• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/04415 SIRAGUSA, GHIZZONI, SCHIRRU, COSCIA, DE PASQUALE, PES, ROSSA, MAZZARELLA, BACHELET e NICOLAIS. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-04415 presentata da ALESSANDRA SIRAGUSA
mercoledì 23 marzo 2011, seduta n.451
SIRAGUSA, GHIZZONI, SCHIRRU, COSCIA, DE PASQUALE, PES, ROSSA, MAZZARELLA, BACHELET e NICOLAIS. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:

l'acquisizione dei diritti previsti dalla legge n. 68 del 1999 è subordinata a un iter di riconoscimento molto lungo e complesso, ma il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca consente di dichiarare l'appartenenza alla categoria dei riservisti solo in concomitanza all'aggiornamento delle graduatorie. Ne deriva che un docente, all'atto della riapertura delle graduatorie, potrebbe trovarsi ancora in fase di riconoscimento di tale diritto e che debba poi attendere il successivo decreto di aggiornamento per poter dichiarare lo status nel frattempo acquisito e certificato;

non si comprende, dunque, perché il Ministero conceda solo trenta giorni ogni biennio per poter dichiarare alcune situazioni invalidanti o di svantaggio sociale che - invece e purtroppo - non hanno scadenza, mentre in altri ambiti lavorativi è sempre possibile aggiornare eventuali diritti acquisiti;

il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante «misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione», all'articolo 6, comma 3-bis, recita: «L'accertamento dell'invalidità civile ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti»;

il decreto ministeriale n. 42 del 2009 per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, non prevede, fino a successivo provvedimento normativo, la possibilità di aggiornamento delle proprie posizioni e pertanto l'inserimento di una sopravvenuta riserva per disabilità, neanche per «soggetti con patologie oncologiche», come pur previsto dalla legge. Tale grave omissione elude, ad avviso degli interroganti, la disposizione di legge citata che parla di «efficacia immediata» dei benefici derivanti dall'accertamento di una patologia oncologica;

si tratta secondo gli interroganti, di una grave inottemperanza di quanto previsto all'articolo 6, comma 3-bis, della legge 9 marzo 2006, n. 80, che deve essere sanata con urgenza, poiché è proprio nella immediata spendibilità di tutti i benefici derivanti dall'accertamento di patologia oncologica che si attua lo spirito della legge -:

se, alla luce di quanto esposto in premessa non ritenga necessario e urgente modificare il decreto ministeriale n. 42 del 2009, consentendo ai soggetti di cui alla legge n. 68 del 1999 e a quelli con patologie oncologiche di cui all'articolo 6 comma 3-bis del decreto-legge n. 4 del 2006 di chiedere il riconoscimento della riserva e l'inserimento di tale titolo nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006, ogniqualvolta essi ottengano lo status di invalidi. (5-04415)