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Atto a cui si riferisce:
C.4/02219 NIRENSTEIN, PICCHI, PIANETTA e MALGIERI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: l'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata lunedì 11 gennaio 2010
nell'allegato B della seduta n. 263
All'Interrogazione 4-02219 presentata da
FIAMMA NIRENSTEIN
Risposta. - Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame e sulla base dei necessari elementi informativi acquisiti presso i competenti uffici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'Istituto nazionale previdenza sociale, si rappresenta quanto segue.
La commissione per le provvidenze ai perseguitati politici, antifascisti o per motivi razziali, alla quale vanno rivolte le richieste di concessione del vitalizio di che trattasi, opera presso il Ministero dell'economia e delle finanze, svolge la propria attività ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, ed è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Come requisito per la concessione del vitalizio, sulla base delle disposizioni normative prima citate, per i soggetti con età superiore a 65 anni, è richiesto unicamente un limite reddituale, (escludendosi, quindi, la sottoposizione a visita medica). Per i soggetti con età inferiore ai 65 anni, invece, è previsto un controllo medico volto a verificare la sussistenza di una causa d'invalidità a svolgere proficuo lavoro.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali: Pasquale Viespoli.