• Testo interrogazione a risposta scritta

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Atto a cui si riferisce:
C.4/10851 [Graduale scorrimento delle graduatorie non ancora esaurite del concorso pubblico bandito dall'Inps]
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Testo della risposta scritta



DI PIETRO. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
nell'anno 2007, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) bandiva un concorso pubblico, per esami, per l'assegnazione di 50 posti nei moli del personale amministrativo dell'INPS, area funzionale B, posizione economica B1 e le cui prove si sono concluse nell'aprile 2010;
in data 14 giugno 2010 è stata pubblicata la graduatoria finale del concorso, al termine del quale sono risultati idonei 319 candidati;
nel 2008 l'INPS ha intrapreso un processo di riorganizzazione, conducendo numerose iniziative finalizzate ad offrire servizi sempre più integrati, puntuali e funzionali ai cittadini, nel rispetto dei criteri di efficienza ed economicità, nonché a pervenire ad una sempre maggiore integrazione con le altre pubbliche amministrazioni;
per fronteggiare la grave carenza di organico, l'INPS ha sottoscritto in data 24 marzo 2010 (15 giorni prima della conclusione del concorso) un contratto per la fornitura di 900 lavoratori interinali, per 4 ore giornaliere, per 12 mesi, con mansioni di «addetto all'acquisizione dati su supporto informatico ed ai sistemi di archiviazione», profilo equivalente alla posizione B1 del contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti pubblici non economici, con l'agenzia TEMPOR spa, specificatamente per il ruolo dell'area funzionale B. In data 25 giugno 2009, l'Inps ne aveva assunti altri 750, per 4 ore giornaliere, per 3 mesi, sempre con le stesse mansioni e lo stesso inquadramento;
i 319 candidati risultati idonei chiedono la precedenza a rivestire la posizione richiesta nel bando nonché la deroga al blocco delle assunzioni alla luce del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e l'ampliamento dei posti messi a concorso;
nonostante il blocco delle assunzioni previsto dagli interventi legislativi degli ultimi anni, si registra, infatti, un rallentamento dello scorrere delle graduatorie dei concorsi già espletati a causa della pratica di colmare i consistenti vuoti di organico col ricorso a contratti di lavoro interinale. Questa prassi è, ad avviso dell'interrogante, contraria all'articolo 97, terzo comma, della Costituzione, che indica espressamente il concorso pubblico come lo strumento fondamentale di accesso al lavoro nella pubblica amministrazione,

al fine di garantire il buon andamento e l'imparzialità, nonché la legalità e l'oggettività del merito;
rimane saldo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui le deroghe legislative al principio dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso, seppure previste espressamente dallo stesso articolo 97, terzo comma, della Costituzione, sono sottoposte al sindacato di legittimità costituzionale. In particolare, «l'area delle eccezioni» al concorso deve essere «delimitata in modo rigoroso» (sentenza n. 215 del 2009, sentenza n. 363 del 2006). Le deroghe, cioè, sono legittime solo in presenza di «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» idonee a giustificarle (sentenza n. 81 del 2006). In altre parole, la deroga al principio del concorso pubblico deve essere essa stessa funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione (sentenza n. 293 del 2009; sentenza n. 9 del 2010);
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ottobre 2010, rispondendo all'interrogazione 4 - 07733, inerente allo stesso concorso indetto dall'INPS, ha riferito quanto segue: «Come confermato dal ministero dell'economia e delle finanze, il ricorso a forme di lavoro flessibile non ha alcun riflesso su eventuali procedure concorsuali in itinere, dato che, dette tipologie di contratti, rispondono, per definizione, ad esigenze temporanee delle amministrazioni interessate e non modificano, in alcun modo, gli assetti relativi all'organico, pertanto, non rendono strutturale la relativa spesa»;
ad avviso dell'interrogante è però chiaro che di fatto si è utilizzato lo strumento delle assunzioni flessibili in modo da superare i vincoli posti dalle leggi finanziarie alle assunzioni a tempo indeterminato e non in relazione ad esigenze «temporanee» dell'amministrazione stessa, considerati i ripetuti rinnovi dei contratti di somministrazione;
a conferma dell'anomalo ricorso al lavoro flessibile, in deroga al principio concorsuale espresso dall'articolo 97 della Costituzione, sul blog del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione si legge che «Non è un segreto che le amministrazioni pubbliche abbiano spesso utilizzato i contratti di lavoro atipici per ovviare ai vincoli finanziari posti in materia di assunzioni a tempo indeterminato; assumere personale mediante forme di reclutamento semplificate, se non addirittura fondate sull'intuitu personae. Attraverso un utilizzo improprio delle proroghe e dei rinnovi del contratto di lavoro, anche oltre i limiti temporali previsti dalla normativa vigente in materia, si sono così create forme di precariato che non hanno certo dato un buon apporto all'immagine della P.a.»;
vi è una contraddizione insanabile tra quanto dichiarato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e quanto scrittodal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione a testimonianza di quello che all'interrogante appare il fallimento dell'azione di questo Governo;
non pare di poco conto, da ultimo, il fatto che sotto l'aspetto economico la pubblica amministrazione sostiene un costo maggiore facendo ricorso alle assunzioni interinali, ripetutamente rinnovate, rispetto all'assunzione dei soggetti risultati idonei nelle graduatorie del concorso INPS, così sperperando secondo l'interrogante le poche risorse pubbliche -:
se il Governo intenda promuovere l'assunzione di personale amministrativo stabile da parte dell'INPS nell'area funzionale B, facendo ricorso ai candidati risultati idonei al concorso concluso, per garantire il buon andamento della pubblica amministrazione, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione;
se il Governo intenda promuovere un graduale scorrimento delle graduatorie non ancora esaurite, con una proroga della validità delle medesime, parimenti all'avvicendarsi dei fisiologici turn-over pensionistici e alla copertura delle carenze negli organici, al fine di evitare l'indizione

di nuovi concorsi per il medesimo profilo che comporterebbero lo spreco di denaro pubblico.
(4-10851)