• Testo interrogazione a risposta scritta

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Atto a cui si riferisce:
C.4/11426 A MOLTENI. - Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, tra l'altro, costituisce, presso il...



LUSSANA e NICOLA MOLTENI. - Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, tra l'altro, costituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, al fine di assicurare un indennizzo agli acquirenti che, a seguito dell'assoggettamento del costruttore a procedure implicanti una situazione di crisi, hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri beni e non hanno conseguito il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili oggetto di accordo negoziale con il costruttore ovvero l'assegnazione in proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su immobili da costruire per iniziativa di una cooperativa; il Fondo è alimentato da un contributo obbligatorio a carico delle imprese costruttrici e si articola in sezioni autonome corrispondenti ad aree territoriali interregionali, da definire con decreto di natura

non regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
le risorse di ciascuna sezione del Fondo sono destinate alla soddisfazione delle richieste di indennizzo dei soggetti aventi diritto in relazione agli immobili ubicati nel territorio di competenza della sezione medesima; a tal fine il gestore del Fondo, individuato nella Consap s.p.a, entro sei mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle richieste di indennizzo da parte degli aventi diritto, avrebbe dovuto determinare per ciascuna sezione l'ammontare massimo complessivo delle somme da erogare a titolo di indennizzo e, quindi, sulla base delle risorse globalmente imputate a ciascuna sezione per effetto del versamento della prima annualità del contributo obbligatorio di cui all'articolo 17, la prima quota annuale di indennizzo da erogare;
il termine per la presentazione delle richieste di indennizzo è scaduto il 30 giugno 2008 e, a quasi tre anni, non sono ancora state definite le sezioni del Fondo, operazione preliminare all'erogazione degli indennizzi;
i dati rilevati fotografano una situazione diversificata sul territorio nazionale, con una distribuzione delle vittime dei fallimenti delle imprese costruttrici abbastanza uniforme sul territorio nazionale, ma con una contribuzione al Fondo che per l'80 per cento proviene dalle regioni del Nord; tale contrapposizione è un chiaro segnale che le disposizioni del citato decreto legislativo n. 122 del 2005 sono state rispettate solo in alcune parti del Paese e non in altre;
a parere dell'interrogante la definizione delle aree territoriali interregionali e delle corrispondenti sezioni del Fondo contribuirebbe a far emergere tale discrepanza, stimolando una verifica sulla corretta applicazione del decreto e permetterebbe di erogare gli indennizzi almeno nelle regioni dove la contribuzione al Fondo c'è stata;
non è ipotizzabile una distribuzione del fondo in maniera indifferenziata, che penalizzerebbe le regioni del Nord, nelle e quali c'è stata una ampia e virtuosa applicazione della norma -:
quali siano i tempi previsti per l'emanazione del decreto di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 122 del 2005 e quali siano le verifiche che i Ministeri competenti intendano attuare per accertare la corretta applicazione in tutto il territorio nazionale delle disposizioni del citato decreto.
(4-11426)