• Testo DDL 2680

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.2680 Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, recante disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011





Legislatura 16º - Disegno di legge N. 2680


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 2680
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)

dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)

dal Ministro dell’interno (MARONI)

e dal Ministro della difesa (LA RUSSA)

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 APRILE 2011

Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, recante
disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all’estero in occasione delle consultazioni
referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011

 

Onorevoli Senatori. – Il decreto-legge, composto di tre articoli, reca disposizioni urgenti volte ad assicurare la funzionalità dei procedimenti elettorali e disposizioni dirette a disciplinare il voto dei cittadini temporaneamente all’estero per motivi di servizio o per missioni internazionali in occasione delle prossime consultazioni referendarie.

    In particolare, l’articolo 1, comma 1, è volto a disciplinare il funzionamento delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali circondariali, in quanto la norma che consentiva, fino al 31 dicembre 2010, al prefetto di designare al Presidente della corte d’appello funzionari statali, in qualità di componenti aggiunti delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali, in assenza dei componenti effettivi o supplenti e nelle more dell’eventuale procedimento di decadenza di cui all’articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, non è stata prorogata (articolo 4 del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, e successive modificazioni). Pertanto si rende necessario reintrodurre, a regime, la previsione citata. Potranno così intervenire alle riunioni dei citati organismi collegiali, in qualità di componenti aggiunti, funzionari statali designati dal prefetto, al fine di raggiungere il quorum necessario alla validità delle riunioni. La questione riveste estrema importanza e urgenza, tenuto conto che, già dal prossimo 16 aprile, in vista del prossimo turno elettorale di primavera, le commissioni e delle sottocommissioni elettorali dovranno riunirsi per l’esercizio – in tempi strettissimi e indilazionabili – dei fondamentali compiti di formazione e periodica revisione delle liste elettorali, ma soprattutto di esame e ammissione delle liste dei candidati alle elezioni comunali. La mancanza dei componenti aggiunti potrebbe, quindi, pregiudicare il funzionamento delle commissioni e, conseguentemente, la regolarità del procedimento elettorale, già dalle prossime elezioni amministrative. La disposizione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.
    Il comma 2 introduce un’agevolazione nella misura del 40 per cento per l’acquisto del biglietto aereo di andata e ritorno per il raggiungimento della sede elettorale. L’articolo 116 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e la legge 26 maggio 1969, n. 241, disciplinano le agevolazioni, concesse agli elettori che si trovano temporaneamente fuori della propria sede elettorale, per i viaggi con mezzi ferroviari e marittimi effettuati in occasione di consultazioni elettorali, i cui oneri sono posti a carico dello Stato. Le medesime agevolazioni si applicano anche in occasione dello svolgimento dei referendum, e per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo per effetto dei richiami contenuti, rispettivamente, nell’articolo 50 della legge 25 marzo 1970, n. 532, e nell’articolo 51 della citata legge n. 18 del 1979. Le agevolazioni sono concesse direttamente dai vettori al momento dell’emissione del biglietto con successivo rimborso da parte dello Stato nei confronti dei vettori medesimi. Attualmente, nessuna agevolazione è contemplata per i viaggi aerei ed essa, quindi, è introdotta con la disposizione in argomento. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato in quanto l’uso del mezzo aereo è alternativo all’utilizzo dei mezzi ferroviari o marittimi già ammessi a rimborso e l’importo massimo rimborsabile di 40 euro corrisponde alla spesa media stimata per agevolazioni ferroviarie e marittime.
    L’articolo 2 reca disposizioni intese ad assicurare la partecipazione al voto per corrispondenza dei cittadini temporaneamente all’estero per motivi di servizio o per missioni internazionali in occasione dei referendum che si svolgeranno nei giorni 12 e 13 giugno 2011. L’intervento risulta indispensabile in quanto l’ordinamento vigente non accorda modalità agevolate di partecipazione al voto dei cittadini italiani temporaneamente residenti all’estero; tali elettori, pertanto, dovrebbero esercitare il proprio diritto di voto direttamente presso la sezione elettorale di assegnazione nel territorio nazionale, con la conseguenza che alcune categorie di elettori potrebbero essere concretamente private del diritto di voto a causa dell’assolvimento di delicati doveri di ufficio svolti all’estero a servizio del Paese durante il periodo di votazione. Le disposizioni in parola hanno contenuto analogo a quello previsto dal decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, il quale ha disciplinato l’esercizio del voto per corrispondenza dei cittadini temporaneamente all’estero per le elezioni europee del 2009 e i referendum del 21 e 22 giugno dello stesso anno.
    In particolare, il comma 1 individua in tre categorie i soggetti che possono esprimere il voto per corrispondenza, e precisamente:

