C. 3741 Proposta di legge presentata il 4 ottobre 2010
Atto a cui si riferisce:
C.3741 Modifica all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, in materia di regime tributario dei trattamenti economici corrisposti dai datori di lavoro ai soggetti inabili per attività svolte con finalità terapeutica
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3741 |
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In particolare, l'articolo 46 del provvedimento integra l'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, recante «Revisione della disciplina della invalidità pensionabile». Alla luce delle conseguenti modifiche, si sono definite le modalità di svolgimento, da parte dei figli maggiorenni inabili, di attività lavorative, aventi finalità terapeutiche, determinando anche l'importo del trattamento economico loro corrisposto. Si tratta di persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere attività lavorative.
Le disposizioni previste dall'articolo 46 modificano radicalmente la disciplina del riconoscimento o del mantenimento del diritto alla pensione ai superstiti nei confronti di soggetti inabili, ovvero dell'incompatibilità esistente tra l'inabilità riconosciuta ai figli inabili, con il conseguente diritto alla reversibilità della pensione del genitore deceduto, e l'attività lavorativa
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Quanto previsto è particolarmente importante perché consente a molte famiglie di affrontare con maggiore serenità il futuro dei figli che non si trovano più, come accadeva in precedenza, nella condizione di dover rinunciare alla pensione di reversibilità dei genitori nel caso di svolgimento di attività lavorativa. Nonostante tale situazione sia stata risolta, le condizioni soggettive, le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, l'importo del trattamento economico corrisposto e le delimitazioni conseguenti, previste dalla normativa ai fini del riconoscimento o della permanenza del diritto alla pensione ai superstiti, fanno pensare a un intervento legislativo incompleto.
Data la rilevante funzione sociale che è riconosciuta all'attività lavorativa, come regolata dal già menzionato articolo 8 della legge n. 222 del 1984, sembra opportuno che il relativo compenso sia favorevolmente considerato a fini fiscali, superando nel contempo perplessità interpretative quanto alla sua natura sotto il profilo tributario.
A tale finalità tende la presente proposta di legge che, all'articolo 1, riconosce una funzione di sussidio in favore dell'interessato. La defiscalizzazione del trattamento economico corrisposto, già considerato dalla legge n. 222 del 1984 come un'indennità di cura, mira alla ricollocazione sociale di soggetti, le cui scelte, fortemente limitate sotto il profilo del percorso lavorativo, sono aggravate da trattamenti economici poco incisivi sulla loro qualità di vita.
L'articolo 2 dispone la copertura finanziaria della presente proposta di legge.
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1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, concernente agevolazioni tributarie per talune pensioni, sussidi e prestazioni assicurative, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Le disposizioni del terzo comma si applicano anche ai trattamenti economici corrisposti dalle cooperative sociali e dai datori di lavoro ai soggetti inabili per attività svolte con finalità terapeutica ai sensi dell'articolo 8, commi da 1-bis a 1-quater, della legge 12 giugno 1984, n. 222».
1. A decorrere dal 1o gennaio 2011, l'articolo 19, comma 1-ter, e l'articolo 51, comma 2, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono abrogati.
2. Ai trattamenti di fine rapporto il cui diritto alla percezione decorre dal 2 gennaio 2011 non si applica quanto disposto dall'articolo 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2011, all'articolo 11, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «del 23 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 30 per cento».
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4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, eventualmente non coperti con le risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.