelle scuole secondarie)

    1. Il comma 3 dell’articolo 12 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è sostituito dal seguente:

    «3. Nelle scuole secondarie delle province di Trieste, Gorizia e Udine possono essere istituiti corsi curriculari o opzionali di lingua slovena anche in deroga al numero minimo di alunni previsto dall’ordinamento scolastico».
    2. In mancanza di candidati nelle specifiche graduatorie, per il reclutamento del personale docente per l’insegnamento della lingua slovena nelle scuole secondarie di cui all’articolo 12, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si può attingere alle graduatorie delle scuole con lingua di insegnamento slovena.

Art. 15.

(Norme per l’istituzione della sezione slovena presso il conservatorio di musica di Trieste «Giuseppe Tartini»)

    1. Le disposizioni di cui all’articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, devono intendersi integrate dalle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.

    2. L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è soppresso.

Art. 16.

(Prove INVALSI)

    1. La prova scritta, a carattere nazionale, parte dell’esame di Stato e scelta dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca tra quelle predisposte annualmente dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), nel caso di istituti scolastici con lingua d’insegnamento slovena è redatta in lingua slovena. Per le scuole con lingua di insegnamento bilingue sloveno-italiano la prova INVALSI è redatta in entrambe le lingue, slovena ed italiana. Le prove INVALSI devono tenere conto delle specificità dell’offerta formativa di detti istituti.

    2. Ai fini di cui al comma 1, il bilancio annuale dell’INVALSI è incrementato con le risorse necessarie.
    3. Per la predisposizione di quanto stabilito al comma 1, l’INVALSI può stipulare appositi accordi di collaborazione con analoghi istituti di valutazione della Repubblica di Slovenia.

Art. 17.

(Istituto regionale di ricerca educativa)

    1. Il finanziamento dell’istituto regionale di ricerca educativa di cui all’articolo 14 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, a decorrere dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, avviene ai sensi dell’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

    2. L’apposita sezione di cui all’articolo 14 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, con competenza per le scuole con lingua d’insegnamento slovena e con lingua d’insegnamento bilingue sloveno-italiano, è dotata di un adeguato numero di personale con piena conoscenza della lingua slovena.

Art. 18.

(Collaborazione con le scuole
nella Repubblica di Slovenia)

    1. Nelle scuole con lingua d’insegnamento slovena e con lingua d’insegnamento bilingue sloveno-italiano sono promosse e adeguatamente finanziate le attività di collaborazione con le scuole della Repubblica di Slovenia, anche mediante la predisposizione di procedure facilitate per la mobilità all’estero degli alunni e dei loro accompagnatori.

    2. Agli studenti delle scuole con lingua d’insegnamento slovena e con lingua d’insegnamento bilingue sloveno-italiano è garantita la possibilità di svolgere parte del percorso didattico e formativo presso scuole della Repubblica di Slovenia, secondo le modalità proposte dai dirigenti scolastici ed approvate annualmente dalla Commissione.

Art. 19.

(Riconoscimento del sindacato
della scuola slovena)

    1. L’organizzazione sindacale che ai sensi dell’articolo 22, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, svolge la propria attività prevalentemente in lingua slovena e ha carattere di maggiore rappresentatività all’interno della scuola con lingua d’insegnamento slovena e con lingua d’insegnamento bilingue sloveno-italiano, ha titolo per partecipare, previa accettazione scritta del contratto collettivo nazionale di lavoro alla contrattazione a livello regionale del Friuli-Venezia Giulia.

    2. L’organizzazione sindacale di cui al comma 1 ha diritto ad un esonero sindacale annuale.

Art. 20.

(Norme per l’ampliamento dell’offerta formativa nell’ambito dell’istruzione secondaria di secondo grado)

    1. Al fine di consentire nell’ambito dell’istruzione secondaria di secondo grado un’offerta formativa in lingua slovena il più possibile diversificata, è consentito, previo parere favorevole del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, l’avvio di progetti innovativi ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, riguardanti gli ordinamenti degli studi, quali disciplinati ai sensi dell’articolo 8 del medesimo regolamento. La validità degli studi compiuti dagli alunni nell’ambito di tali iniziative, è riconosciuta secondo criteri di corrispondenza stabiliti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.

    2. Per dare attuazione a quanto previsto dal comma 1, in deroga ad eventuali limitazioni territoriali, è consentita l’istituzione in via sperimentale di un liceo musicale ed artistico con lingua d’insegnamento slovena.
    3. Per realizzare i percorsi integrati di istruzione e formazione musicale possono essere stipulate convenzioni con i centri musicali di lingua slovena «Glasbena matica» e «Emil Komel», che sono equiparate alle convenzioni previste per tali scuole con i conservatori di musica statali.
    4. Al fine di consentire un’adeguata offerta formativa nelle scuole secondarie di secondo grado possono essere istituite classi articolate per non più di due indirizzi nel caso in cui il numero complessivo degli studenti sia inferiore alle dodici unità.

Art. 21.

(Sostegno per l’insegnamento
della lingua slovena)

    1. Al fine di facilitare il processo di insegnamento e di apprendimento della lingua slovena, nel caso di studenti che all’atto dell’iscrizione hanno una scarsa conoscenza della lingua slovena, sono previste attività di sostegno, accompagnamento e consulenza. Le modalità di svolgimento di tali attività sono proposte dai singoli dirigenti scolastici e approvate annualmente dalla Commissione.

    2. Per la copertura finanziaria delle attività di cui al comma 1 del presente articolo è utilizzato il fondo di cui all’articolo 11, comma 5, della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

(Copertura finanziaria)

    1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, valutati in 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 2.

    2. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l’uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L’uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri; b) Ministri e vice ministri; c) sottosegretari di Stato; d) primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana; e) presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell’articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all’uso dell’autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al precedente periodo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell’obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
    3. In caso di oneri eccedenti rispetto alla valutazione di cui al comma 1, i risparmi di spesa di cui al comma 2 sono incrementati in misura permanente fino alla totale copertura dei maggiori oneri emersi.

Art. 23.

(Disposizioni finali)

    1. Al fine di salvaguardare la specificità delle scuole con lingua d’insegnamento slovena e con lingua d’insegnamento bilingue sloveno-italiano, i provvedimenti legislativi e regolamentari in materia d’istruzione nella regione Friuli-Venezia Giulia devono rispettare i contenuti della presente legge e, nel caso in cui comportino una modificazione dell’attuale livello di tutela dell’ordinamento scolastico relativo alla minoranza slovena, sono adottati previo parere positivo della Commissione.

    2. In attesa dell’espletamento del concorso di cui all’articolo 4, comma 2, le funzioni di dirigente dell’Ufficio per l’istruzione in lingua slovena possono continuare ad essere esercitate da un dirigente, nominato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca tra il personale dirigenziale dei ruoli dell’amministrazione scolastica centrale e periferica e tra i dirigenti scolastici delle scuole con lingua di insegnamento slovena.


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