        a) personale delle Forze armate e di polizia impegnato in missioni internazionali;

        b) dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all’estero per motivi di servizio per un periodo superiore a tre mesi e familiari conviventi;
        c) professori e ricercatori universitari in servizio presso istituti universitari e di ricerca all’estero da almeno tre mesi e per una durata complessiva di almeno sei mesi nonché familiari conviventi.

    Ai sensi dei commi 2 e 3, l’esercizio del diritto di voto per corrispondenza all’estero è condizionato alla presentazione di apposita dichiarazione da parte degli interessati. Il personale militare o di polizia in missione e i dipendenti statali (e familiari conviventi) di cui alle lettere a) e b) del comma 1 hanno l’onere di presentare la suddetta dichiarazione al comando o, rispettivamente, all’amministrazione di appartenenza entro il trentacinquesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia. Il comando o l’amministrazione ricevente fa pervenire gli elenchi dei richiedenti, distinti per comune di residenza, all’ufficio consolare (comma 2). I professori e ricercatori universitari di cui alla lettera c) del comma 1 presentano la loro richiesta direttamente all’ufficio consolare (comma 3).

    Il comma 4 disciplina la trasmissione da parte dell’ufficio consolare a ciascun comune di residenza dell’elenco dei nominativi degli elettori che hanno fatto richiesta di voto all’estero, nonché il procedimento di acquisizione, da parte dell’ufficio consolare, dell’attestazione di mancanza di cause ostative al godimento dell’elettorato attivo da parte di ciascun elettore, presso il suddetto comune di appartenenza.
    Il comma 5 disciplina la possibilità di revoca della dichiarazione di cui al comma 4, finalizzata all’esercizio del voto all’estero, attraverso una apposita dichiarazione presso l’ufficio consolare che ne dà comunicazione al comune di appartenenza.
    Il comma 6 precisa che gli elettori che non abbiano fatto pervenire la domanda nei termini, o che l’abbiano revocata, potranno esercitare il diritto di voto solo in Italia, nella circoscrizione relativa al comune di residenza. Gli altri elettori che non hanno revocato la relativa dichiarazione nei termini e con le modalità previsti al comma 5 potranno esercitare il diritto di voto solo per corrispondenza. È prevista un’eccezione per gli elettori impegnati in missioni internazionali che siano effettivi in unità organiche o navali impiegate organicamente in missioni internazionali: essi potranno votare in Italia qualora, per cause di forza maggiore, non abbiano potuto votare all’estero, previa apposita attestazione del comandante del reparto di appartenenza o di impiego.
    Il comma 7 prevede che per l’esercizio del diritto di voto per corrispondenza all’estero e per le operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati, trovino applicazione le disposizioni della legge sul voto degli italiani all’estero e del relativo regolamento di attuazione (legge 27 dicembre 2001, n. 459, e regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104), in quanto compatibili.
    Il comma 8 disciplina il voto per corrispondenza e prevede che, per il personale delle Forze armate e di polizia impegnato in missioni internazionali e per gli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e loro familiari conviventi, il Ministero della difesa, d’intesa con i Ministeri degli affari esteri e dell’interno, stabilisce le modalità tecnico-organizzative di formazione, di invio e di recapito all’estero dei plichi contenenti il materiale elettorale, nonché la relativa consegna, a cura del Ministero della difesa, all’ufficio centrale per la circoscrizione Estero.
    Ai sensi della comma 9, i comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei princìpi costituzionali di libertà, personalità e segretezza del voto.
    Il comma 10 disciplina le modalità di scrutinio congiunto delle schede votate per corrispondenza dagli elettori temporaneamente all’estero, con le schede votate dagli elettori residenti all’estero.
    Il comma 11 disciplina la determinazione dei diritti consolari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
    Il comma 12 reca l’autorizzazione di spesa per l’anno 2011, pari a 700.000 euro.
    L’articolo 3 stabilisce il termine di entrata in vigore del presente decreto-legge.

