C. 3398 Proposta di legge presentata il 14 aprile 2010
Atto a cui si riferisce:
C.3398 Modifica all'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di esenzione dal pagamento dei diritti d'autore per le opere utilizzate nel corso di iniziative organizzate dagli enti per la promozione del turismo e nel caso di manifestazioni musicali destinate agli ultrasessantenni
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3398 |
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Tra le numerose attività della SIAE vi è anche quella di riscuotere, per conto dello Stato, alcuni diritti erariali, tra i quali quelli relativi a manifestazioni pubbliche senza alcuna distinzione su chi indice tali iniziative e su quali siano le motivazioni delle stesse.
La presente proposta di legge vuole affrontare due temi: quello delle manifestazioni svolte dagli enti per la promozione del turismo, tra le quali si segnala in particolare l'attività svolta dalle associazioni pro loco e quello di manifestazioni musicali destinate agli ultrasessantenni.
Com’è a tutti noto gli enti per la promozione del turismo svolgono un lavoro prezioso in ambito locale e territoriale e rappresentano, da un punto di vista economico e culturale, uno strumento indispensabile per le comunità e per lo sviluppo delle stesse.
Le associazioni pro loco, in particolare, sono in numero di oltre 6.000 in tutto il territorio, con oltre 600.000 soci, e rappresentano una realtà insostituibile e preziosa; proprio per le attività che svolgono,
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Si deve riscontrare, purtroppo, che allo stato attuale anche le manifestazioni promosse da queste associazioni sono sottoposte ai diritti da corrispondere alla SIAE e poiché questo tipo di iniziative ha un carattere benefico e promozionale, tali obblighi si configurano come ostacoli, spesso particolarmente gravosi, che rendono difficile lo sviluppo di simili manifestazioni.
Per questi motivi si ritiene necessario rivedere la normativa in materia, consentendo agli enti per la promozione del turismo che svolgono attività determinanti per lo sviluppo del territorio di essere esentati dal pagamento dei diritti alla SIAE.
Nel secondo caso si affronta il tema delle manifestazioni musicali destinate agli ultrasessantenni. Spesso, soprattutto nelle comunità di provincia, sono svolte manifestazioni musicali destinate appunto agli ultrasessantenni, che rappresentano uno dei pochi momenti in cui le persone anziane possono comunicare e socializzare tra loro. In tempi di crisi economica come quella attuale anche i costi per partecipare a simili manifestazioni incidono pesantemente sul bilancio familiare di chi deve fare i conti con un aumento costante del costo della vita. Ciò comporta delle scelte a seguito delle quali spesso le persone anziane sono costrette a rinunciare ai momenti di socialità a causa del costo di queste manifestazioni musicali.
Con la modifica che si propone, che inciderebbe in maniera assolutamente irrisoria sul bilancio della SIAE, si propone una parziale riduzione del costo del biglietto d'ingresso degli eventi musicali destinati agli ultrasessantenni, per consentire a un maggiore fascia di persone anziane di poter partecipare a simili manifestazioni.
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1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«In ogni caso sono fatte salve le utilizzazioni delle opere di cui al primo comma, per motivi culturali o promozionali, purché prive di scopo di lucro, in occasione di manifestazioni a carattere locale organizzate e svolte dagli enti per la promozione del turismo e nel caso di manifestazioni musicali destinate agli ultrasessantenni, prevedendo in questo caso una riduzione del costo del biglietto equivalente alla somma destinata alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)».
2. Il Governo provvede ad adeguare lo statuto della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 4 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2001, alle disposizioni del terzo comma dell'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dal comma 1 del presente articolo, prevedendo che la SIAE non può concedere permessi per l'utilizzazione gratuita delle opere, salvo che l'utilizzazione delle stesse avvenga nel corso di manifestazioni di carattere strettamente locale, organizzate e svolte dagli enti per la promozione del turismo e nel caso di manifestazioni musicali destinate agli ultrasessantenni.