C. 4046 Proposta di legge presentata il 1° febbraio 2011
Atto a cui si riferisce:
C.4046 Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4046 |
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L'indice di vecchiaia è un indicatore statistico dinamico usato nella statistica demografica per descrivere il peso della popolazione anziana in una determinata popolazione. Sostanzialmente esso stima il grado di invecchiamento di una popolazione ed è definito come il rapporto tra la popolazione anziana (65 anni e oltre di età) e la popolazione più giovane (0-14 anni di età); valori superiori a 100 indicano una maggiore presenza di soggetti
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Gli anziani inoltre raggiungono la vecchiaia in migliori condizioni di salute, merito sia del progresso delle conoscenze scientifiche (riduzione della mortalità per malattie infettive e cardio-circolatorie, maggiore capacità di controllo delle malattie oncologiche eccetera) sia delle condizioni socioeconomiche (miglioramento dell'igiene, dell'alimentazione e della qualità di vita complessiva).
I vecchi modelli sociali, che vedevano le persone anziane ormai tagliate fuori da un'esistenza attiva, non hanno più motivo di esistere, sia nelle grandi aree metropolitane dove è più forte il rischio di una vita in solitudine, sia nei piccoli centri dove il senso di appartenenza a una comunità è più accentuato.
La vita non finisce con l'uscita dal mondo del lavoro strutturato e formalmente retribuito, dal momento che possono presentarsi molti altri modi per mettere in gioco i propri talenti e le proprie competenze, dando un contributo più che qualificato alla vita sociale nel suo complesso, senza perdere di vista l'obiettivo del bene comune familiare prima e sociale subito dopo. Per esempio c’è la possibilità di partecipare ad attività di natura socio-assistenziale nelle molteplici forme del volontariato in ospedale, nelle residenze sanitarie assistite (RSA) e a livello domiciliare. Si può collaborare a vigilare sulla sicurezza degli studenti presso gli istituti scolastici, in alcune città organizzando anche i trasporti a piedi dei più giovani. Si può contribuire a regolare i flussi in occasione di eventi e di manifestazioni pubblici; si può collaborare non solo nella vigilanza di musei o delle biblioteche comunali, ma si può svolgere anche un lavoro di accompagnamento di gruppi, di orientamento alla lettura e in alcuni casi si può partecipare alla spiegazione dell'infinito patrimonio artistico contenuto nelle chiese e nei luoghi di culto. E infine la loro stessa presenza può fare da deterrente rispetto a eventuali episodi di vandalismo che possono danneggiare edifici, giardini eccetera.
Dal modo in cui i governi sapranno gestire questo processo cogliendo le opportunità che questo nuovo mondo di anziani-giovani e creativi, disponibili e capaci, può mettere a disposizione dell'intera comunità possono dipendere aspetti importanti della qualità di vita personale e sociale, dando vita a un'ampia forma di cittadinanza attiva motivata e partecipe.
Attualmente le persone anziane sono oggetto di attenzione sociale quasi esclusivamente sotto l'aspetto assistenziale, ma si tratta di una prospettiva del tutto parziale poiché l'età avanzata non è sinonimo di malattia. Occorre superare lo stereotipo sociale che considera la persona anziana come una persona che non è più in grado di partecipare pienamente alla vita sociale. Per questo però, anche sotto il profilo scientifico, è necessario andare oltre le classiche discipline, che si occupano dell'anziano in una prospettiva pressoché esclusivamente medica, come la geriatria che si occupa della prevenzione e del trattamento delle patologie dell'anziano, ma anche dell'assistenza psicologica, ambientale e socio-economica.
C’è bisogno di incoraggiare uno sguardo più creativo sull'anzianità, dal momento che il trascorrere degli anni, soprattutto
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La presente proposta di legge intende rivalutare il ruolo della persona anziana nell'attuale contesto politico e culturale per permetterle di realizzarsi, assicurandole il benessere psico-fisico e sociale proprio della sua età e del suo stato.
Al fine di perseguire tali obiettivi la presente proposta di legge prevede che le amministrazioni locali, ai sensi dell'articolo 1, possono impiegare le persone anziane in attività lavorative di utilità sociale, culturale, sportiva o ricreativa e utilizzarle presso cooperative sociali, organizzazioni di volontariato e associazioni senza scopo di lucro.
Lo svolgimento di tali attività avviene, in base all'articolo 2, mediante la stipulazione di un contratto di diritto privato che comporta l'instaurazione di un rapporto di collaborazione e non di lavoro subordinato, ferma restando la compatibilità di queste attività con le condizioni di salute, con le esperienze di vita e di lavoro e con le attitudini della persona anziana.
