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Atto a cui si riferisce:
C.4/05112 COMAROLI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: da un articolo apparso sul quotidiano on-line Affari Italiani il 19 novembre...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata lunedì 19 luglio 2010
nell'allegato B della seduta n. 354
All'Interrogazione 4-05112 presentata da
SILVANA ANDREINA COMAROLI
Risposta. - Con riferimento alla interrogazione parlamentare sopra distinta sulla base delle informazioni acquisite presso i competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Istituto nazionale previdenza sociale, si rappresenta quanto segue.
La normativa vigente in materia di assegno sociale (articolo 3, comma 6, legge 335 del 1995) individua come beneficiari di tale prestazione i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, in possesso di idoneo titolo di soggiorno, ultrasessantacinquenni, residenti effettivamente e stabilmente in Italia con redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla legge.
Dal 1o gennaio 2009 (ex articolo 20 del decreto-legge 112 del 2008), rappresenta un ulteriore elemento costitutivo il soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni sul territorio nazionale.
Al fine di meglio garantire che l'assegno sociale venga erogato agli aventi diritto, i diversi soggetti istituzionalmente preposti, Inps, Guardia di finanza e gli organi territorialmente competenti (polizia municipale), attivano sistematicamente una serie di azioni di verifica integrate.
Le sedi dell'Inps, in fase istruttoria, provvedono ad un attento controllo in ordine alla sussistenza di detti requisiti; in particolare, per quanto concerne la residenza, che si perfeziona con la dimora effettiva, stabile ed abituale in Italia, gli accertamenti hanno luogo sulla base di elementi concreti dai quali si possano desumere situazioni e/o comportamenti in contrasto con la norma, atteso che il semplice riscontro delle risultanze anagrafiche non è in grado di offrire adeguate garanzie.
Questa procedura riguarda anche i cittadini italiani, divenuti titolari della medesima prestazione, che si recano per periodi più o meno prolungati all'estero.
Per quanto concerne gli stranieri soggiornanti in Italia, con messaggio del 6 giugno 2008, l'Inps ha disposto che le sedi debbono provvedere alla sospensione dell'assegno sociale in caso di permanenza all'estero del beneficiario per un periodo superiore ad un mese, fatti salvi gravi motivi sanitari opportunamente documentati dall'interessato; decorso un anno dalla sospensione dell'assegno sociale, le sedi competenti, previa verifica del permanere di tale situazione, provvedono a revocare il beneficio.
Lo stesso messaggio prevede, inoltre, che le verifiche debbano essere effettuate periodicamente nei casi in cui il pagamento delle prestazioni avvenga per il tramite di soggetto delegato o con accredito su conto corrente bancario o postale e, comunque, a campione, sulle dichiarazioni di responsabilità che riguardano la prestazioni in argomento.
Le banche-dati informatiche dell'Inps, al fine di agevolare le sedi nell'individuazione dei titolari di assegno sociale sui quali svolgere accertamenti mirati, sono state implementate con i dati relativi alla cittadinanza (Unione europea ed extra Unione europea).
In conclusione, si assicura la massima attenzione da parte del Governo in ordine alle vicende sollecitate nel presente atto parlamentare, attribuendo un rilievo primario alla necessità di garantire che l'assegno sociale venga corrisposto esclusivamente a quei soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni normative vigenti in materia; a tal fine proseguiranno, da parte di tutti i soggetti istituzionalmente preposti, i necessari controlli.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali: Pasquale Viespoli.