• Testo interrogazione a risposta orale

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Atto a cui si riferisce:
S.3/02103 [Esclusione delle società di revisione iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari dai soggetti abilitati ad asseverare i piani economici finanziari]



ANDRIA, BALDASSARRI, THALER AUSSERHOFER - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

la legge 23 novembre 1939, n. 1966, ha istituito le società di revisione volontaria, autorizzate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico, attribuendo loro delicati ed incisivi compiti nel campo del controllo contabile delle aziende;

l'art. 153, comma 9, del decreto legislativo n. 163 del 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152 (terzo correttivo), ha stabilito che per la realizzazione di lavori pubblici con il sistema della concessione attraverso project financing sia concessa esclusivamente agli istituti bancari la possibilità di asseverare i piani economico-finanziari dei progetti preliminari, non riconoscendo lo stesso ruolo alle società di revisione;

con tale disposizione è stato eliminato il riferimento alle società di servizi costituite dall'istituto di credito ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché alle società di revisione di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, alle quali sostanzialmente viene impedito lo svolgimento di attività analoghe;

considerato che:

detta disposizione, precludendo alle società di revisione la possibilità di asseverare i piani economico-finanziari dei progetti preliminari, contravviene alla specificità di tali società fiduciarie istituite proprio allo scopo di asseverare detti piani;

tale norma, anche sulla scorta delle osservazioni mosse dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel 2004 relativamente al testo originario dell'articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, "Legge quadro in materia di lavori pubblici",successivamente abrogato, ha l'effetto di comprimere la concorrenza tra i soggetti operanti nel settore della consulenza finanziaria, eliminando ingiustificatamente soggetti in possesso di identici requisiti tecnici e professionali;

considerato, inoltre, che:

la stessa disposizione, ponendosi in netto contrasto con la normativa comunitaria in materia di contratti pubblici e di libertà di circolazione dei servizi, espone il Paese a pesanti sanzioni da parte dall'Unione europea;

infatti, le modifiche introdotte dall'articolo 1 del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152, a giudizio degli interroganti fortemente inique e giustamente osteggiate sia dalle società di revisione che dagli operatori del mercato del project financing, hanno costituito oggetto di precipua attenzione da parte della Commissione europea - Direzione Generale Mercato Interno e Servizi Unità 3° e 3-1° presso la Corte di Strasburgo per: a) violazione degli artt. 56 e 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); b) per ingiustificata restrizione della libera circolazione dei servizi e della libertà di intervento delle società di revisione italiane, nonché di analoghe società operanti in altri Stati membri dell'Unione europea;

la stessa Direzione Generale della Commissione europea ha inviato al Governo italiano una richiesta di chiarimenti al riguardo;

è verosimile ritenere che la vertenza si concluderà con la comminazione di sanzioni all'Italia;

rilevato che il project financing costituisce, in particolare, una modalità di realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi che hanno determinato l'esclusione delle società di revisione iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le società di revisione di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, dai soggetti abilitati ad asseverare i piani economici finanziari di cui all'articolo 153 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

se, in considerazione di quanto rilevato in premessa, anche al fine di scongiurare l'adozione da parte dell'Unione europea di ulteriori sanzioni nei confronti dell'Italia, il Ministro in indirizzo non ritenga necessario promuovere con la massima sollecitudine ogni azione di competenza, al fine di consentire anche alle società di revisione di poter asseverare i piani economico-finanziari della finanza di progetto.