Testo DDL 2325
Atto a cui si riferisce:
S.2325 Moratoria in materia di coltivazione di piante geneticamente modificate
Legislatura 16º - Disegno di legge N. 2325
Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
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N. 2325
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DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori VALLARDI e MONTANI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 AGOSTO 2010 Moratoria in materia di coltivazione di piante
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Onorevoli Senatori. – Il sistema di norme comunitarie per il rilascio ambientale e l’impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) ha determinato numerosi motivi di contrasto tra la Commissione europea e gli Stati membri, in specie per ciò che riguarda la coltivazione, che è stata, di fatto, bloccata in otto Paesi.
Al fine di superare tali difficoltà, la Commissione europea, ha iniziato ad elaborare una linea politica che, contrariamente al recente passato, non esclude più, a priori, la possibilità del divieto alla coltivazione, da parte degli Stati membri, ma cerca di combinare il sistema di autorizzazioni europee, con il riconoscimento della libertà, per gli stessi Stati, di praticare, o meno, le coltivazioni sui loro territori.
Tale nuova linea politica ha preso corpo con la proposta di regolamento e la bozza di raccomandazione pubblicate il 13 luglio 2010. Si tratta, in particolare: della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2010) 375 definitivo di modifica alla direttiva 2001/18/CE in merito alla possibilità, da parte degli Stati membri di operare restrizioni, o proibizioni alla coltivazione di OGM sui loro territori; della bozza di raccomandazione della Commissione (2010/C 200/1) recante le nuove linee guida per la coesistenza. A corredo di tali proposte, la Commissione ha anche trasmesso una comunicazione – la COM (2010) 380 DEF del 13 luglio 2010 – al Parlamento, al Consiglio al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle regioni, sulla libertà degli Stati membri di decidere in merito alla coltivazione di OGM.
Ne discende che è oramai prossima la definizione di un quadro normativo europeo che dovrebbe condurre al superamento dei motivi di incomprensione e dei contrasti che, in questi ultimi anni, hanno caratterizzato la questione inerente la coltivazione di piante transgeniche.
In Italia, dopo che la Corte costituzionale, con sentenza 17 marzo 2006, n. 116, ha giudicato parzialmente incostituzionali i contenuti del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5, il principale riferimento normativo nazionale in materia di coltivazione delle piante transgeniche è tornato ad essere il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.
Il decreto legislativo n. 212 del 2001 prevede che, ai fini della messa in coltura degli OGM, anche se autorizzati dalla UE, si debba procedere alla richiesta di una specifica autorizzazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, previo parere di una specifica Commissione, deve poi disporre nel merito (negando, ovvero concedendo la richiesta autorizzazione) attraverso un decreto interministeriale con i Dicasteri della salute e dell’ambiente.
Nonostante tali chiare e cogenti prescrizioni di legge, negli scorsi mesi, si sono verificate gravi violazioni maturate nelle recenti semine non autorizzate di mais geneticamente modificato in Friuli che, ancorché eseguite a scopo dimostrativo, hanno, tuttavia, evidenziato la necessità di un intervento normativo urgente che, in attesa della definizione del nuovo quadro comunitario, elimini ogni possibile dubbio riguardo alla legittimità di procedere alla coltivazione di piante transgeniche.
Per tali motivi, si ritiene indispensabile che, nelle more della definizione delle nuove norme comunitarie in materia di coltivazione di piante transgeniche si apra un periodo di moratoria, durante il quale ogni coltivazione di tal genere non sia consentita.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Nelle more dell’emanazione delle norme comunitarie sulla possibilità, da parte degli Stati membri, di operare restrizioni, o proibizioni alla coltivazione di Organismi geneticamente modificati (OGM) sui loro territori e delle nuove linee guida per la coesistenza tra le colture transgeniche, convenzionali e biologiche, la coltivazione di piante geneticamente modificate non è, in nessun caso, consentita.
2. Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 35, comma 10, e 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, chiunque non rispetti le misure previste dal divieto di cui al comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 100.000.
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