C. 3522 Proposta di legge presentata il 1° giugno 2010
Atto a cui si riferisce:
C.3522 Delega al Governo per l'istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei liberi professionisti
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3522 |
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All'articolo 1 si prevede che il Governo sia delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per l'istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza dei liberi professionisti (ENPALP) in cui confluiscono gli enti, gli istituti e le casse privatizzati ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994 e del decreto legislativo n. 103 del 1996, secondo criteri e princìpi direttivi fissati dalla norma di delega. In particolare i princìpi e criteri direttivi fissati prevedono, tra l'altro, la continuità operativa, all'interno dell'Ente unificato, degli organismi statutari di indirizzo, gestione e controllo previsti dagli ordinamenti di ciascun ente, istituto o cassa incorporati o confluenti, i quali continuano a svolgere le loro funzioni istituzionali.
All'articolo 2 si prevede la possibilità che gli statuti e i regolamenti degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi
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All'articolo 3 si prevede che in attesa dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 1, gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possano accorparsi fra loro, nonché includere altre categorie professionali similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive di una tutela pensionistica e previdenziale.
All'articolo 4, la presente proposta di legge reca norme per l'esercizio della delega al Governo e per l'esame degli schemi dei decreti legislativi da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
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1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi recanti norme per il riordino delle casse, degli istituti e degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza in favore dei liberi professionisti, istituiti e disciplinati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, allo scopo di istituire una gestione unitaria del settore e di garantire l'equilibrio finanziario e l'adeguatezza dei trattamenti secondo quanto stabilito dall'articolo 38 della Costituzione, promuovendo l'unificazione e la fusione degli enti e delle gestioni esistenti in un unico sistema previdenziale delle libere professioni, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza dei liberi professionisti (ENPALP), in cui confluiscono gli enti, gli istituti e le casse privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, i quali non usufruiscano di finanziamenti pubblici o di altri ausili pubblici di carattere finanziario e siano costituiti nelle forme dell'associazione o della fondazione, in regime di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restando le finalità istitutive e l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione agli stessi
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b) continuità operativa, all'interno dell'ENPALP, degli organismi statutari di indirizzo, gestione e controllo previsti dagli ordinamenti di ciascun ente, istituto o cassa incorporati o confluenti, i quali continuano a svolgere le proprie funzioni istituzionali;
c) individuazione di organismi di indirizzo, gestione e controllo dell'ENPALP secondo i criteri della rappresentanza, della rappresentatività, dell'eleggibilità, della partecipazione, dell'autonomia e dell'autogoverno delle categorie interessate, fermi restando i poteri autorizzativi e di vigilanza spettanti ai Ministri vigilanti. Tali gestioni hanno propria autonomia economico-patrimoniale nell'ambito della gestione complessiva dell'istituto e conservano la titolarità dei rispettivi patrimoni ciascuno dei quali costituisce, ad ogni effetto, un patrimonio separato al fine di garantire l'equilibrio tecnico-finanziario delle gestioni stesse;
d) istituzione di una gestione finanziaria e patrimoniale dell'ENPALP unitaria, con bilancio consolidato, unico per tutte le attività istituzionali relative alle gestioni previdenziali e assistenziali ad esso affidate e già costituite come casse, istituti o enti di diritto privato;
e) conservazione del trattamento vigente presso l'ente, l'istituto o la cassa di provenienza per il personale fino alla data di approvazione del regolamento del personale e della relativa dotazione organica dell'ENPALP.
1. La normativa statutaria e regolamentare degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e
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1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 della presente legge, gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono accorparsi fra loro, nonché includere altre categorie professionali similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive di una tutela pensionistica e previdenziale, alle medesime condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 103 del 1996.
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le associazioni delle categorie interessate maggiormente rappresentative e con le istanze rappresentative degli enti, degli istituti e delle casse. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati della relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia.
2. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
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3. Decorso il termine di cui al comma 1 ovvero, ove ne ricorrano le condizioni, di cui al comma 2, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.