L'articolo 3 prevede che i compensi, derivanti dai lavori di utilità sociale svolti dalle persone anziane, siano corrisposti in modo forfettario e includano la concessione di buoni pasto, di abbonamenti gratuiti per i trasporti pubblici locali o per le palestre, nonché per manifestazioni e spettacoli. L'elenco di questi servizi non è tassativo ma indicativo; in tal modo si permette agli enti locali di individuare quali servizi offrire a titolo di compenso secondo le proprie possibilità. I compensi così corrisposti non concorrono alla determinazione dei redditi ai fini delle prestazioni previdenziali, assistenziali, sociali e sanitarie. Le amministrazioni locali che impiegano persone anziane sono obbligate a stipulare una polizza contro i rischi di infortunio nonché di responsabilità civile nei confronti dei terzi a causa dell'attività svolta.
L'articolo 5 stabilisce che sono considerati lavori di utilità sociale quelli che hanno finalità di carattere sociale,
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L'articolo 7 dispone l'obbligo per i comuni di organizzare a cadenza annuale una conferenza volta a valutare le attività svolte durante l'anno e a programmare quelle per l'anno successivo, con la partecipazione dei consigli circoscrizionali.
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1. Ai fini della presente legge si considerano persone anziane le persone che hanno compiuto i sessantacinque anni di età e che non svolgono attività professionali regolarmente retribuite.
2. Per valorizzare le abilità, le conoscenze e le competenze delle persone anziane, che si offrono volontariamente per svolgere lavori di utilità sociale definiti ai sensi dell'articolo 5, le amministrazioni locali possono prevedere il loro impiego per lo svolgimento di attività che consentono loro di mantenere un ruolo sociale riconosciuto a livello della comunità di appartenenza.
3. Ai fini dello svolgimento di lavori di utilità sociale ai sensi del comma 2, le amministrazioni locali possono prevedere l'impiego delle persone anziane presso cooperative sociali, organizzazioni di volontariato e associazioni senza scopo di lucro operanti nel campo sociale e culturale.
1. Lo svolgimento di lavori di utilità sociale da parte delle persone anziane, ai sensi dell'articolo 1, avviene mediante stipulazione di un contratto di collaborazione privato e non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
2. Il contratto, tenuto conto delle capacità e delle competenze delle persone anziane, del loro stato di salute e delle loro condizioni sociali, regolamenta con specifiche norme la prestazione, le modalità
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3. Il contratto prevede, altresì, specifici momenti di formazione e di aggiornamento per le persone anziane impiegate nelle diverse attività al fine di garantire il miglior espletamento di tali attività.
1. I compensi per lo svolgimento dei lavori di utilità sociale ai sensi dell'articolo 1 devono essere adeguati all'attività svolta e devono essere corrisposti in modo forfettario anche mediante la concessione di buoni pasto, di abbonamenti gratuiti per i trasporti pubblici locali e per le palestre, nonché per manifestazioni e spettacoli ovvero in forme similari, opportunamente concordate tra le parti interessate.
2. I compensi di cui al comma 1 non concorrono alla determinazione dei redditi ai fini fiscali e contributivi.
1. Le amministrazioni locali sono tenute ad assicurare le persone anziane che svolgono lavori di utilità sociale ai sensi dell'articolo 1 contro i rischi di infortunio connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
1. Ai sensi della presente legge sono considerati lavori di utilità sociale quelli che hanno le seguenti finalità:
a) di carattere sociale, consistenti in attività socio-assistenziali e socio-sanitarie;
b) di carattere civile, consistenti in attività per la tutela e la sicurezza degli
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c) di carattere culturale, consistenti in attività per la tutela, la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo della cultura, del patrimonio storico, artistico e ambientale, anche attraverso la vigilanza dei musei e delle biblioteche comunali;
d) di carattere ricreativo, turistico o sportivo, consistenti in attività quali il controllo dei flussi di spettatori in occasione di eventi e di manifestazioni pubblici.
1. L'affidamento di lavori di utilità sociale alle persone anziane ai sensi dell'articolo 1 avviene mediante delibera dell'amministrazione locale secondo criteri preventivamente stabiliti e resi noti mediante avvisi pubblici nell'albo del comune dove l'attività è svolta.
2. Le amministrazioni locali provvedono al finanziamento dei lavori di utilità sociale svolti ai sensi dell'articolo 1 con le disponibilità esistenti negli appositi capitoli di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. Entro il mese di dicembre di ogni anno i comuni convocano una conferenza programmatica, con la partecipazione dei consigli circoscrizionali, per esaminare e valutare le attività realizzate in attuazione della presente legge nel corso dell'anno e per programmare le attività da realizzare nell'anno successivo.
2. I consigli comunali possono prevedere l'attivazione di strumenti di verifica e di controllo sulle attività realizzate in attuazione della presente legge.