• Testo interrogazione a risposta orale

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Atto a cui si riferisce:
C.3/01462 [Garantire in tutte le regioni la corretta programmazione della spesa sanitaria ]



D'ANNA, SARDELLI, BELCASTRO, CALEARO CIMAN, CATONE, CESARIO, GRASSANO, GIANNI, IANNACCONE, MILO, MOFFA, MARIO PEPE (IR), PIONATI, PISACANE, POLIDORI, PORFIDIA,

RAZZI, ROMANO, RUVOLO, SCILIPOTI e SILIQUINI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede, tra l'altro, al comma 2: «in attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliere-universitarie, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, che indicano:
a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi;
b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza. Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati»;
nell'ambito del riparto della potestà legislativa in materia sanitaria, alla luce anche della riforma del titolo V della Costituzione, la norma innanzi evidenziata assume funzione di indirizzo e natura precettiva, attesa la necessità di assicurare sul territorio nazionale un'applicazione omogenea ed uniforme delle prescrizioni ivi previste;
sempre in conseguenza della riforma del titolo V della Costituzione, nella materia della sanità spetta allo Stato in via esclusiva la potestà legislativa in ordine alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
tale garanzia è attuata solamente applicando pedissequamente le previsioni normative stabilite nel decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, nell'articolo 8-quinquies;
la previsione contenuta al comma 2, lettera b), dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce con estrema chiarezza che la programmazione della spesa sanitaria debba essere fatta individuando i volumi di prestazioni per ciascuna branca specialistica (per tipologia), dai quali far discendere i livelli economici di spesa;
attualmente la regione Campania è l'unica regione ad applicare correttamente il criterio della programmazione secondo quanto prescritto dall'articolo 8-quinquies, comma 2, lettera b), ovvero fissando i volumi di prestazioni per ciascuna branca specialistica, dai quali far discendere i correlati livelli economici di spesa (tetti di spesa);
la detta programmazione della spesa nella regione Campania non ha prodotto disavanzo e al tempo stesso ha garantito, e garantisce, i livelli di assistenza, perché appunto organizzati per branca specialistica;
in molte regioni, in particolare nel Lazio, nell'Abruzzo, in Calabria, nelle Marche, in Puglia, in Sicilia, in Toscana, in Emilia Romagna, nel Veneto, in Liguria e in Piemonte, il procedimento, prescritto dal comma 2, lettera b), del più volte richiamato articolo 8-quinquies, che ha natura precettiva nei confronti delle regioni, è sistematicamente disatteso, ovvero è sostanzialmente invertito, nel senso che nelle dette regioni la programmazione della spesa si riduce ad una mera attribuzione a ciascuna struttura sanitaria provvisoriamente accreditata di un tetto economico, senza determinare nel contempo gli accordi con le analoghe strutture, gestite dal pubblico, che vengono così retribuite a piè di lista;
il sistema di programmazione della spesa mediante attribuzione di un tetto economico alle singole strutture erogatrici, nel violare i principi fissati dalla richiamata

normativa, non garantisce i livelli essenziali di assistenza, né il reale fabbisogno assistenziale, poiché non individua la quantità e la tipologia delle prestazioni necessarie, né concorre alla riduzione del deficit della spesa sanitaria;
l'attribuzione di meri tetti economici ingessa le strutture sanitarie erogatrici, limita la concorrenza - così come ha evidenziato l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in diversi interventi in materia (da ultimo AS 451 del mese di aprile 2008 indirizzata alla regione Puglia) - e soprattutto disincentiva l'ammodernamento delle strutture e la qualità delle prestazioni offerte all'utenza;
siffatto sistema costituisce una palese disomogeneità applicativa dei principi e dei criteri dettati dall'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, determinando così anche posizioni di vantaggio di alcune strutture sanitarie provvisoriamente accreditate, fortemente sanzionate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da ultimo con nota AS 451 del mese di aprile 2008;
tale insostenibile e difforme situazione, tra l'altro immotivata, rende necessario l'intervento del Governo e, in particolare, del Ministro interrogato, al fine di assicurare sull'intero territorio nazionale un'uniforme e corretta programmazione del fabbisogno di prestazioni sanitarie, che indichi alle regioni i criteri prescritti dall'articolo 8-quinquies, comma 2, lettera b), ovvero che la programmazione della spesa debba essere fatta individuando i volumi di prestazioni per ciascuna branca specialistica e i volumi di attività, dai quali far discendere i correlati livelli economici di spesa -:
quali iniziative intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di garantire in tutte le regioni l'applicazione dei criteri fissati nell'articolo 8-quinquies, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento al criterio di programmazione della spesa con la preventiva determinazione dei volumi di prestazioni per ciascuna branca specialistica, dai quali far discendere i correlati livelli economici di spesa (tetti di spesa).
(3-01462)