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Atto a cui si riferisce:
S.4/02140 COSTA - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che: sta prendendo sempre più piede l'istituzione da parte delle amministrazioni comunali delle cosiddette "strisce blu",...



Atto Senato

Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 065
all'Interrogazione 4-02140

Risposta. - L'articolo 7, comma l, lett. f ), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della strada" (CdS), prevede che i Comuni possono stabilire, previa delibera della Giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo si osserva che a tutt'oggi tali direttive non sono state ancora emanate.

Peraltro, si esprime perplessità sulla competenza statale in materia, stante l'attuale formulazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, come sostituiti dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della seconda parte della Costituzione".

Quanto al disposto di cui all'articolo 7, comma 6, del CdS, si osserva che la definizione di carreggiata di cui all'articolo 3, comma 1, n. 7), non confligge con la delimitazione degli stalli di sosta di carreggiata ai sensi dell'articolo 149 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992), in quanto la striscia longitudinale continua di cui all'articolo 139, comma 10, connessa a strisce trasversali e che delimita gli stalli di sosta, assolve alla funzione della striscia di margine della carreggiata di cui all'articolo 141, comma 1.

Per quanto concerne gli obblighi di cui all'articolo 7, comma 7, del suddetto Codice della strada, si osserva che attualmente è prevista la destinazione d'uso dei proventi, ma non vi è alcun obbligo di comunicazione da parte dei Comuni circa l'effettiva destinazione dei proventi dei parcheggi a pagamento, né sono previste sanzioni in caso di inadempienza.

Per quanto riguarda gli obblighi di cui all'articolo 157, comma 6, del Codice, si fa presente che l'esposizione del tagliando è indispensabile in quanto rappresenta l'unico segno visibile dell'azionamento dei dispositivi di controllo della sosta, ove questa è permessa per un tempo limitato; diverso è il caso in cui la sosta è consentita a tempo indeterminato in area chiusa, ove il pagamento dell'importo è propedeutico all'uscita dall'infrastruttura.

Infine, stante la capillare regolamentazione della materia, in assenza di precise e circostanziate segnalazioni di inadempienza non è previsto alcun intervento del Ministero.

MATTEOLI ALTERO Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

12/01/2010