• Testo DDL 2359

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Atto a cui si riferisce:
S.2359 Delega al Governo per la riforma della magistratura ordinaria





Legislatura 16º - Disegno di legge N. 2359


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 2359
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BERSELLI e MUGNAI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 2010

Delega al Governo per la riforma della magistratura onoraria

 

Onorevoli Senatori. – È noto che la magistratura onoraria non ha più un ruolo complementare e occasionale nell’amministrazione della giustizia, in quanto costituisce ormai parte integrante di questa. Tuttavia, allo stato, esistono diverse categorie di giudici onorari, con altrettanto diversi criteri di selezione, con diverse retribuzioni e diverse durate di rapporti di lavoro, in un contesto di precarietà non giustificata dalla qualità del servizio che sempre più viene fornito con un alto livello di professionalità dai magistrati onorari.

    Va aggiunto inoltre che la normativa sul giudice di pace, pur condivisibile nelle sue linee generali, non appare in alcun modo adeguata alle novità normative nel frattempo sopravvenute.
    In realtà, la magistratura onoraria, se opportunamente inquadrata, potrebbe essere il volano di un nuovo andamento dell’amministrazione della giustizia, avvicinando la giustizia ai cittadini e assicurando la celerità del servizio, in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo.
    In questa ottica è necessaria una riforma organica della magistratura onoraria che il presente disegno di legge ha l’ambizione di portare a compimento mediante una delega al Governo, da attuare entro un anno dalla sua entrata in vigore.
    Mediante un articolato procedimento di delegazione che attribuisce un ruolo rilevante al Parlamento mediante l’espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo, e nella specie il Ministero della giustizia, è il soggetto più idoneo – alla luce della specificità e della complessità della materia – ad attuare la riforma in questione, fermi restando i principi e i criteri direttivi che sono stabiliti nell’articolo 2 del presente disegno di legge.
    Innanzitutto, si tratta di creare uno status unitario dei magistrati onorari elevandone la professionalità mediante un sistema di selezione e aggiornamento professionale permanente. Si tratterebbe di fissare la durata dell’incarico (fino al compimento del settantesimo anno), le modalità e i requisiti per il conferimento, dando preferenza ai titoli di eccellenza. Lo svolgimento di un periodo di tirocinio iniziale e il sistema di incompatibilità da prevedere da parte del legislatore delegato, dovrebbero rappresentare la quadratura del cerchio.
    In questa proposta i giudici onorari di tribunale verrebbero assorbiti gradualmente nei giudici di pace con contestuale allargamento della competenza giurisdizionale attribuita a questi ultimi.
    La soluzione prospettata avrebbe il pregio di consentire una radicale riorganizzazione e razionalizzazione degli uffici al fine di garantire una maggiore efficienza e funzionalità degli stessi oltreché la valorizzazione e la costituzione di una pianta organica complessiva della magistratura onoraria.
    Per quanto concerne il profilo retributivo-funzionale, la presente proposta di riforma demanda al Governo il compito di indicare i diritti e i doveri del magistrato onorario, e di fissare un’indennità elargibile anche in periodi di maternità o di malattia, indennità variabile in ragione della quantità e qualità del lavoro effettivamente svolto.
    Elemento assai innovativo del disegno di legge di delega è poi la previsione di un organo di autogoverno per la magistratura onoraria, con poteri disciplinari, che abbia uno stretto collegamento con gli uffici circondariali del giudice di pace.
    Il Governo deve stabilire altresì dei criteri per lo smaltimento dell’arretrato degli uffici giudiziari attraverso il ricorso, a vario titolo, alla magistratura onoraria.
    Per la previsione di spesa è opportuno, infine, evidenziare come la proposta comporti costi contenuti per le casse dello Stato attesa la fisiologica riduzione di organico dei giudici onorari di tribunale e dei viceprocuratori onorari.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    (Delega al governo per la riforma della magistratura onoraria)

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 2, per la riforma organica della magistratura onoraria, sia al fine di adeguare la normativa vigente, sia al fine di valorizzare e non disperdere la professionalità del magistrato onorario che concorre, a vario titolo, all’attività degli organi giudiziari e giurisdizionali.

    2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di due mesi dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro il mese successivo all’espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, trasmette nuovamente alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro un mese dalla data di trasmissione.

Art. 2.

    (Princìpi e criteri direttivi)

    1. I decreti legislativi di cui all’articolo 1, si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) modifica della disciplina per l’accesso alla magistratura onoraria, mediante un sistema di selezione e aggiornamento professionale permanente, volto alla creazione di uno status unitario dei magistrati onorari, tale da assorbire gradualmente i giudici onorari di tribunale nei giudici di pace, ampliando le competenze di questi ultimi;

        b) determinazione della durata dell’incarico, delle modalità e dei requisiti per il conferimento, con preferenza, a parità di titoli, per il conseguimento del dottorato di ricerca, ovvero, diploma di specializzazione in materie giuridiche o delle professioni legali;
        c) previsione di un periodo di tirocinio per il conferimento dell’incarico di magistrato onorario;
        d) previsione di un sistema di incompatibilità con lo svolgimento delle funzioni di magistrato onorario;
        e) istituzione di un ruolo organico e di una pianta organica della magistratura onoraria;
        f) definizione delle competenze, dei doveri e di diritti del magistrato onorario;
        g) previsione del riconoscimento di una indennità fissa previdenziale omogenea per tutte le figure di magistrato onorario, elargibile anche in periodi di maternità o di malattia, e di un’indennità variabile in ragione della quantità e della qualità dei lavoro effettivamente svolto;
        h) previsione della continuità degli incarichi al fine di non creare discontinuità nell’attività giurisdizionale fino al compimento del settantesimo anno di età;
        i) istituzione un organo di autogoverno per la magistratura onoraria con poteri disciplinari;
        l) istituzione degli uffici circondariali del giudice di pace;
        m) smaltimento dell’arretrato formatosi negli uffici giudiziari, sia nel settore civile che in quello penale, utilizzando anche la magistratura onoraria, sulla base di progetti di definizione che tengano anche conto del tipo di contenzioso cui gli stessi possono essere utilizzati;
        n) previsione di una copertura di spesa attraverso la previsione di riduzione di organico dei giudici onorari di tribunale e dei viceprocuratori onorari.


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