• C. 4032 Proposta di legge presentata il 26 gennaio 2011

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Atto a cui si riferisce:
C.4032 Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, in materia di accesso dei congiunti di appartenenti alle Forze di polizia vittime del dovere al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato



XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4032


 

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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MOLES, CICU, ASCIERTO, DE ANGELIS, FALLICA, GREGORIO FONTANA, MAZZONI, PETRENGA, SAMMARCO
Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, in materia di accesso dei congiunti di appartenenti alle Forze di polizia vittime del dovere al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato
Presentata il 26 gennaio 2011


      

Onorevoli Colleghi! — La proposta di legge in oggetto è volta a uniformare il trattamento dei congiunti delle vittime del dovere appartenenti alle Forze di polizia con quello relativo all'arruolamento dei congiunti di vittime del dovere appartenenti alle Forze armate.
      L'articolo 705 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ha ribadito che fra le particolari categorie protette per il reclutamento nelle Forze armate possano essere immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente, il coniuge e i figli superstiti, nonché i fratelli, se unici superstiti, del personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative, individuate con decreto del Ministro della difesa, naturalmente nei limiti delle vacanze organiche, previo superamento di un corso propedeutico svolto con modalità definite dal relativo Capo di Stato maggiore e previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 635 del medesimo codice, a eccezione del limite di altezza che è stabilito in misura non inferiore a metri 1,50.
      Tale deroga ai requisiti previsti non esiste invece ai fini dell'assunzione diretta nei ruoli tecnici della Polizia di Stato per i congiunti delle vittime del dovere.
 

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      Per questi ultimi, infatti, i limiti di altezza attualmente vigenti sono previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, in misura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e metri 1,61 per le donne, disciplina che detta così requisiti di statura valevoli indistintamente per tutti i cittadini interessati ad accedere ai ruoli tecnico-scientifici e sanitari della Polizia di Stato.
      La proposta di legge, che non comporta oneri a carico dello Stato, si compone di un solo articolo che con una modifica all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, stabilisce un'eccezione al limite di altezza minimo al fine di portarlo a metri 1,50 per il coniuge, i figli superstiti e i fratelli delle vittime del dovere appartenenti alla Polizia di Stato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione del limite di altezza che, per il predetto personale, è stabilito in misura non inferiore a metri 1,50».