• Testo interrogazione in commissione

link alla fonte

Atto a cui si riferisce:
C.5/03937 [Acqua potabile contaminata dall'arsenico]



BUCCHINO, MIOTTO, D'INCECCO, MURER, SARUBBI, FARINA COSCIONI e PEDOTO. - Al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
l'Agenzia internazionale di ricerca sul cancro (I.A.R.C.) classifica l'arsenico come elemento cancerogeno certo di classe 1 e lo pone in diretta correlazione con molte patologie oncologiche e in particolare con il tumore del polmone, della vescica, del rene, della cute, del fegato e del colon;
l'assunzione cronica di arsenico, soprattutto attraverso acque contaminate, è indicata da una consistente documentazione scientifica anche quale responsabile di patologie cardiovascolari, neurologiche, neurocomportamentali; diabete di tipo 2; lesioni cutanee, disturbi respiratori; disturbi della sfera riproduttiva e malattie ematologiche:
il decreto legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001, modificato e integrato con successivo decreto legislativo n. 27 del 2002, che disciplina la qualità delle acque potabili destinate al consumo umano garantendone la salubrità e la pulizia, in recepimento della direttiva europea 98/83/CE, ha abbassato il limite previsto per l'arsenico nelle acque potabili da 50 a 10 µg/1 (microgrammi/litro), proprio in considerazione della sua cancerogenicità, tossicità e dell'evidente rischio per la salute umana;
l'Italia fin dal 2003 ha continuamente fatto ricorso all'istituto della deroga, che ha innalzato il limite previsto dal decreto legislativo n. 31 del 2001 da 10 a 50 microgrammi/litro per l'arsenico (ma anche i limiti per altri elementi quali: il fluoro, il vanadio, il selenio) e di fatto ha reso potabili per deroga acque che in realtà non lo sono;
i periodi di deroga come disposto dal succitato decreto legislativo avrebbero dovuto avere la durata più breve possibile, comunque non superiore ad un periodo di tre anni e nei quali si sarebbero dovuto presentare ed attuare piani di rientro mediante idonee tecnologie di trattamento delle acque captate e/o attraverso l'individuazione

di nuove risorse idriche sostitutive, in modo da assicurare acque salubri e pulite alle popolazioni;
la Commissione europea il 28 ottobre 2010 con il documento n. C(2010)7605 ha risposto negativamente alla richiesta di una ulteriore deroga da parte dell'Italia;
la richiesta di deroga se venisse reiterata ed accolta determinerebbe il persistere di una condizione di grave e reale rischio per la salute delle persone e dei particolare bambini -:
quali interventi siano stati realizzati e quali obiettivi siano stati raggiunti a giustificazione dei ripetuti periodi di deroga concessi fin dal 2003 per riportare i valori dell'arsenico nei limiti indicati dal decreto legislativo n. 31 de 2001;
quali attività hanno svolto gli Ato (ambiti territoriali ottimali), le società di gestione della risorsa idrica e le segreterie tecniche istituite ad hoc, dal 2003 a tutt'oggi, per garantire acque salubri e, pulite con valori di arsenico entro i 10 microgrammi/litro con particolare riferimento all'Alto Lazio;
quale sia l'importo sostenuto dallo Stato, anche indirettamente, in ogni regione italiana per finanziare queste attività e le eventuali consulenze e convenzioni;
se dal 2003 risulti che siano state fornite alle industrie alimentari operanti nei comuni oggetto di deroga acque da fonti alternative;
se durante tutti i periodi di deroga le popolazioni delle aree interessate siano state informate in forma adeguata e diffusa circa i rischi derivanti dall'assunzione di acque contenenti elevati valori di arsenico e di preparazioni alimentari realizzati con le stesse;
quali provvedimenti siano stati predisposti per dearsenificare nell'immediato l'acqua destinata a consumo umano, in considerazione del parere della Commissione europea espresso già dal 28 ottobre 2010.
(5-03937)