• Testo DDL 2569

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.2569 Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5, recante disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5, recante disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011"





Legislatura 16º - Disegno di legge N. 2569


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 2569
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)

dal Ministro della difesa (LA RUSSA)

e dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (GELMINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 2011

Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5, recante disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011

 

Onorevoli Senatori. – L’accluso decreto-legge risponde all’urgente necessità di assicurare che l’ormai imminente ricorrenza del 150º anniversario della proclamazione dell’Unità d’Italia possa essere celebrata con la dovuta solennità in un giorno festivo a tutti gli effetti civili, al fine di consentire la più ampia partecipazione di tutti i cittadini, senza peraltro che ne derivino nuovi o maggiori oneri né per la finanza pubblica, né per le imprese private.

    La giornata della ricorrenza (17 marzo 2011) è già stata, infatti, dichiarata, su iniziativa del Governo, «festa nazionale» dall’articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, senza tuttavia esplicitamente disporre gli effetti di tale dichiarazione sul calendario civile.
    Con il presente intervento normativo il Governo intende ulteriormente sottolineare la straordinaria portata e il valore etico e morale dell’evento per l’intera collettività nazionale, integrando le previsioni della norma citata, così da assicurare alla ricorrenza i medesimi effetti sul piano civile previsti per le altre principali ricorrenze festive civili della Repubblica.

    In particolare:
        –  il comma 1 dell’articolo 1 dispone che il 17 marzo (nel solo anno 2011) sia considerato giorno festivo ai sensi della legge 27 maggio 1949, n. 260, nella parte in cui prevede l’osservanza del completo orario festivo, il divieto di compiere determinati atti giuridici, nonché l’imbandieramento degli edifici pubblici;

        –  il comma 2, al fine di assicurare la neutralità finanziaria della disposizione di cui al comma 1, stabilisce che, per il solo 2011, gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applichino a tale giornata ma, in via sostitutiva e a compensazione, alla giornata eccezionalmente festiva del 17 marzo. Tale compensazione impedisce che si determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica o delle imprese private;
        –  il comma 3 prevede un’apposita clausola volta a rafforzare quanto stabilito dal comma 2 in tema di neutralità finanziaria.

 

Relazione tecnica

        Il decreto-legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, constatato che, pur se risulta aggiunto, per l’anno in corso, un giorno festivo al calendario, non aumenta il numero complessivo delle giornate di astensione dal lavoro, così come fissate dalla legge 27 maggio 1949, n. 260 (12), in quanto nell’anno 2011 cadono di domenica le festività del 1º maggio e del 25 dicembre.

        Inoltre, con il meccanismo, individuato al comma 2 dell’articolo l della sostituzione della festività soppressa del 4 novembre, che viene considerata giornata ordinaria agli effetti economico-contrattuali, non aumenta il numero di giornate di astensione dal lavoro con diritto alla percezione della retribuzione, in quanto non risulta alterato – per l’anno 2011 – il numero complessivo delle festività soppresse, alle quali corrispondono, in base alla disposizione di cui all’articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, nonché alle disposizioni della contrattazione collettiva in materia di congedo ordinario, le quattro giornate di riposo concesse ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
        Il congedo ordinario dei pubblici dipendenti contempla infatti quattro giorni aggiuntivi, in corrispondenza delle festività soppresse di San Giuseppe, dell’Ascensione, del Corpus Domini e, appunto, del 4 novembre (combinato disposto della legge 27 maggio 1949, n.  260, della legge 5 marzo 1977, n.  54, dell’articolo 6 della legge 25 marzo 1985, n. 121, e dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792).
        In tale modo, l’effetto derivante dalla compensazione tra 17 marzo e 4 novembre, come disposto dal decreto-legge, si risolve nella circostanza che i lavoratori non potranno disporre in piena libertà, secondo le loro esigenze, di tutte e quattro le giornate di riposo compensativo, essendo sostanzialmente previsto l’obbligo ex lege che uno di questi riposi cada nella giornata del 17 marzo.
        Il provvedimento, in ogni caso, all’articolo 1, comma 3, prevede che dalla sua attuazione non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

    1. È convertito in legge il decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5, recante disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 2011.

Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
        Visto l’articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, che ha dichiarato festa nazionale il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150º anniversario della proclamazione dell’Unità d’Italia;
        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la dovuta solennità e la massima partecipazione dei cittadini dichiarando il 17 marzo 2011 giorno festivo a tutti gli effetti civili, senza peraltro che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e a carico delle imprese private;
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2011;
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

        1. Limitatamente all’anno 2011, il giorno 17 marzo è considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

        2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150º anniversario dell’Unità d’Italia proclamata per il 17 marzo 2011.
        3. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2.

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 22 febbraio 2011.

NAPOLITANO

Berlusconi – La Russa – Gelmini

Visto, il Guardasigilli: Alfano


torna su