Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE
Atto a cui si riferisce:
C.3/01152 [Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile]
Atto Camera
Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01152 presentata da MARCO GIOVANNI REGUZZONI
martedì 29 giugno 2010, seduta n.344
REGUZZONI, LUCIANO DUSSIN, FOGLIATO, LUSSANA, MONTAGNOLI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAL LAGO, D'AMICO, DESIDERATI, DI VIZIA, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, MAGGIONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
è dei giorni scorsi la notizia che secondo la Corte costituzionale è illegittima la norma che garantisce assegni di invalidità solo ai cittadini extracomunitari possessori di carta di soggiorno;
la vicenda trae spunto dalla causa di una rumena immigrata in Piemonte, che, in seguito ad un incidente, è divenuta invalida, con il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità in quanto comunitaria, e che ha chiesto anche gli arretrati, che si riferivano ad un periodo in cui la Romania non era ancora entrata nell'Unione europea;
la richiesta era stata bocciata proprio in virtù del disposto ex lege n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001), che subordina appunto l'assegno sociale al possesso della carta di soggiorno; ma in appello la corte di Torino sollevava questione di legittimità costituzionale dell'articolo 80, comma 19, della citata legge n. 388 del 2000, nella parte in cui tale disposizione, nello stabilire che «ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno», subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri regolarmente soggiornanti nel nostro Paese dell'assegno mensile di invalidità, ex articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili);
a parere dei giudici remittenti, infatti, il subordinare il diritto alle prestazioni previdenziali alla titolarità della carta di soggiorno, e quindi all'ulteriore requisito della permanenza di almeno cinque anni nel territorio dello Stato italiano, introdurrebbe una discriminazione dello straniero nei confronti del cittadino italiano, in contrasto con quanto stabilito, a livello internazionale, dall'articolo 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1952 e, a livello nazionale, dall'articolo 117 della Costituzione, ovvero la norma che obbliga lo Stato italiano a fare leggi, anche in materia di immigrazione, che rispettino l'ordinamento comunitario ed internazionale;
secondo la Corte costituzionale, dunque, come la Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte precisato, sebbene la Convenzione del 1952 non ponga in capo agli Stati membri alcun obbligo di adottare un sistema di protezione sociale o di assicurare un determinato livello di prestazioni assistenziali, rispettando la scelta del legislatore nazionale, tuttavia se tali prestazioni sono istituite e concesse, la normativa che li prevede non dovrà essere discriminatoria in ottemperanza all'articolo 14 della Convenzione medesima;
tale interpretazione ha portato perciò la Corte costituzionale a dichiarare - sia pure apparentemente non all'unanimità e con una spaccatura a Palazzo della Consulta, come riportato dalle cronache dei giornali - l'illegittimità costituzionale del citato articolo 80, comma 19, della legge finanziaria per il 2001, affermando che è in gioco un «bisogno primario» dell'individuo, in quanto trattasi di «un'erogazione destinata non già ad integrare il minor reddito dipendente dalle condizioni soggettive, ma a fornire alla persona un minimo di sostentamento atto ad assicurare la sopravvivenza»;
è innegabile che tale apertura pone l'Inps a reale rischio di tracollo ed è, altresì, evidente come la posizione dei giudici sia in controtendenza con le misure adottate dal Governo con la recente manovra, di cui al decreto-legge n. 78 del 2010, per ridurre la spesa in materia di invalidità -:
come il Governo intenda intervenire per risolvere la questione, atteso che si profila il rischio di gravissimi effetti sui conti pubblici, nonché di vanificare l'operato finora praticato in termini di verifiche e controlli sui trattamenti di invalidità e di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, al fine di «stanare» i cosiddetti falsi invalidi e contenere la crescita esponenziale della relativa spesa pensionistica. (3-01152)