 

Analisi tecnico-normativa

Amministrazione proponente: Ministero della difesa

Parte I. – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

        Il decreto-legge reca disposizioni urgenti volte ad assicurare la funzionalità dei procedimenti elettorali, nonché disposizioni dirette a disciplinare il voto dei cittadini temporaneamente all’estero per motivi di servizio o per missioni internazionali in occasione delle prossime consultazioni referendarie.

        La scelta di intervenire con lo strumento del decreto-legge è determinata:

        –  dalla circostanza che dal prossimo 16 aprile, in vista del prossimo turno elettorale di primavera, le commissioni e le sottocommissioni elettorali dovranno riunirsi per l’esercizio – in tempi strettissimi e indilazionabili – dei fondamentali compiti di formazione e periodica revisione delle liste elettorali, ma soprattutto di esame e ammissione delle liste dei candidati alle elezioni comunali. La mancanza dei componenti aggiunti potrebbe, quindi, pregiudicare il funzionamento delle commissioni e, conseguentemente, la regolarità del procedimento elettorale, già dalle prossime elezioni amministrative;

        –  dalla necessità di assicurare la partecipazione al voto per corrispondenza dei cittadini temporaneamente all’estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione dei referendum che si svolgeranno nei giorni 12 e 13 giugno 2011;

        La disciplina prevista è coerente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

        Con riferimento al funzionamento delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, si chiarisce che la norma che consentiva, fino al 31 dicembre 2010 (articolo 4 del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificaziomi, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26), al prefetto di designare al presidente della Corte d’appello funzionari statali, in qualità di componenti aggiunti delle commissioni e sottocommissioni elettorali, in assenza dei componenti effettivi o supplenti e nelle more dell’eventuale procedimento di decadenza ai sensi dell’articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223„ non è stata prorogata. Pertanto si rende necessario reintrodurre la previsione di cui all’articolo 1, comma 1, del testo in esame.

        In ordine al comma 2 dell’articolo 1, recante l’introduzione di un’agevolazione nella misura del 40 per cento per l’acquisto del biglietto aereo di andata nella sede elettorale e ritorno, si osserva che attualmente nessuna agevolazione è contemplata per i viaggi aerei, in quanto quelle previste, ad oggi, sono riferite ai viaggi con mezzi ferroviari e marittimi effettuati in occasione di consultazioni elettorali (testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361, e legge 26 maggio 1969, n. 241), per lo svolgimento dei referendum e per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo per effetto dei richiami contenuti, rispettivamente, nell’articolo 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e nell’articolo 51 della citata legge n. 18 del 1979, i cui oneri sono posti a carico dello Stato.
        Con riferimento al voto dei cittadini temporaneamente all’estero, reca disposizioni intese ad assicurare la partecipazione al voto per corrispondenza dei cittadini temporaneamente all’estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione dei referendum che si svolgeranno nei giorni 12 e 13 giugno 2011, in quanto l’ordinamento vigente non accorda modalità agevolate di partecipazione al voto dei cittadini italiani temporaneamente residenti all’estero.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

        L’articolo 1, commi 1 e 2, reca previsioni volte ad integrare la normativa vigente, in materia, rispettivamente di funzionamento delle commissioni elettorali in occasione di consultazioni referendarie e agevolazioni nella misura del 40 per cento per l’acquisto del biglietto aereo di andata nella sede elettorale e ritorno, al fine di adeguarla alla situazione contingente, introducendo disposizioni volte a garantire la funzionalità dei procedimenti elettorali e l’esercizio del diritto di voto.

        In merito all’articolo 2, si fa presente che il nostro ordinamento non accorda modalità agevolate di partecipazione al voto dei cittadini italiani temporaneamente residenti all’estero; tali elettori, pertanto, dovrebbero esercitare il proprio diritto di voto direttamente presso la sezione elettorale di assegnazione nel territorio nazionale, con la conseguenza che alcune categorie di elettori potrebbero essere concretamente private del diritto di voto a causa dell’assolvimento di delicati doveri di ufficio svolti all’estero a servizio del Paese durante il periodo di votazione. Tale intervento normativo, come gli altri citati, presenta comunque carattere di transitorietà, in un’ottica di garanzia dell’esercizio del voto per gli elettori in occasione delle prossime consultazioni referendarie.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i princìpi costituzionali

        Il provvedimento non presenta profili d’incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

        Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione

        Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con i princìpi in parola.

