Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
S.7/00111 [Rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari]
Atto Senato
Risoluzione in Commissione 7-00111 presentata da ANIELLO DI NARDO
mercoledì 12 gennaio 2011, seduta n.198
La 9ª Commissione permanente del Senato, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio modificata al regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
premesso che:
la presente proposta di regolamento, basata sull'articolo 42, primo comma, e sull'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione, prevede un intervento dell'Unione stessa, nell'ambito del mercato lattiero-caseario, che realizzi gli obiettivi della politica agricola comune, provvedendo al tempo stesso a mantenere condizioni effettive di concorrenza e ad assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, con una particolare attenzione a perseguire il riequilibrio del potere contrattuale tra produttori e trasformatori del settore;
dopo le decisioni prese nel novembre 2008 nell'ambito della "Valutazione dello stato di salute della PAC", il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ha attraversato una profonda crisi, dovuta alla caduta della domanda dei prodotti successiva al forte aumento dei prezzi del 2007;
al fine di riequilibrare i poteri contrattuali tra agricoltori e trasformatori, l'atto in oggetto prevede il ricorso opzionale a contratti per la consegna del latte crudo, che dovrebbero essere stipulati in anticipo, per iscritto, tra gli agricoltori e le latterie e in cui dovrebbero essere precisati alcuni elementi chiave, quali prezzo, tempi, volume delle consegne, durata del contratto. La stipulazione di tali contratti è esclusa nei confronti delle cooperative, in considerazione della loro natura specifica e per non interferire inutilmente con le strutture esistenti, purché lo statuto delle stesse preveda disposizioni aventi lo stesso obiettivo;
sempre nella prospettiva di rimodulare i poteri contrattuali si consente inoltre agli agricoltori di negoziare collettivamente le condizioni contrattuali, incluso il prezzo, tramite le organizzazioni di produttori. La proposta fissa un limite, pari al 3,5 per cento della produzione lattiera dell'Unione, grazie al quale le trattative avverrebbero tra organizzazioni di produttori e grandi trasformatori di prodotti lattiero-caseari di dimensioni comparabili. Viene inoltre proposto un limite pari al 33 per cento della produzione nazionale al fine di garantire la concorrenza nell'approvvigionamento di latte crudo a livello nazionale;
un altro profilo riguarda il ruolo delle organizzazioni interprofessionali, le quali raccolgono intere sezioni o la totalità della filiera, ossia agricoltori, trasformatori, distributori e dettaglianti. Esse possono svolgere un ruolo utile nella ricerca, nel miglioramento della qualità e nella promozione e diffusione delle buone pratiche nei metodi di produzione e di trasformazione;
si applicano, inoltre, al settore lattiero-caseario, con gli adattamenti del caso, le stesse norme in vigore nel settore ortofrutticolo, facendo sì che dagli accordi restino escluse le restrizioni di base della concorrenza (tra cui la fissazione dei prezzi e la compartimentazione dei mercati) e che gli accordi in questione siano soggetti all'approvazione della Commissione. Tale misura può contribuire a migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, in particolare grazie sia alla pubblicazione di dati statistici sui prezzi, sui volumi e sulla durata dei contratti conclusi per la consegna di latte crudo, sia alla realizzazione di analisi sulle prospettive di sviluppo del mercato a livello regionale o nazionale;
per migliorare ulteriormente la trasparenza saranno organizzate riunioni congiunte degli esperti del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli con il gruppo consultivo "Latte", al fine di valutare la situazione e le prospettive del mercato, con l'obiettivo di sensibilizzare gli operatori della filiera lattiero-casearia perché tengano meglio conto dei segnali del mercato e adeguino l'offerta alla domanda;
considerato, per quel che concerne la valutazione in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, che gli obiettivi enunciati non possono essere realizzati adeguatamente dai singoli Stati membri, rendendo quindi necessario un intervento in ambito comunitario, maggiormente idoneo al conseguimento delle predette finalità;
considerato, per quel che concerne la valutazione in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, che le misure previste nella proposta in esame risultano commisurate agli obiettivi assegnati dal Trattato, non andando oltre quanto necessario al fine del raggiungimento degli obiettivi stessi. In particolare l'atto in oggetto prevede secondo il principio di proporzionalità, che la sfera dei rapporti contrattuali non debba essere obbligatoriamente regolamentata a livello di Unione. La scelta se optare o no per un regime obbligatorio, infatti, è a discrezione degli Stati membri. Se lo Stato membro ha scelto di rendere obbligatorio sul suo territorio il ricorso ai contratti, ai fini del corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati, gli aspetti dei contratti disciplinati a livello dell'Unione sono solo quelli sopracitati (prezzo, tempi e il volume delle consegne, durata del contratto);
si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 "Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità", in senso favorevole.
(7-00111)
DI NARDO