Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
S.7/00120 [Finanziamento della politica agricola comune]
Atto Senato
Risoluzione in Commissione 7-00120 presentata da ROSSANA BOLDI
mercoledì 2 marzo 2011, seduta n.146
La 14a Commissione permanente, esaminato l'atto COM (2010) 745 definitivo,
considerato che la proposta è diretta ad allineare le procedure di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, alle nuove procedure di esecuzione di cui all'articolo 291 del TFUE, a conferire numerosi poteri di delega alla Commissione europea, ex articolo 290 del TFUE, nonché ad introdurre norme concernenti i controlli mediante telerilevamento satellitare e il rafforzamento della collaborazione da parte degli Stati membri;
ricordato che l'articolo 291 del TFUE prevede che l'attuazione degli atti legislativi europei spetta agli Stati membri e che, qualora sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti legislativi, questi possono conferire alla Commissione europea competenze di esecuzione. A tal fine, l'articolo 291 rimanda ad un apposito regolamento che stabilisca le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Tale regolamento è stato proposto il 9 marzo 2010 (COM(2010) 83) e su di esso la 14a Commissione ha approvato il 23 novembre 2010 una risoluzione (Doc. XVIII, n. 66);
ricordato inoltre che l'articolo 290 del TFUE, consente il conferimento, mediante atti legislativi, di poteri delegati alla Commissione europea, per l'emanazione di atti non legislativi di portata generale, ad integrazione o a modifica di elementi non essenziali dell'atto legislativo stesso. In relazione al conferimento di tali poteri, l'atto legislativo delegante deve fissare esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere;
considerato che la proposta di regolamento sostituisce le procedure di esecuzione previste agli articoli 41 e 42 del regolamento (CE) n. 1290/2005 con le nuove procedure previste dall'articolo 291 del TFUE e in particolare dall'emanando regolamento (COM(2010) 83) che disciplina la "procedura di consultazione" e la "procedura d'esame";
considerato che la proposta conferisce alla Commissione europea anche numerose deleghe di potere, a tempo indeterminato, per l'emanazione di atti non legislativi concernenti aspetti, sia di mera regolamentazione tecnica, sia di rafforzamento dei poteri di controllo della stessa Commissione europea, con relativi obblighi in capo agli Stati membri,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:
la base giuridica appare correttamente individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'emanazione di norme sull'organizzazione comune dei mercati agricoli e di altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca;
la proposta di regolamento appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto essa insiste nel quadro comunitario del finanziamento della politica agricola comune, organicamente disciplinato dalla normativa europea;
in relazione al rispetto del principio di proporzionalità - e quindi di riflesso anche del principio di sussidiarietà - si rende necessaria una valutazione più approfondita, considerato l'ampio ricorso all'istituto della delega di cui all'articolo 290 del TFUE e la non sempre facile qualificazione delle materie oggetto della delega quali "elementi non essenziali" dell'atto legislativo, oltre alla consueta previsione dell'indeterminatezza della durata della delega;
in relazione a tale ultimo aspetto, si ribadisce quanto già espresso dalla 14a Commissione permanente nella citata risoluzione del 23 novembre 2010 (Doc. XVIII, n. 66): "... il conferimento di una delega senza scadenza temporale o non adeguatamente circostanziata configura un vizio di legittimità dell'atto che, oltre ad essere eccepibile con le modalità previste dai Trattati, costituisce un vulnus alle prerogative dei Parlamenti nazionali. A questi ultimi spetta infatti, nelle materie di competenza concorrente, vigilare sulla migliore allocazione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri mediante il controllo del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Una delega che trasferisca a tempo indeterminato alla Commissione il potere di legiferare in settori, per quanto non essenziali, oggetto di competenza concorrente, priva altresì a tempo indeterminato i Parlamenti nazionali di parte delle loro prerogative, non potendo essi più svolgere alcuna verifica sull'operato della Commissione e alcuna valutazione sull'opportunità di rinnovare i medesimi principi e criteri di delega o di rinnovare la delega stessa".
(7-00120)
BOLDI