Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
S.0/02464/011/ ... [Misure di defiscalizzazione per i musicisti, insegnanti di canto o strumento musicale attivi nel settore privato]
Atto Senato
Ordine del Giorno 0/2464/11/05 presentato da PIERGIORGIO STIFFONI
mercoledì 1 dicembre 2010, seduta n. 449
La 5 Commissione permanente del Senato,
esaminato l'A.S. 2464, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, premesso che:
le scuole private di musica, ormai da anni, stanno sostituendo lo Stato nell'istruzione musicale delle giovani generazioni, diffondendo la cultura della musica, attraverso l'unico percorso veramente efficace: l'insegnamento pratico di strumenti musicali e del canto;
a tal proposito, lo stesso Ministero della pubblica istruzione, già dal 2006, ha riconosciuto questa carenza socio-culturale del nostro paese e ha promosso la nascita di uno specifico comitato di studio denominato appunto "Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica", al fine di analizzare il problema e dettare le linee guida per il futuro per un'urgente riforma dell'insegnamento della musica nelle scuole pubbliche;
è noto che i musicisti professionisti, parallelamente all'attività artistica, esercitino anche quella dell'insegnamento privato della musica, tanto che nell'ultimo ventennio si stima che fra i 60 e i 70 mila musicisti, in considerazione della difficoltà di esibizioni musicali con congrui compensi, si siano dedicati principalmente all'attività dell'insegnamento per avere dei guadagni, anche se modesti e saltuari;
l'articolo 2233 del codice civile specifica che il compenso per le professioni intellettuali deve essere adeguato al decoro della professione, ma i musicisti insegnanti del settore privato sono ben lontani dal percepire "un adeguato compenso", principalmente per via di una peculiarità unica di questa attività che non esiste in nessun altro genere di scuola privata, sia in campo artistico che culturale o sportivo: l'impossibilità "pratica" di insegnare a più allievi contemporaneamente, che rende ancora più difficili i guadagni;
l'importo delle rette mensili che generalmente si pagano per frequentare una scuola di musica, non si discosta molto da quello pagato per palestre, piscine, scuole di danza, recitazione, etc. e si aggira su una cifra variabile tra 50 e 80 euro mensili per un'ora di lezione individuale alla settimana;
facendo un calcolo orientativo, insegnando 4 o 5 ore al giorno, ogni insegnante potrebbe gestire circa 20 allievi ed arrivare così a percepire un reddito totale lordo che raramente supera i 10.000 euro l'anno, e che difficilmente è cumulabile con un altro reddito poiché ogni musicista, in aggiunta alle ore di lezione effettuate, ha la necessità di tenersi in allenamento col proprio strumento, ampliare continuamente il repertorio ed organizzare le lezioni, almeno per 2 o 3 ore al giorno: unico impegno compatibile potrebbe essere quello saltuario di esibizioni musicali, ma comunque si tratta di compensi esigui;
la conseguenza inevitabile di tutto ciò è che, per sopravvivere, la quasi totalità dei musicisti/insegnanti sono costretti ad operare ai margini della legalità, a volte all'interno di associazioni culturali di comodo, con procedure fiscali "funamboliche", a volte con partita Iva dei singoli insegnanti (procedura fiscalmente molto penalizzante), a volte nel sommerso totale;
il testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/86), all'articolo 67, prevede alcune tipologie di redditi, denominati redditi diversi, che non costituiscono redditi di capitale ovvero non sono conseguiti nell'esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali, ne'in relazione alla qualità del lavoratore dipendente includendo fra questi redditi, alla lettere m): le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati neIl'esercizio delle attività sportive dilettantistiche, includendo anche i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società sportive dilettantistiche, bande, cori, filodrammatiche;
estendere la portata dell'articolo succitato anche ai musicisti insegnanti di canto e strumento musicale, equiparandoli fiscalmente agli istruttori dello sport dilettantistico e i maestri di cori e bande, così come è equiparabile la saltuarietà dei loro lavori e i guadagni irrisori che ne derivano, non comporterebbe costi per lo Stato, ma interverrebbe nel grave problema del lavoro sommerso,
impegna il Governo:
a prevedere, con apposita norma di legge, misure di defiscalizzazione anche prevedendo una "no tax area" di almeno 7.500 euro, per i musicisti-insegnanti di canto o strumento musicale attivi nel settore privato, sia che operino come parasubordinati, sia con partita Iva, estendendo di fatto le agevolazioni fiscali che l'articolo 67, comma 1, lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevede per gli istruttori dello sport dilettantistico e i maestri di cori e bande musicali amatoriali, intervenendo cosi col duplice obiettivo di diminuire il grave problema del lavoro sommerso dei musicisti insegnanti e di adeguare, anche se solo in minima parte, la misura del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione, così come previsto dall'articolo 2233 del codice civile.
(0/2464/11/5)
STIFFONI