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

        È stata verificata positivamente l’assenza di rilegificazioni, nonché il rispetto dei criteri di semplificazione normativa.

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter

        Non risultano attualmente all’esame del Parlamento progetti di legge recanti previsioni analoghe.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto

        Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.

Parte II. – CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario

        Non si ravvisano profili di incompatibilità con l’ordinamento comunitario.

11) Verifica dell’esistenza di procedure d’infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

        Non risultano pendenti procedure d’infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali

        Il provvedimento non presenta profili d’incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto

        Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sulla materia oggetto del provvedimento.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto

        Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sulla materia oggetto del provvedimento.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione europea

        Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione europea.

Parte III. – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

        Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

        È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

        Il provvedimento non introduce modificazioni o integrazioni a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

        Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

        Non sono previste disposizioni aventi effetti retroattivi ovvero di reviviscenza di norme abrogate. Le disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente sono indicate nella parte I, numero 3, del presente documento.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

        Non risultano deleghe aperte sulla materia oggetto del provvedimento.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

        Non sono previsti successivi atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

        Nella materia oggetto del provvedimento non risultano dati statistici di riferimento, né si ritiene necessario commissionarne.

 

Relazione tecnica

[TESTO_FOTOGRAFATO_NON_DISPONIBILE][TESTO_FOTOGRAFATO_NON_DISPONIBILE]SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI
La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita
separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell’articolo 1, commi 1 e 2
        Il comma 1 prevede che, al fine di assicurare il quorum necessario al funzionamento delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, il prefetto designi al presidente della Corte d’appello, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, funzionari statali da nominare componenti aggiunti, i quali partecipano ai lavori delle commissioni in caso di assenza dei componenti titolari o supplenti.
        Il comma 2 prevede che per i viaggi effettuati con il mezzo aereo sul territorio nazionale è riconosciuta agli elettori un’agevolazione per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno, nella misura del 40 pe cento del costo del biglietto. L’importo massimo rimborsabile non può essere superiore a 40 euro per il viaggio di andata e ritorno per ogni elettore.
B) Quantificazione degli effetti finanziari
        Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
        Comma 1: la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto i componenti aggiunti, funzionari statali designati dal prefetto, si sostituiscono ai componenti effettivi o supplenti già previsti, in caso di loro assenza, senza ulteriori impegni di spesa. Infatti, per la partecipazione alle riunioni, l’articolo 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha soppresso qualsiasi compenso, ad eccezione del rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, da liquidare al componente effettivo o, in sua assenza, a quello supplente, ovvero, con la presente proposta, al componente aggiunto, che interviene solo in assenza di quello effettivo e di quello supplente e con la finalità specifica di assicurare il regolare svolgimento delle attività delle commissioni e, quindi, delle procedure elettorali. Analoga disposizione era prevista, per gli anni 2009 e 2010, dall’articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, e successive modificazioni.
        Comma 2: non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a riconoscere la possibilità dell’uso del mezzo aereo in alternativa all’utilizzo dei mezzi ferroviari o marittimi già ammessi a rimborso (nella misura del 60 per cento) dalla legislazione vigente. Il riconoscimento della nuova agevolazione è stato limitato nella misura del 40 per cento del costo del biglietto, con un limite massimo rimborsabile di 40 euro per elettore, per il viaggio di andata e ritorno. Tale limitazione massima del rimborso garantisce che non vi siano maggiori oneri rispetto a quelli posti dalla legislazione vigente, considerato che l’utilizzo dell’aereo avverrà in sostituzione del treno, per il quale il rimborso medio si è attestato, in passato, in circa 20 euro per ogni singolo viaggio, quindi in 40 euro per elettore. Ciò si desume dalla valutazione analitica dei dati relativi ai rimborsi per agevolazioni concessi dal 2004 al 2009.
 

