Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
S.0/02518-B/00 ... [Avvalersi, nella disposizione di proroghe-bis, di appositi regolamenti governativi]
Atto Senato
Ordine del Giorno 0/2518-B/7/0105 presentato da STEFANO CECCANTI
venerdì 25 febbraio 2011, seduta n. 016
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1 del decreto-legge in esame, fissa al 31 marzo 2011 il termine di scadenza di termini e di "regimi giuridici" indicati nella tabella 1 e, soprattutto, il comma 2 prevede che possa essere disposta un'ulteriore proroga-bis fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 o degli altri termini e "regimi giuridici" definiti ai sensi del comma 1;
la proroga ulteriore è rimessa a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, col solo parere consultivo della Commissione bicamerale per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro dieci giorni, comunque superabile da parte del Governo, in deroga al regime generale molto garantistico dettato dalla legge n. 400 del 1988, che al comma 2 dell'articolo 17 prevede, allo scopo, appositi regolamenti "governativi", adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia;
peraltro nella tabella 1 alcune di dette proroghe (la proroga in materia di rappresentanza militare, quella sul cosiddetto "bonus maturità", quella relativa agli studi di settore) si riferiscono a normative la cui efficacia non è ancora scaduta, i cui termini anzi sono tuttora alquanto distanti dalla scadenza (rispettivamente 30 luglio, 10 ottobre, 30 settembre) con palese violazione anche dei requisiti di necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione;
non si può parlare di necessità e urgenza in un modulo di proroga-bis a sequenza ai stadi, individuando il primo di essi nel 31 marzo 2011, entro il quale, eventualmente, provvedere sulla fissazione di termini di applicazione o di entrata in vigore di una disciplina legislativa (e che resta legislativa, con la sola eccezione delle scadenze), violando pertanto i limiti di cui all'articolo 77 della Costituzione unitamente all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, una delle più rilevanti leggi ordinamentali della Repubblica; il provvedimento, infatti, contiene varie disposizioni che, avendo un effetto differito nel tempo, contrastano con il principio della immediata applicabilità delle disposizioni contenute in un decreto-legge (si veda, ex multis, la proroga dei termini relativi all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 97 del 2008, la quale è del tutto eventuale perché rimessa ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri),
impegna il Governo:
ad astenersi dal disporre l'ulteriore proroga-bis fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 o degli altri termini e "regimi giuridici" con lo strumento indicato dall'articolo 1 e cioè con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, col solo parere consultivo della Commissione bicamerale per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro dieci giorni, comunque superabile da parte del Governo, realizzando un'operazione di delegificazione in deroga al regime generale dettato dalla legge n. 400 del 1988;
ad avvalersi, invece, per tali eventuali proroghe-bis, se proprio non intende ricorrere a una legge, che resterebbe lo strumento più corretto, della procedura più garantista dettata dalla stessa legge n. 400 del 1988, che al comma 2 del medesimo articolo 17 prevede, allo scopo, appositi regolamenti "governativi", adottati con DPR previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia.
(0/2518-B/7/0105)
CECCANTI, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI