Testo DDL 2640
Atto a cui si riferisce:
S.2640 Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo
Legislatura 16º - Disegno di legge N. 2640
Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
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N. 2640
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DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori LANNUTTI, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, MASCITELLI e PEDICA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 2011 Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo
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Onorevoli Senatori. – In base a una recente ricerca della società di business information Cerved Group, dal titolo «Radiografia dei sindaci delle società italiane», il numero totale dei sindaci nel 2009 è arrivato alle 62.653 unità (+5 per cento rispetto al 2008), destinate a dividersi le 255.000 «poltrone» dei collegi. La maggioranza dei professionisti contati (61 per cento) possiede più di un incarico: in cima alla classifica si trovano 36 sindaci, con oltre 50 cariche all’attivo e un posto nei collegi di 1.167 società. Altri 317 sindaci accumulano tra i 30 e i 49 incarichi, mentre 2.334 sindaci si collocano nella fascia inferiore, tra 15 e 29 cariche. Per avere una misura complessiva della concentrazione dei mandati, basta sapere che un decimo dei sindaci è presente in circa la metà delle 76.000 società, e un quarto copre oltre il 74 per cento.
I numeri della ricerca promossa dalla Cerved Group, «Radiografia dei sindaci delle società italiane», senza dubbio rilanciano l’annoso dibattito concernente l’opportunità di prevedere dei limiti al cumulo degli incarichi negli organismi di controllo interno delle società, anche per quello che concerne le società non quotate o, più propriamente, le società diverse da quelle di interesse pubblico.
Riteniamo infatti che è fisicamente impossibile assicurare un’adeguata funzione di controllo, quando il numero degli incarichi ricoperti è tale da rendere ragionevole ipotizzare che Sant’Antonio non è evidentemente più il solo a poter vantare il dono dell’ubiquità..
Se la funzione del sindaco non è soltanto quella di svolgere una prestazione nell’interesse di chi lo ha nominato, ma anche (e soprattutto) nell’interesse dei terzi, è del tutto ragionevole che la legge imponga dei paletti organizzativi che, viceversa, non hanno ragione d’essere quando il fruitore della prestazione professionale è solo il committente, come nel caso della parte assistita dall’avvocato o del paziente operato dal chirurgo.
Proprio l’introduzione di un limite al cumulo degli incarichi esalterebbe, anzi, la natura pubblicistica della funzione del sindaco, enfatizzandone la differenza sostanziale rispetto a quella privatistica dell’amministratore.
Ciò peraltro rafforzerebbe ulteriormente, anche in chiave prospettica, quel ruolo di presidio dell’interesse pubblico che è proprio la leva su cui tutti siamo consapevoli di dover agire per evitare che l’utilità stessa dell’istituto venga in futuro nuovamente messa in dubbio, quando i ricordi delle recenti crisi finanziarie ed economiche saranno magari sbiaditi. La stessa Autorità garante della concorrenza, nel gennaio 2009, a conclusione di una indagine conoscitiva su banche, assicurazioni e società del risparmio, ha segnalato che nel settore finanziario italiano ci sono intrecci personali e azionari fra concorrenti senza paragoni in Europa. Secondo l’indagine dell’Antitrust, la situazione attuale impone «un’attenzione alta sulla corporate governance»: Emerge «l’esigenza di un nuovo processo – di regolazione, autoregolazione e di modifiche statutarie – che innovi, ad esempio, sotto il profilo della trasparenza nei processi decisionali, della chiarezza nella attribuzione delle funzioni e responsabilità dei vari organi-comitati, nella eliminazione dei cumuli di ruoli e incarichi tra concorrenti, nonché nella definzione più puntuale dei requisiti per figure rilevanti come gli amministatori indipendenti».
È quindi nel nome del supremo interesse del Paese, che siamo convinti della necessità di introdurre un limite al cumulo degli incarichi.
Sull’onda degli scandali finanziari che hanno caratterizzato i primi anni 2000 il legislatore ha emanato alcuni importanti provvedimenti legislativi portanti una più pregnante disciplina dell’informativa societaria, della governance ed in particolare dei controlli: la legge sulla tutela del risparmio (legge del 28 dicembre 2005, n. 262) ha investito settori cruciali del diritto societario e dei mercati, prevedendo delle nuove regole di corporate governance.
Nell’ambito di tale processo di revisione è stato previsto, in particolare, l’inserimento nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dell’articolo 148-bis, concernente i limiti al cumulo degli incarichi che i componenti degli organi di controllo delle Società italiane, che emettono azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione europea, e degli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono assumere presso altre Società.
