C. 3913 Proposta di legge presentata il 29 novembre 2010
Atto a cui si riferisce:
C.3913 Abolizione dell'Ordine dei giornalisti e istituzione del registro dei giornalisti professionisti
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3913 |
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Già nel 1945, dalle colonne del giornale «Risorgimento liberale», Luigi Einaudi aveva levato la sua voce contro l'istituzione di un Ordine dei giornalisti: «L'albo obbligatorio è immorale, perché tende a porre un limite a quel che limiti non ha e non deve avere, alla libera espressione del pensiero. Ammettere il principio dell'albo obbligatorio sarebbe un risuscitare i
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La professione giornalistica è chiusa, di casta. Per arrivare a poterla praticare il percorso è complesso e spesso pieno di compromessi, raccomandazioni e lottizzazioni. Con questa proposta di legge si vuole porre un rimedio a tale situazione. La soppressione dell'Ordine dei giornalisti, infatti, elimina un'anomalia italiana all'interno dell'Unione europea e restituisce piena dignità professionale a chi svolge effettivamente la professione di giornalista. L'articolo 5 prevede, infatti, che l'iscrizione al registro sia valida fino al momento in cui l'attività giornalistica cessa, abolendo, da una parte, la qualifica (altrove sconosciuta) di «pubblicista» e, dall'altra, lo status sociale vitalizio, indipendente dall'esercizio della professione, di «giornalista professionista».
In questa proposta di legge non è previsto un periodo di praticantato, dal momento che l'apprendistato professionale è stato di fatto cancellato nella realtà delle redazioni proprio dalla legge in vigore e sostituito da lavoro nero, sottopagato e privo di diritti.
L'iscrizione al registro dei giornalisti supera, infine, l'assurda discriminazione tra redattori di quotidiani da una parte e redattori di emittenti radiofoniche o televisive di agenzie e di periodici specializzati dall'altra, indipendentemente dal fatto che i suddetti mezzi di comunicazione abbiano diffusione per via tradizionale o telematica, salvaguardando in tal modo le forme più moderne di accesso alla professione.
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1. La legge 3 febbraio 1963, n. 69, e il relativo regolamento per l'esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati.
1. Presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è istituito il registro dei giornalisti, di seguito denominato «registro», al quale possono essere iscritti solo i giornalisti professionisti, definiti ai sensi dell'articolo 3.
2. I giornalisti professionisti iscritti al registro possono beneficiare delle disposizioni adottate in favore dei rappresentanti della stampa dalle autorità amministrative e di qualsiasi altra facilitazione prevista per chi svolge l'attività di giornalista professionista.
1. Ai fini della presente legge per giornalista professionista si intende il soggetto che svolge come occupazione principale, stabile e retribuita l'esercizio della professione di giornalista alle dipendenze di un giornale quotidiano o periodico, di un'emittente radiofonica o televisiva o di un'agenzia di stampa, anche diffusi prevalentemente o esclusivamente per via telematica.
2. Sono inoltre considerati giornalisti professionisti e possono richiedere l'iscrizione al registro:
a) i giornalisti liberi professionisti che, senza essere alle dipendenze di un giornale, emittente o agenzia, esercitano l'attività di giornalista come occupazione principale, stabile e retribuita, ricavandone le principali risorse;
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b) i reporter, i foto-reporter, i cineoperatori, cameramen-recording e i teleoperatori da ripresa che esercitano l'attività di giornalisti professionisti in conformità ai requisiti di cui alla lettera a) del presente comma e al comma 1;
c) i giornalisti italiani residenti all'estero corrispondenti stabili di giornali quotidiani o periodici, di emittenti radiofoniche o televisive o di agenzie di stampa italiani;
d) i giornalisti stranieri o apolidi domiciliati in Italia che esercitano l'attività di giornalista stabile e retribuita.
1. La domanda di iscrizione al registro è presentata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni corredata della documentazione attestante il possesso da almeno un anno dei requisiti di cui all'articolo 3.
2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, verificato il possesso dei requisiti, provvede all'iscrizione al registro entro un mese dalla data di presentazione della domanda. Qualora la documentazione sia insufficiente, l'Autorità, con decisione motivata, respinge la domanda. In tale caso, la nuova domanda di iscrizione può essere presentata dopo tre mesi.
1. L'iscrizione al registro è rinnovata ogni tre anni e resta valida fino a quando non cessano le forme di rapporto professionale previste dall'articolo 3. In tale caso il titolare decade da ogni beneficio ed è tenuto a darne comunicazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro sei mesi dalla cessazione del rapporto professionale.