Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
S.7/00113 [Modulazione volontaria dei pagamenti diretti nell'ambito della politica agricola comune]
Atto Senato
Risoluzione in Commissione 7-00113 presentata da MAZZARACCHIO
mercoledì 2 febbraio 2011, seduta n.204
La 9ª Commissione permanente del Senato, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa;
premesso che la proposta di regolamento in esame è finalizzata a modificare il regolamento (CE) n. 378/2007, relativo alla modulazione volontaria dei pagamenti diretti nell'ambito della politica agricola comune, conformandolo alle nuove disposizioni del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), in particolare agli articoli 290 e 291, in tema di atti delegati e atti esecutivi della Commissione europea;
ricordato che il regolamento (CE) n. 378/2007 attribuisce agli Stati membri la possibilità di applicare una riduzione, denominata modulazione volontaria, a tutti gli importi dei pagamenti diretti da assegnare sul loro territorio;
preso atto che, alla stregua del predetto regolamento, gli importi netti risultanti dall'applicazione della modulazione volontaria sono messi a disposizione dello Stato membro in cui sono generati, come sostegno comunitario per misure intraprese nell'ambito della programmazione relativa allo sviluppo rurale e finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005;
considerato che la proposta in esame modifica il regolamento (CE) n. 378/2007 limitatamente al primo paragrafo dell'articolo 4 (fissazione degli importi netti risultanti dall'applicazione della modulazione volontaria) e all'intero articolo 6 (modalità di applicazione del sistema di modulazione volontaria), nel senso di prevedere che, nella fissazione degli importi come nell'adozione di disposizioni specifiche per l'integrazione della modulazione volontaria nella programmazione relativa allo sviluppo rurale e per la gestione finanziaria della modulazione volontaria, la Commissione proceda mediante atti esecutivi;
valutato che l'intervento previsto dalla proposta in esame costituisce un mero adeguamento alle nuove disposizioni del Trattato di Lisbona, senza modificare l'impianto del regolamento oggetto di modifica e senza variare in alcun modo la ripartizione di competenze tra istituzioni dell'Unione e Stati membri;
considerato, per quel che concerne la valutazione in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, che gli obiettivi enunciati non possono essere realizzati adeguatamente dai singoli Stati membri, rendendo quindi necessario un intervento in ambito comunitario, maggiormente idoneo al conseguimento delle predette finalità;
considerato, per quel che concerne la valutazione in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, che le misure previste nella proposta in esame risultano commisurate agli obiettivi assegnati dal Trattato, non andando oltre quanto necessario al fine del raggiungimento degli obiettivi stessi;
si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 "Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità", in senso favorevole.
(7-00113)
MAZZARACCHIO