Testo interrogazione a risposta scritta
Atto a cui si riferisce:
C.4/10615 [Permettere l'elaborazione dei vini frizzanti IGT Emilia negli stabilimenti della provincia di Cremona]
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Testo della risposta scritta
COMAROLI, NEGRO, RAINIERI, CAPARINI, FAVA, FUGATTI, VANALLI e SIMONETTI. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
si fa riferimento alla proposta di modifica del decreto ministeriale 4 agosto 2005 (Modificazione al disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia»);
le vicende legate alle diverse proposte di modifica del disciplinare in essere dei vini IGT «Emilia» o «dell'Emilia», ormai confluite in una proposta di disciplinare redatta dalla regione Emilia Romagna, destano viva preoccupazione nelle aziende site nella provincia di Cremona;
infatti l'articolo 3 dell'attuale disciplinare prevede una zona di produzione delle uve coincidente con l'Emilia, cioè con le province di Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e con quella parte della provincia di Bologna situata a sinistra del fiume Sillaro. Per contro, nulla è specificato dall'articolo 5 dell'attuale disciplinare in materia di vinificazione;
a fronte di un'ampia facoltà, quindi, riconosciuta dalla vigente normativa alle aziende vitivinicole situate al di fuori della zona di produzione di vivificare vini IGT «Emilia» o «dell'Emilia», le proposte di modifica del disciplinare elaborate dai diversi consorzi di tutela, poi confluite nella bozza finale, risultano fortemente penalizzanti per le aziende, stabilite fuori dell'Emilia Romagna, che hanno investito negli anni sui vini emiliani ed hanno contribuito a farli conoscere nel mondo, ricevendo anche premi per la qualità;
il nuovo testo dell'articolo 5 della proposta di disciplinare, così come oggi formulato, prevede alcuni assunti suscettibili di incidere in profondità non tanto (in positivo) sulla qualità finale del prodotto, quanto (in negativo) sui diritti acquisiti dalle aziende che hanno vinificato vini IGT «Emilia» o «dell'Emilia» in zone diverse da quelle indicate dal disciplinare all'articolo 3;
secondo il nuovo testo, infatti la vinificazione delle uve IGT Emilia dovrebbe essere effettuata negli stabilimenti ubicati nel territorio delle province di Ferrara, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e di quella parte della provincia di Bologna situata alla sinistra del fiume Sillaro e, per quanto concerne gli impianti enologici situati in zone diverse, sarebbero ammessi alle procedure di vinificazione soltanto gli stabilimenti cooperativi ubicati in zone limitrofe (peraltro non indicate) che trasformano le uve dei propri soci conferenti conduttori di superfici vitate iscritte all'elenco delle vigne dell'IGT Emilia;
si osserva che uno stabilimento enologico, non strutturato come cooperativa, ubicato in (non identificate) zone limitrofe, il quale trasformi oggi uve di conferenti conduttori o proprietari di superfici vitate iscritte all'elenco delle vigne dell'IGT Emilia, non potrebbe ulteriormente effettuare le operazioni di vinificazione;
secondo il nuovo testo, inoltre, l'elaborazione dei vini frizzanti IGT Emilia, ivi compresa la presa di spuma atta a conferire le caratteristiche finali del prodotto, dovrebbe essere effettuata nell'area vocata ma, tenuto conto della consolidata tradizione produttiva, sarebbe consentita l'elaborazione presa di spuma dei vini IGT Emilia tipologia frizzante (ma non spumante, forse per un errore redazionale) negli stabilimenti ubicati nel territorio delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Mantova;
non si vuole in questa sede entrare nel merito dell'inserimento delle province di Forlì-Cesena e Ravenna, costituenti la Romagna;
tuttavia, l'inserimento della provincia lombarda di Mantova e l'esclusione di quella, ugualmente lombarda, di Cremona, appare piuttosto singolare, soprattutto considerando che tra le originarie proposte di modifica, quella elaborata dal Consorzio tutela del lambrusco di Modena avrebbe incluso, tenuto conto della consolidata tradizione produttiva, l'elaborazione e la presa di spuma dei vini IGT Emilia tipologia frizzante negli stabilimenti ubicati anche nella provincia di Cremona;
era stato quindi lo stesso Consorzio tutela del lambrusco di Modena a sancire che, alla luce di una consolidata tradizione produttiva di qualità, la provincia di Cremona (come quella di Mantova) rientra nella zona di elaborazione dei vini IGT Emilia tipologia frizzante (e spumante);
non è necessario di certo ricordare che, ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (CE) 479/2008, la produzione di un vino DO o a IG deve avvenire nella zona geografica in questione, ma che il regolamento applicativo del regolamento (CE) 479/2008,
cioè il regolamento (CE) 607/2009, specifica, all'articolo 6, che, in deroga al predetto articolo 34, un prodotto a DOP o IGP può essere vinificato sia in una zona nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata (Cremona è confinante con la zona geografica in questione), sia in una zona situata nella stessa unità amministrativa o in un'unità amministrativa limitrofa (Cremona è confinante con l'unità amministrativa in questione), in conformità alle disposizioni nazionali;
importanti aziende di vinificazione sono situate a Motta Baluffi e in altri comuni del casalasco che rientrano pertanto in una zona nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata, a pochi chilometri di distanza dal fiume Po e dal territorio amministrativo delle province di Parma e Mantova e rientrano nella provincia di Cremona, in un'unità amministrativa, quindi limitrofa alla zona geografica delimitata;
sarebbe invero piuttosto arduo sostenere una modifica del disciplinare tesa ad escludere la provincia di Cremona dalle operazioni di vinificazione delle uve IGT «Emilia» o «dell'Emilia», tanto più difficile nel caso di aziende, che effettuano tali operazioni da decenni;
infine, permettere l'elaborazione dei vini frizzanti IGT Emilia, ivi compresa la presa di spuma atta a conferire le caratteristiche finali del prodotto, negli stabilimenti ubicati nel territorio della provincia lombarda di Mantova, ma vietarla negli stabilimenti ubicati nel territorio di quella limitrofa di Cremona, costituisce, ad avviso degli interroganti, un artificio suscettibile di integrare gli estremi di un grave vizio del procedimento -:
se si intenda operare un difforme trattamento tra provincia lombarda di Mantova e quella, ugualmente lombarda, di Cremona, soprattutto considerando che tra le originarie proposte di modifica, quella elaborata dal Consorzio tutela del lambrusco di Modena avrebbe incluso, tenuto conto della consolidata tradizione produttiva, l'elaborazione e la presa di spuma dei vini IGT Emilia tipologia frizzante negli stabilimenti ubicati anche nella provincia di Cremona;
se si intenda operare un difforme trattamento tra gli stabilimenti cooperativi ubicati in zone limitrofe (peraltro non indicate) che sarebbero ammessi alle procedure di vinificazione che trasformano le uve dei soci conferenti conduttori di superfici vitate iscritte all'elenco delle vigne dell'IGT Emilia e gli stabilimenti enologici, non strutturati come cooperativa, ubicati in (non identificate) zone limitrofe, i quali trasformano oggi uve di conferenti conduttori o proprietari di superfici vitate iscritte all'elenco delle vigne dell'IGT Emilia, non ammessi alle operazioni di vinificazione;
se il Ministro intenda intervenire al fine di rivedere la proposta di modifica del decreto ministeriale 4 agosto 2005 (Modificazione al disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia») in discussione, allo scopo di rendere più forte l'immagine dei vini IGT Emilia nel mondo, non a discapito proprio di quelle aziende che tanto hanno fatto per promuovere quell'immagine.
(4-10615)