• Testo DDL 2166

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Atto a cui si riferisce:
S.2166 Agevolazioni fiscali e in materia di assegno per il nucleo familiare in favore delle famiglie numerose o con figli disabili e di quelle al di sotto della soglia di povertà





Legislatura 16º - Disegno di legge N. 2166


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 2166
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, PETERLINI e BIANCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2010

Agevolazioni fiscali e in materia di assegno per il nucleo familiare in favore delle famiglie numerose o con figli disabili e di quelle al di sotto
della soglia di povertà

 

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge è volto a sanare un effetto distorsivo che si è determinato in sede di calcolo dei nuovi importi dell’assegno per il nucleo familiare, sulla base della rideterminazione effettuata in virtù dell’articolo 1, comma 11, della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n.    296).

    Tale effetto consiste nella penalizzazione delle famiglie più numerose, evidenziatasi a seguito della pubblicazione delle nuove tabelle degli importi degli assegni che l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha ufficializzato con le circolari n. 26 del 26 gennaio 2007 e n. 88 del 18 maggio 2007.
    Con l’auspicio che il presente disegno di legge sia affrontato dal Parlamento nel quadro generale della necessità di misure reali e concrete a sostegno della famiglia, a partire dal problema dei figli e fino alla non autosufficienza delle persone anziane e inabili, temi per i quali il nostro Paese risulta gravemente deficitario, si vuole in questa sede parzialmente correggere l’importo dell’assegno per i nuclei familiari più numerosi, prevedendo un aumento pari a 500 euro e contestualmente stabilendo un’agevolazione fiscale consistente nell’applicazione dell’aliquota del 23 per cento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche indipendentemente dal reddito posseduto.
    In riferimento alla definizione di «famiglia numerosa», si intendono per tali i nuclei familiari con più di tre figli o soggetti equiparati, di età inferiore a ventisei anni compiuti. È stata prevista anche l’equiparazione alle famiglie numerose, per quanto riguarda l’accesso alle agevolazioni fiscali e previdenziali, delle famiglie con figli disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e delle famiglie che versano in situazione di povertà, calcolata dall’INPS secondo l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
    Con riferimento ai requisiti per accedere ai benefici di cui al presente disegno di legge, è necessario da un lato che il genitore che ne ha diritto sia cittadino italiano (o di un Paese membro dell’Unione europea) e che il reddito sia prodotto sul territorio italiano, dall’altro che i figli a carico abbiano meno di diciotto anni oppure abbiano un reddito inferiore a 6.000 euro.
    A norma dell’articolo 3 del presente disegno di legge, il genitore ha l’obbligo di comunicare eventuali variazioni della composizione del suo nucleo familiare che comportino la perdita dei benefici fiscali e previdenziali entro trenta giorni dalla data in cui si sono verificate.
    Per gli oneri derivanti dall’attuazione della legge, l’articolo 4 prevede la copertura a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all’articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e requisiti)

    1. La presente legge prevede agevolazioni fiscali e in materia di assegno per il nucleo familiare, finalizzate al sostegno delle famiglie numerose.

    2. Agli effetti della presente legge, sono famiglie numerose i nuclei familiari con più di tre figli, o equiparati, di età inferiore a ventisei anni compiuti.
    3. Le agevolazioni previste dalla presente legge per le famiglie numerose si applicano anche:

        a) alle famiglie nelle quali sono presenti uno o più figli disabili ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

        b) alle famiglie che, secondo l’applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, calcolato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base delle dichiarazioni degli interessati, si trovano al di sotto della soglia di povertà, che deve essere determinata per ogni triennio con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

    4. Possono usufruire delle agevolazioni previste dalla presente legge le famiglie indicate all’articolo 1, commi 2 e 3, quando ricorrono le seguenti condizioni:
        a) almeno uno dei genitori è cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea;

        b) i figli per i quali spetta l’assegno per il nucleo familiare hanno un’età inferiore a diciotto anni compiuti o un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 6.000 euro;
        c) il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è interamente prodotto in Italia.

Art. 2.

(Agevolazioni agli effetti degli assegni per il nucleo familiare e dell’imposta sul reddito delle persone fisiche)

    1. L’importo complessivo dell’assegno per il nucleo familiare, determinato secondo la tabella 1 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aumentato di 500 euro in favore delle famiglie di cui all’articolo 1 della presente legge.

    2. L’imposta sul reddito delle persone fisiche, per i componenti delle famiglie di cui all’articolo 1, è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, l’aliquota unica del 23 per cento.

Art. 3.

(Comunicazione delle variazioni)

    1. Il soggetto beneficiario dell’assegno per il nucleo familiare comunica al datore di lavoro e all’INPS, entro trenta giorni dal momento in cui si è verificata, qualunque variazione che determini la perdita dei requisiti previsti dall’articolo 1.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

    1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, incrementato ai sensi dell’articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fatto salvo quanto disposto dai commi 2 e 3.

    2. Le disposizioni dell’articolo 2, comma 1, si applicano a decorrere dal primo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
    3. Le disposizioni dell’articolo 2, comma 2, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.


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