Anno

Tipologia di consultazione

N. viaggi

Spesa complessiva

Spesa media viaggio

2004

Europee, amministrative, suppletive

247.152

4.321.538

17,49

2005

Regionali, amministrative, referendum, suppletive

201.203

3.569.883

17,74

2006

Politiche, amministrative, referendum

436.196

7.941.102

18,21

2007

Amministrative parziali

  50.018

1.044.750

20,89

2008

Politiche, amministrative

336.445

7.071.053

21,02

2009

Europee, amministrative, referendum

190.772

4.012.715

21,03

 

[TESTO_FOTOGRAFATO_NON_DISPONIBILE]        Dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2 derivano oneri complessivamente pari a euro 700.000.

Articolo 2, comma 12

        Nel corso del 2011 sono previsti due importanti adempimenti di particolare rilevanza per il Ministero degli affari esteri: le consultazioni referendarie ed il censimento dei cittadini italiani all’estero, che si terranno rispettivamente nei mesi di giugno e di ottobre dell’anno in corso.

        Nell’intento di rendere quanto più fluide e di garantire la massima efficacia alle complesse operazioni legate al doppio impegno, tenuto conto delle numerose procedure informatiche correlate ai due eventi, sia in fase preliminare, con la verifica e la bonifica dei dati degli schedari consolari, sia in fase successiva con l’elaborazione dei dati statistici e dei risultati ottenuti, si ritiene necessario non prevedere una modifica in corso d’anno delle voci e delle tariffe consolari di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. E ciò, anche al fine di consentire il completo adeguamento dei sistemi informatici utilizzati dalle rappresentanze diplomatico-consolari, per quanto riguarda gli applicativi anagrafici utilizzati dal Ministero degli affari esteri.
        La complessità e il numero delle modifiche alla tabella consolare (arrotondamenti, in aumento ovvero per difetto, delle percezioni dovute, nonché sostanziali cambiamenti nelle corrispondenze degli articoli da applicare e nei criteri di calcolo da seguire) non consentirebbero infatti di adeguare rapidamente i vecchi programmi di contabilità attiva, attualmente in funzione presso gli uffici consolari (circa centoventi, ove non è ancora operativo il nuovo Sistema integrato funzioni consolari-SIFC).
        L’aggiornamento delle procedure di calcolo e lo sviluppo delle procedure digitali utilizzate nel Sistema Integrato Funzioni Consolari (SIFC) richiedono del resto almeno tre mesi. Occorre parallelamente completare l’attivazione del SIFC presso l’intera rete consolare, programmando anche missioni in loco di personale tecnico ministeriale per le sedi di maggiori dimensioni e con un numero elevato di connazionali. Proprio in considerazione degli impegni legati allo svolgimento dei referendum e del censimento 2011, l’estensione del SIFC a tutti gli uffici consolari non potrà quindi avvenire prima della fine dell’anno in corso.
        Ove dovesse intervenire una modifica della tabella consolare prima della fine del 2011, le sedi che dovessero operare senza l’ausilio di sistemi informatici automatizzati risulterebbero pertanto di fatto paralizzate, dovendo ricorrere a procedure manuali, con tempi di lavoro enormemente dilatati ed elevati rischi di errore. Anche sotto il profilo finanziario il drastico abbattimento degli atti emessi dagli uffici provocherebbe una sensibile contrazione degli introiti derivanti da percezioni consolari.
        Si rende pertanto necessario confermare gli articoli e gli importi della vigente tabella dei diritti consolari fino al prossimo 31 dicembre 2011, al fine di garantire l’esecuzione degli indispensabili adeguamenti di carattere informatico.

Art. 2, comma 12: euro 700.000
        La quantificazione degli oneri per l’attuazione del voto degli elettori temporaneamente all’estero viene svolta sulla base dei precedenti, ancorché essa possa poi venire influenzata da variabili connesse alla peculiarità di tale elettorato e alla sua mobilità geografica.

        Il riferimento più utile in questo senso è il referendum 2009, sulla base del quale si possono stimare gli oneri che comprendono la produzione del materiale elettorale, la sua predisposizione in plichi nominativi, il loro invio postale dall’Italia, ovvero, per le aree remote o non sicure, le spese di trasporto con voli specifici, ove non messi a disposizione dall’Aeronautica Militare.

STIMA DEGLI ONERI FINANZIARI
CONNESSI AL VOTO REFERENDARIO DEI TEMPORANEI

 

Voce

Onere fin.

Note

Stampa materiale elettorale per temporanei

  50.000

Quantificazione tenendo conto delle economie di scala che la contemporanea consultazione referendaria per i residenti – effettuata ex legge n. 459 del 2001 – e sui dati registrati per il referendum 2009, per gli elettori ubicati in aree considerate a rischio o prive di un sistema postale affidabile.

