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Atto a cui si riferisce:
C.4/08365 [Innalzamento del livello massimo di aflatossine totali nelle nocciole]



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata giovedì 31 marzo 2011
nell'allegato B della seduta n. 456
All'Interrogazione 4-08365 presentata da
SEBASTIANO FOGLIATO
Risposta. - Come indicato nell'interrogazione in esame, il 26 febbraio 2010 è stato emanato il Regolamento (UE) n. 165 del 2010, che allinea i tenori massimi di aflatossine ai limiti in vigore presso il Codex alimentarius.
Con tale Regolamento sono stati rivisti in aumento i limiti massimi di aflatossine totali, da 4 a 10 µg/kg, per le mandorle, le nocciole e i pistacchi.
Su richiesta di alcune delegazioni, tra cui quella italiana, non sono invece stati modificati i limiti delle aflatossine per ogni altra frutta a guscio diversa da mandorle, nocciole e pistacchi.

Nel mese di ottobre 2009, in occasione della votazione in sede di Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 58 del Regolamento (CE) n. 178 del 2002, l'Italia aveva votato contro l'adozione di tale Regolamento di modifica dei tenori massimi di aflatossine nei tre citati prodotti alimentari: successivamente, il Parlamento europeo non si è opposto e la Commissione ha adottato il Regolamento (UE) n. 165 del 2010.
A tal riguardo, occorre precisare che l'adozione delle misure urgenti o cautelari provvisorie, di cui agli articoli 53 e 54 del Regolamento (CE) n. 178 del 2002, è prevista solo nel caso di «situazioni di emergenza», ossia quando appaia manifesto che prodotti alimentari o mangimi, di origine comunitaria o importati da un Paese terzo, comportino gravi rischi per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente, e che tali rischi non possano essere controllati tramite misure adottate dagli Stati membri interessati.
Si rammenta, inoltre, che ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CEE) n. 315 del 1993, il quale ha stabilito procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari, gli Stati membri non possono proibire, limitare od ostacolare, per motivi attinenti al tenore di contaminanti dei prodotti alimentari, l'immissione in commercio di tali prodotti qualora essi siano conformi alle specifiche disposizioni comunitarie relative alle tolleranze massime.
Nel caso in cui uno Stato membro, in seguito ad ulteriori informazioni o ad una nuova valutazione di dati già noti, abbia motivi per sospettare che la presenza di un contaminante, sebbene conforme ai regolamenti specifici adottati, costituisca un rischio per la salute pubblica, può sospendere o limitare temporaneamente l'applicazione delle misure ad esso relative nel proprio territorio: in tal caso, motivando la sua decisione, ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.
La Commissione, nel più breve tempo possibile ed in collaborazione con il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, esprime il proprio parere ed adotta adeguate misure in merito.
A tal riguardo, si sottolinea come il Gruppo scientifico sui contaminanti nella catena alimentare dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (European food safety authority Efsa), su richiesta della Commissione, si sia già espresso a favore dell'aumento dei livelli massimi per le aflatossine totali, da 4 a 10 µg/kg in mandorle, nocciole e pistacchi nel suo parere del 2007, attribuendo a tale aumento «effetti minori sulle stime d'esposizione alimentare, sul rischio di cancro e sui margini di esposizione calcolati».
Pertanto, il Ministero della salute ritiene che, allo stato attuale, non sia possibile motivare, con adeguate nuove evidenze scientifiche, l'esistenza di una situazione che abbia manifestamente carattere d'urgenza, tale da giustificare l'adozione di misure cautelari provvisorie nazionali.

Il Sottosegretario di Stato per la salute: Francesca Martini.