• C. 3741 Proposta di legge presentata il 4 ottobre 2010

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Atto a cui si riferisce:
C.3741 Modifica all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, in materia di regime tributario dei trattamenti economici corrisposti dai datori di lavoro ai soggetti inabili per attività svolte con finalità terapeutica



XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3741


 

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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GRAZIANO, BOCCIA, BUCCHINO, CASTAGNETTI, CUPERLO, DI STANISLAO, ESPOSITO, FARINA COSCIONI, GINOBLE, LAGANÀ FORTUGNO, RIA, RUBINATO, SCHIRRU, SERVODIO, SIRAGUSA
Modifica all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, in materia di regime tributario dei trattamenti economici corrisposti dai datori di lavoro ai soggetti inabili per attività svolte con finalità terapeutica
Presentata il 4 ottobre 2010


      

Onorevoli Colleghi! — Con il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria», è stato introdotto nell'ordinamento un insieme di disposizioni di sicuro interesse sociale in favore di soggetti inabili.
      In particolare, l'articolo 46 del provvedimento integra l'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, recante «Revisione della disciplina della invalidità pensionabile». Alla luce delle conseguenti modifiche, si sono definite le modalità di svolgimento, da parte dei figli maggiorenni inabili, di attività lavorative, aventi finalità terapeutiche, determinando anche l'importo del trattamento economico loro corrisposto. Si tratta di persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere attività lavorative.
      Le disposizioni previste dall'articolo 46 modificano radicalmente la disciplina del riconoscimento o del mantenimento del diritto alla pensione ai superstiti nei confronti di soggetti inabili, ovvero dell'incompatibilità esistente tra l'inabilità riconosciuta ai figli inabili, con il conseguente diritto alla reversibilità della pensione del genitore deceduto, e l'attività lavorativa
 

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svolta dai figli inabili presso datori di lavoro, diversi dai laboratori protetti e dalle cooperative sociali, che hanno stipulato le convenzioni di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68. In tal senso si dispone che il diritto alla pensione ai superstiti inabili non è precluso anche in caso di attività lavorativa svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti nella loro condizione di inabili, accertata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con orario non superiore alle 25 ore settimanali presso cooperative sociali o datori di lavoro che li assumono con convenzioni di integrazione lavorativa, con contratti di formazione e lavoro, di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata. L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro a tali soggetti non è inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, incrementato del 30 per cento.
      Quanto previsto è particolarmente importante perché consente a molte famiglie di affrontare con maggiore serenità il futuro dei figli che non si trovano più, come accadeva in precedenza, nella condizione di dover rinunciare alla pensione di reversibilità dei genitori nel caso di svolgimento di attività lavorativa. Nonostante tale situazione sia stata risolta, le condizioni soggettive, le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, l'importo del trattamento economico corrisposto e le delimitazioni conseguenti, previste dalla normativa ai fini del riconoscimento o della permanenza del diritto alla pensione ai superstiti, fanno pensare a un intervento legislativo incompleto.
      Data la rilevante funzione sociale che è riconosciuta all'attività lavorativa, come regolata dal già menzionato articolo 8 della legge n. 222 del 1984, sembra opportuno che il relativo compenso sia favorevolmente considerato a fini fiscali, superando nel contempo perplessità interpretative quanto alla sua natura sotto il profilo tributario.
      A tale finalità tende la presente proposta di legge che, all'articolo 1, riconosce una funzione di sussidio in favore dell'interessato. La defiscalizzazione del trattamento economico corrisposto, già considerato dalla legge n. 222 del 1984 come un'indennità di cura, mira alla ricollocazione sociale di soggetti, le cui scelte, fortemente limitate sotto il profilo del percorso lavorativo, sono aggravate da trattamenti economici poco incisivi sulla loro qualità di vita.
      L'articolo 2 dispone la copertura finanziaria della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601).

      1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, concernente agevolazioni tributarie per talune pensioni, sussidi e prestazioni assicurative, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
      «Le disposizioni del terzo comma si applicano anche ai trattamenti economici corrisposti dalle cooperative sociali e dai datori di lavoro ai soggetti inabili per attività svolte con finalità terapeutica ai sensi dell'articolo 8, commi da 1-bis a 1-quater, della legge 12 giugno 1984, n. 222».

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2011, l'articolo 19, comma 1-ter, e l'articolo 51, comma 2, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono abrogati.
      2. Ai trattamenti di fine rapporto il cui diritto alla percezione decorre dal 2 gennaio 2011 non si applica quanto disposto dall'articolo 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
      3. A decorrere dal 1o gennaio 2011, all'articolo 11, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «del 23 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 30 per cento».

 

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      4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, eventualmente non coperti con le risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.