Predisposizione dei plichi elettorali individuali per temporanei

  50.000

Quantificazione basata sui dati registrati per il referendum 2009, per gli elettori ubicati in aree considerate a rischio o prive di un sistema postale affidabile.

Spese di trasporto ad hoc in teatri di guerra e aree remote

300.000

L’onere concernente le spese dirette del Ministero degli affari esteri nel 2009, che possono variare in relazione all’apporto logistico fornito dall’Aeronautica Militare.

Spese per l’inoltro a Roma dei plichi restituiti, contenenti le schede votate

300.000

L’onere concernente le spese dirette del Ministero degli affari esteri nel 2009, che possono variare in relazione all’apporto logistico fornito dall’Aeronautica Militare.

Totale

700.000

[TESTO_FOTOGRAFATO_NON_DISPONIBILE][TESTO_FOTOGRAFATO_NON_DISPONIBILE][TESTO_FOTOGRAFATO_NON_DISPONIBILE][TESTO_FOTOGRAFATO_NON_DISPONIBILE][TESTO_FOTOGRAFATO_NON_DISPONIBILE][TESTO_FOTOGRAFATO_NON_DISPONIBILE]Allegato

(Previsto dall’articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Legge 26 maggio 1969, n. 241
Agevolazioni di viaggio per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.


...  Omissis ...

        Art. 2. Le facilitazioni per i viaggi sulle ferrovie dello Stato previste dagli articoli 116 e 117 del sopra richiamato testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati sono estese anche ai viaggi via mare effettuati dagli elettori partecipanti alle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali con i mezzi delle società di navigazione concessionarie dei servizi da e per tutte le isole del territorio nazionale.

        I noli introitati in meno dal vettore sono rimborsati dal Ministero dell’interno e fanno carico sugli stanziamenti del relativo stato di previsione per le spese elettorali.

...  Omissis ...

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. È convertito in legge il decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, recante disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all’estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell’11 aprile 2011.

Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all’estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni per assicurare la funzionalità dei procedimenti elettorali, nonché per disciplinare il voto dei cittadini temporaneamente all’estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011;
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011;
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell’interno e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e di agevolazioni di viaggio)

        1. Al fine di assicurare il quorum necessario al funzionamento delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, il Prefetto designa al Presidente della Corte d’appello, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, funzionari statali da nominare componenti aggiunti. I funzionari statali partecipano ai lavori delle commissioni in caso di assenza dei componenti titolari o supplenti e nelle more dell’eventuale procedimento di decadenza previsto dall’articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

        2. All’articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

        «Per i viaggi effettuati con il mezzo aereo sul territorio nazionale, è riconosciuta agli elettori un’agevolazione per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno, nella misura del 40 per cento del costo del biglietto. L’importo massimo rimborsabile non può essere superiore a 40 euro per il viaggio di andata e ritorno per ogni elettore».

Articolo 2.

(Voto dei cittadini temporaneamente all’estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle consultazioni referendarie
che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011).

        1. In occasione dei referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011, esercitano il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti cittadini elettori temporaneamente all’estero:

            a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all’estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;

            b) dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all’estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all’estero, secondo quanto attestato dall’Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero, i loro familiari conviventi;
            c) professori e ricercatori universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, titolari di incarichi e contratti ai sensi dell’articolo l, commi 12 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all’estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all’estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all’estero, i loro familiari conviventi.

        2. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a) e b), presentano dichiarazione ai fini dell’iscrizione nell’elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, che deve pervenire al comando o amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l’indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l’indirizzo del proprio reparto o dimora all’estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e telefax all’estero. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera b), entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fanno pervenire la dichiarazione all’amministrazione di appartenenza del proprio familiare ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del dipendente. Il comando o amministrazione di appartenenza o di impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fa pervenire all’ufficio consolare i nominativi dei dichiaranti, in elenchi distinti per comune di residenza e comprensivi dei dati di cui al primo periodo, unitamente all’attestazione della presentazione delle rispettive dichiarazioni entro il termine prescritto e della sussistenza, in capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste al comma 1.