In attuazione di tale disposizione, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ha emanato il Regolamento Emittenti, adottato con delibera del 3 maggio 2007 n. 15915, ai sensi del quale (articoli da 144-duodecies a 144-quinquiesdecies):
non possono assumere la carica di componente dell’Organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti;
il componente dell’organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le altre Società di capitali non quotate, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall’applicazione del modello di calcolo ex Allegato 5-bis del Regolamento stesso;
in caso di superamento dei limiti, sono riconosciuti 90 giorni per rassegnare le dimissioni da uno o più incarichi in modo da eliminare l’incompatibilità;
gli incarichi esenti (ad esempio, liquidatore e curatore fallimentare) e quelli di amministrazione e controllo presso le «Società piccole» (società di capitali che non superano due dei limiti previsti dall’articolo 2435-bis del codice civile) non rilevano ai fini del calcolo del cumulo degli incarichi;
gli statuti degli emittenti possono ridurre il limite al cumulo degli incarichi ovvero, fermo restando quanto sopra esaminato, possono prevedere ulteriori limiti.
La stessa Banca d’Italia ha previsto, nell’ambito delle «Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche», che «i limiti al cumulo degli incarichi devono essere oggetto di specifiche previsioni dello statuto o di regolamenti interni» delle singole società.
La ratio delle disposizioni portate dall’articolo 148-bis, secondo CONSOB, si dovrebbe identificare nella necessità di garantire lo specifico interesse pubblico al corretto svolgimento delle funzioni di controllo al fine di: « – garantire una adeguata disponibilità in termini temporali, per l’espletamento dell’incarico assunto nelle società quotate da parte dei componenti degli organi di controllo, tenendo conto anche dell’impegno richiesto dagli altri incarichi di amministrazione e controllo nelle società di capitali, anche non quotate; – incentivare la creazione di una categoria di professionisti la cui attività è focalizzata sul controllo delle società quotate e diffuse» (cfr. documento di consultazione Consob del 7 febbraio 2007, pagina 2).
In realtà la Relazione delle Commissioni permanenti VI (Finanze) e X (Attività Produttive, Commercio e Turismo) alle proposte di legge AC 2436 e abbinate, presentata alla Camera dei deputati il 18 febbraio 2005 aveva affermato solo che sussiste un generale interesse pubblico, affinché la scelta degli incaricati negli organi di controllo cada su «soggetti cui l’eccesso di occupazioni non impedisca di adempiere effettivamente alle funzioni di controllo, le quali costituiscono presidio per la correttezza e la legalità della gestione societaria».
A nostro avviso, il regolamento dettato dalla CONSOB, in attuazione dell’articolo 148-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998, reca una disciplina con limiti di incarichi nell’ambito degli organi di controllo e di amministrazione delle società quotate che non sono sufficientemente stringenti lasciando aperto il campo a gravi fenomeni di concentrazione e di abusi ai quali quotidianamente assistiamo nell’ambito del panorama societario del nostro Paese.
Inoltre al fine di dettare una disciplina più rigorosa in materia di limiti al cumulo di incarichi di amministrazione e controllo delle società quotate, abbiamo provveduto, con il presente disegno di legge a modificare l’attuale disciplina dettata dall’articolo 148-bis del citato decreto legislativo n. 58 del 1998.
Pertanto, con l’articolo 1 del presente disegno di legge, si intende stabilire che il medesimo soggetto non può far parte contemporaneamente di più di due consigli di amministrazione o di due collegi sindacali. A tal fine si attribuisce alla CONSOB la competenza a stabilire, nell’ambito del rispetto del predetto limite, i casi di incompatibilità.
Con l’articolo 2 si provvede a dettare la medesima disciplina sui limiti di cumulo di incarichi anche nei confronti delle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche all’articolo 148-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)
1. All’articolo 148-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo tale da stabilire che, comunque, il medesimo soggetto non può far parte contemporaneamente di più di due consigli di amministrazione o di due collegi sindacali» e al secondo periodo, le parole: «La CONSOB stabilisce tali limiti» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB, nell’ambito del rispetto del predetto limite, stabilisce i casi di incompatibilità»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale risultante dall’elezione non rispetti il divieto di cui al comma 1, la CONSOB diffida la società interessata affinché si adegui a tale divieto entro il termine massimo di due mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la CONSOB applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a euro 300.000 e fissa un nuovo termine di trenta giorni ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La CONSOB, con il medesimo regolamento di cui al comma 1, statuisce in ordine alla violazione, all’applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di limiti di cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo di cui al comma 1».
(Società a controllo pubblico)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni al sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.
2. Con regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del presente articolo al fine di disciplinare in maniera uniforme per tutte le società interessate, in coerenza con quanto previsto dalla presente legge, la vigilanza sull’applicazione della stessa, le forme e i termini dei provvedimenti previsti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti.
(Decorrenza)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati e, comunque, non prima di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire alla CONSOB di adeguare il regolamento di cui al comma 1 dell’articolo 148-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle disposizioni di cui alla presente legge.
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