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Atto a cui si riferisce:
C.4/08365 [Innalzamento del livello massimo di aflatossine totali nelle nocciole]
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Testo della risposta scritta



FOGLIATO e CALLEGARI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
le aflatossine sono prodotti naturali altamente tossici del metabolismo secondario di due specie di funghi parassiti del genere Aspergillus (A. parasiticus e A. flavus) parassiti che possono svilupparsi su di una grande varietà di derrate alimentari, quali arachidi, frutta a guscio, granoturco, riso, fichi e altra frutta secca, spezie, oli vegetali grezzi e semi di cacao, a seguito di contaminazioni precedenti, o successive alla raccolta;
le aflatossine sono note per le loro proprietà genotossiche e cancerogene e, in ragione di ciò, le norme comunitarie in materia di sicurezza alimentare sono espressamente finalizzate a ridurne la presenza, attraverso la fissazione di livelli massimi non superabili;

nel 2008, il codex alimentarius ha definito nuovi limiti massimi di aflatossine totali nelle mandorle, nelle nocciole e nei pistacchi pronti al consumo, fissandoli a 10 µg/kg, contro i 4 µg/kg che erano previsti dalla normativa comunitaria, all'epoca vigente (regolamento 1881/2006);
a seguito di tale variazione la Commissione europea ha avviato l'iter di modifica delle norme interessate, conclusosi il 26 febbraio 2010, con l'emanazione del regolamento (CE) n. 165/2010 che, tra l'altro, ha disposto l'innalzamento del livello massimo di aflatossine totali nelle nocciole da 4 a 10 µg/kg;
ai fini dell'adozione del nuovo regolamento, la Commissione europea ha incaricato l'EFSA di esprimersi riguardo ai nuovi livelli massimi di aflatossine totali, il quale ha coinvolto il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM), il cui parere, peraltro riportato nel considerando n. 4 del regolamento; (CE) n. 165/2010, appare agli interroganti non sufficientemente motivato in merito agli effettivi rischi cui sarebbe esposto il consumatore a seguito di detto innalzamento dei limiti;
nel considerando n. 4 sopra richiamato si legge che il gruppo di esperti CONTAM dell'EFSA ha espresso un parere in merito «al potenziale aumento dei rischi per la salute dei consumatori ed ha concluso che l'innalzamento dei tenori massimi di aflatossine totali avrebbe effetti modesti sulle stime di esposizione alimentare, sul rischio di tumori e sui margini di esposizione calcolati; che l'esposizione alle aflatossine da tutte le fonti dovrebbe essere al livello più basso ragionevolmente ottenibile, perché le aflatossine sono genotossiche e cancerogene e che i dati dimostrano che si potrebbe ridurre l'esposizione alimentare totale alle aflatossine se, grazie a una più efficace applicazione delle normative e a una diminuzione dell'esposizione da fonti alimentari diverse da mandorle, nocciole e pistacchi, venisse ridotto il numero di prodotti alimentari altamente contaminati che arrivano sul mercato»;
un parere che appare agli interroganti quanto meno contraddittorio, in quanto, nel momento stesso in cui avalla l'aumento proposto dal CODEX, non esita ad ammettere che l'esposizione alle aflatossine dovrebbe essere la più bassa possibile e che si determinerà, comunque, un aumento del rischio tumorale e che, per ridurre l'esposizione a tale rischio si dovrebbe ridurre il consumo dei prodotti che le contengono;
ai fini del parere di cui sopra, non è considerato il rischio reale, ma quello potenziale e non si fa riferimento neanche a un ipotetico beneficio che potrebbe giustificare l'assunzione del rischio;
per quanto dedotto, l'unica motivazione plausibile per giustificare l'adozione del succitato parere e la conseguente emanazione del regolamento (CE) n. 165/2010, sembra da ricercare nella volontà di favorire l'importazione nell'Unione europea di prodotti provenienti da Paesi terzi, con standard qualitativi e sanitari inferiori rispetto a quelli europei;
la fissazione dei nuovi limiti ha sicuramente favorito e facilitato l'importazione di nocciole dalla Turchia, accrescendo ulteriormente le già gravi difficoltà dei produttori italiani e, in specie, di quelli piemontesi, che, da tempo, pativano la concorrenza, peraltro non sempre leale, dei produttori turchi;
il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, agli articoli 53 e 54 prevede per gli Stati membri la possibilità di adottare misure cautelari provvisorie qualora si ritenga che alimenti di origine comunitaria o importati da un Paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana -:
se non ritenga che gli evidenti e riconosciuti rischi per la salute, peraltro assunti in assenza di un qualsivoglia beneficio in grado di giustificarne l'assunzione, conseguenti all'innalzamento dei limiti massimi di aflatossine nelle nocciole, non costituiscano un valido motivo per

ricorrere all'adozione delle misure cautelari di cui agli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002.
(4-08365)