        3. Gli elettori di cui al comma 1, lettera c), fanno pervenire direttamente all’ufficio consolare la dichiarazione ai fini dell’iscrizione nell’elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 2, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia e unitamente a essa rendono, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti sia il servizio presso istituti universitari e di ricerca all’estero per una durata complessiva di almeno sei mesi, sia la presenza all’estero da almeno tre mesi alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera c), unitamente alla dichiarazione ai fini dell’iscrizione nell’elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 2, rendono, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del professore o ricercatore.
        4. L’ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune, tramite telefax o per via telematica, ove possibile per posta elettronica certificata, l’elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel comune che hanno fatto pervenire le dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3. Ciascun comune, entro le successive ventiquattro ore, con le stesse modalità, invia all’ufficio consolare l’attestazione dell’ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell’elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell’elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l’ufficiale elettorale redige l’elenco degli elettori per i quali è stata rilasciata l’attestazione di mancanza di cause ostative all’esercizio del diritto di voto per corrispondenza all’estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento dell’elettorato attivo, l’ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione e il comune trasmette, tramite telefax o per via telematica, apposita comunicazione all’ufficio consolare entro il medesimo termine previsto al secondo periodo. L’ufficio consolare iscrive i nominativi degli elettori temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza in apposito elenco. Sono iscritti nell’elenco anche i nominativi degli elettori temporaneamente all’estero la cui richiesta di attestazione, inviata tramite posta elettronica certificata, non è stata riscontrata dal comune entro tre giorni dalla sua ricezione.
        5. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), che hanno fatto pervenire la dichiarazione ai fini dell’iscrizione nell’elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, possono revocarla mediante espressa dichiarazione di revoca, datata e sottoscritta dall’interessato, che deve pervenire direttamente all’ufficio consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia. L’ufficio consolare, entro il giorno successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione di revoca, tramite telefax o per via telematica, al comune di residenza del dichiarante.
        6. Gli elettori che hanno presentato dichiarazione di revoca ai sensi del comma 5 e gli elettori che, pur essendo nelle condizioni previste al comma 1, lettere a), b) e c), non hanno fatto pervenire la dichiarazione nei termini e con le modalità previsti dai commi 2 e 3, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza e ivi esercitano il proprio diritto di voto. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per corrispondenza, che non hanno revocato la relativa dichiarazione nei termini e con le modalità previsti al comma 5, non possono esercitare il proprio diritto di voto nel territorio nazionale. Gli elettori di cui al comma 1, lettera a), aventi diritto al voto per corrispondenza, esercitano il diritto di voto in Italia, qualora presentino al comune apposita attestazione del comandante del reparto di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto di voto per corrispondenza all’estero.
        7. Per l’esercizio del diritto di voto per corrispondenza all’estero, nonché per lo svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili.
        8. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attività istituzionali, per gli elettori di cui al comma 1, lettera a), nonché per gli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e loro familiari conviventi, sono definite, ove necessario in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell’interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito ai suddetti elettori all’estero, di raccolta dei plichi all’estero, nonché di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, all’ufficio centrale per la circoscrizione Estero. Tali intese sono effettuate anche per consentire comunque l’esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al presente comma, nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all’articolo 19, comma l, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, ovvero vi sia la situazione politica o sociale di cui al comma 4 del medesimo articolo 19.
        9. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei princìpi costituzionali di libertà, personalità e segretezza del voto.
        10. Ai fini dello scrutinio congiunto delle schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), con le schede votate dagli elettori residenti all’estero, l’assegnazione dei relativi plichi è effettuata, a cura del presidente dell’ufficio centrale per la circoscrizione Estero, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalità tali da garantire la segretezza del voto, l’inserimento in una medesima urna e la verbalizzazione unica delle risultanze di tale scrutinio congiunto tra schede votate dagli elettori temporaneamente all’estero e schede votate da elettori residenti all’estero, anche provenienti da altro ufficio consolare o Stato della medesima ripartizione.
        11. La determinazione dei diritti consolari compiuta ai sensi dell’articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e successive modificazioni e sostituzioni, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello di adozione della relativa Tabella.
        12. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l’anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall’attuazione dei referendum, iscritto nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2011, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare». Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 11 aprile 2011.

NAPOLITANO

Berlusconi – Frattini – Maroni – La Russa – Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Alfano


torna su