• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/04430 [Lavoratori che negli ultimi 10 anni hanno trasferito gratuitamente i contributi all'Inps per la costituzione di posizione assicurativa]



Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-04430 presentata da MARIALUISA GNECCHI
mercoledì 23 marzo 2011, seduta n.451
GNECCHI, DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA e SCHIRRU. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

dal 1° luglio 2010, in seguito alla manovra «correttiva» della scorsa estate, decreto-legge n. 78 del 2010, sono state soppresse tutte le norme che consentivano le ricongiunzioni dei contributi gratuite, che si riportano nel merito; le possibilità di ricongiunzione, per la quale non era previsto alcun onere finanziario a carico del richiedente, riguardavano: tutti i dipendenti pubblici (statali, dipendenti degli enti locali) e gli iscritti ai fondi speciali Inps, che cessavano dal servizio senza diritto alla pensione del fondo di provenienza; in questo caso il trasferimento dei vari «spezzoni» contributivi avveniva gratuitamente presso il regime generale Inps;

la ricongiunzione onerosa è disciplinata da 2 diverse normative; la legge 29 del 1979 consente la ricongiunzione nel fondo lavoratori dipendenti Inps dell'eventuale contribuzione versata in qualità di coltivatore diretto, artigiano e commerciante; la stessa legge prevede anche che i dipendenti pubblici possano ricongiungere presso il proprio fondo di appartenenza l'eventuale quota versata nel regime generale Inps, con la logica che l'onerosità è legata al fatto che la prestazione pensionistica migliorerà; l'altra normativa onerosa di ricongiunzione è prevista dalla legge 45 del 1990,che consente la ricongiunzione presso l'Inps della contribuzione versata in una cassa o in un fondo libero professionale, sempre con la medesima logica, l'onerosità legata alla realizzazione di un aumento della misura della pensione;

il decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, ha introdotto significative modifiche nel sistema previdenziale che stanno comportando pesantissime conseguenze a tutti, in generale, e drammatiche su una vasta platea di lavoratori e lavoratrici;

le disposizioni di cui alla legge n. 322 del 1958 e all'articolo 1 della legge 29 del 1979 abrogate e riviste dalla norma richiamata erano pilastri del sistema previdenziale che consentivano a tutti i dipendenti pubblici e agli iscritti ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, qualora non avessero contributi sufficienti per una prestazione, di costituire gratuitamente una posizione assicurativa presso l'Inps;

l'assicurazione generale obbligatoria Inps, tra i diversi fondi esistenti, è quella che ha sempre erogato ed eroga pensioni con criteri meno favorevoli, motivo fondamentale per il quale la costituzione di posizione o il trasferimento dei contributi, qualora ci fosse stato un passaggio ad un lavoro dipendente nel privato, era gratuito;

la legge n. 29 del 1979 ha introdotto anche l'onerosità per la ricongiunzione dei contributi dall'Inps ad altri fondi proprio per il vantaggio che tale ricongiunzione poteva comportare per il calcolo della pensione;

è indispensabile che ogni modifica normativa sia supportata da una profonda analisi dei motivi che la rendono necessaria o utile e delle conseguenze che comporta, quindi da calcoli precisi sulla causa-effetto;

sicuramente il Governo ha monitorato e raccolto e fatto previsioni precise rispetto ai risparmi e alle conseguenze dell'articolo 12 del decreto-legge 78 del 2010 che sembra importante siano portati a conoscenza degli interroganti, peraltro componenti della XI commissione permanente, competente in materia di lavoro e pensioni; non si dubita che sia stata fatta un'analisi dettagliata;

è necessario avere dati precisi sull'utilizzo almeno negli ultimi 10 anni delle leggi abrogate per comprendere i motivi che hanno spinto il Governo a prevedere le abrogazioni di cui l'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 -:

quanti lavoratori e lavoratrici negli ultimi 10 anni abbiano trasferito gratuitamente i contributi all'Inps per la costituzione di posizione assicurativa, specificando quanti anni in media per ogni trasferimento;

quanti lavoratori e lavoratrici abbiano ricongiunto i propri contributi all'Inps gratuitamente, specificando quanti anni in media per ogni ricongiunzione. (5-04430)