• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03778-A/030 [Iniziative a favore dei familiari delle vittime del terrorismo e delle stragi]



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3778-A/30 presentato da SABINA ROSSA testo di venerdì 19 novembre 2010, seduta n.398

La Camera,
premesso che:
la legge 3 agosto 2004, n. 206 «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice», non ha, allo stato, trovato una vera e completa attuazione, come è dimostrato anche dai numerosi atti parlamentari presentati, volti a sollecitare il Governo ad agire per venire incontro ad almeno alcune delle legittime istanze dei familiari delle vittime e dei superstiti;
più e più volte il Governo si è impegnato di fronte al Parlamento e all'opinione pubblica, ma, ad oggi, i problemi sono rimasti del tutto insoluti;
nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), la ripartizione del gettito dello scudo fiscale, disponeva 181 milioni nel 2010 (113 nel 2011 e 60 nel 2012) da dedicare a interventi di carattere sociale e socio-economico per alcune categorie tra cui le vittime del terrorismo;
l'ordine del giorno n. 9/2936-A/179 accolto dal Governo nella seduta della Camera del 16 dicembre 2009, l'ordine del giorno n. 9/1713/14 accolto dal Governo nella seduta della Camera del 13 novembre 2008 e l'ordine del giorno G55.0.100, riferito all'A.S. 1817 e accolto dal Governo nella seduta del Senato del 13 novembre 2007 avevano impegnato gli esecutivi in carica a dare soluzione alle problematiche indicate;
tali proposte erano il risultato di sintesi di numerosi incontri che le Associazioni delle vittime del terrorismo avevano avuto con rappresentanti del Governo Prodi e del Governo Berlusconi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:
tali proposte riguardavano:
l'attuazione di norme pensionistiche agevolative, e corresponsioni di trattamenti di fine rapporto, per i già pensionati al 26 agosto 2004, con decorrenza dalla stessa data per tutte le categorie ancorché introdotte con norme successive alla legge n. 206 del 2004, che prevedevano anche congrui ed uniformi riadeguamenti delle basi di calcolo con criteri semplificati ed uniformi, nonché procedure accelerate di restituzioni fiscali su ogni imposta non dovuta;
l'adeguamento delle pensioni alle retribuzioni dei lavoratori in attività da applicarsi alla data del pensionamento ovvero alla data del 26 agosto 2004, per i già pensionati alla stessa data, stabilendo altresì per tutti i pensionati, a regime, congrui criteri di rivalutazione semplificati su base annuale;
la completa estensione dei diversi benefici pensionistici sui trattamenti diretti riconosciuti ai familiari delle vittime decedute ai familiari degli invalidi ancora in vita;
l'equiparazione dei familiari delle vittime invalide dal punto di vista del riconoscimento dei diritti, a prescindere dalla data in cui si sono verificati gli eventi terroristici;
la completa estensione dei diversi benefici, fra cui gli assegni vitalizi, riconosciuti ai familiari delle vittime decedute ai familiari degli invalidi con inabilità non inferiore al 25 per cento;
la fruizione dei benefici pensionistici agli invalidi con inabilità pari o superiore all'80 per cento prescindendo dalla data di apertura della titolarità della posizione assicurativa;
il riconoscimento di uno speciale assegno integrativo di 500 euro mensili per le vittime, con invalidità oltre il 50 per cento e che non abbiano una posizione assicurativa obbligatoria diretta;
la riliquidazione delle provvidenze sulla base dei valori nominali previsti dalle nuove e vecchie norme;
la rivalutazione delle percentuali di invalidità in sede di aggravamento con la valutazione anche del danno biologico e morale con la determinazione di una percentuale onnicomprensiva pari al raddoppio della percentuale di invalidità riscontrata in sede di aggravamento fisico;
il rimborso delle spese sanitarie private per le patologie invalidanti agli invalidi con percentuale pari o superiore al 25 per cento;
il patrocinio delle vittime a totale carico dello Stato con pagamento diretto al patrocinatore della singola causa;
la soppressione di ogni termine per la costituzione in giudizio della vittima;
il congelamento dei requisiti in vigore al 31 dicembre 2007, per la pensione di anzianità e vecchiaia stabiliti dai singoli enti pensionistici;
la ritrascrizione delle norme riguardanti il collocamento preferenziale e delle borse di studio, riadeguandone importi e procedure, a favore dei familiari degli invalidi e dei caduti,

impegna il Governo

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, nell'ambito delle sue proprie prerogative, ad adottare iniziative di natura interpretativa, anche legislative, volte a recepire tali proposte nel prossimo provvedimento utile al fine di rispettare gli impegni assunti con gli ordini del giorno citati in premessa e quelli con le Associazioni delle vittime del terrorismo e delle stragi per dare definitiva soluzione a situazioni decorrenti dal 1961 e definitiva attuazione alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni.
9/3778-A/30.Rossa, Villecco Calipari, Amici, Lenzi, Vaccaro.