• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03290-A/005 [Prevedere come autonoma fattispecie delittuosa il comportamento di chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ]



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3290-A/5 presentato da ANDREA ORLANDO testo di giovedì 27 maggio 2010, seduta n.329

La Camera,
premesso che:
il riciclaggio e il cosiddetto «auto riciclaggio» costituiscono uno dei principali canali di impiego dei guadagni illeciti, attraverso i quali le associazioni criminali non solo occultano la provenienza delittuosa delle loro risorse, ma dai quali soprattutto traggono formidabili risorse economiche per potenziare sempre più la loro azione illegale;
infatti, è attraverso il riciclaggio che le mafie operano per ripulire il denaro sporco e per usare i proventi derivanti da attività illecite, illegali e criminali. Pensiamo allo spaccio di stupefacenti, al racket delle estorsioni, ai sequestri di persona, all'organizzazione dell'immigrazione clandestina, all'organizzazione della prostituzione e via di questo passo: il riciclaggio è usato per infiltrarsi nell'economia legale investendo in tal senso forti risorse;
le norme incriminatrici del riciclaggio (articolo 648-bis del codice penale) e dell'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter del codice penale) escludono, tra i soggetti attivi di entrambi i delitti in questione, il concorrente nei reati presupposti, non consentendo quindi l'incriminazione del cosiddetto «autoriciclaggio» ;
nonostante, dunque, la rilevanza criminologica e il disvalore penale del cosiddetto autoriciclaggio, esso attualmente non assurge a illecito penale autonomo: l'autore o il compartecipe del reato presupposto non risulta, infatti, punibile per il reato di riciclaggio, mentre potrà esserlo il terzo estraneo al reato presupposto che cooperi con il reo nel riciclaggio;
tale esclusione suscita perplessità sia a livello istituzionale, sia nel contesto internazionale (essendo stata, ad esempio, censurata espressamente dal Fondo monetario internazionale nel «Detailed assessment report on anti-money laundering and combatting the financing of terrorism»);
è evidente, inoltre, la necessità di adeguare il sistema penale interno alle previsioni contenute nella terza direttiva europea antiriciclaggio (direttiva 2005/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005), che all'articolo 1, nel definire le condotte di riciclaggio vietate, non contempla alcuna clausola di riserva riferita al reato presupposto;
la scelta di prescindere dalla clausola di riserva è stata compiuta da numerose legislazioni straniere (in particolare, quelle della Spagna e di tutti i paesi di common law) e risponde meglio all'attuale struttura del reato di riciclaggio, che, com'è noto, non contiene alcuna selezione dei delitti-presupposto ed ha progressivamente assunto un suo autonomo e rilevante disvalore;
infine va ricordato che, in sede di discussione del A.C. 2180, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, il Governo aveva accolto l'ordine del giorno Marchi n. 9/2180-A/56, che impegnava il Governo proprio all'introduzione delle norme suddette,

impegna il Governo

ad adottare, nel rispetto delle prerogative del Parlamento e nell'ambito delle proprie competenze, iniziative normative che prevedano come autonoma fattispecie delittuosa il comportamento di chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, nonché l'irrogazione di pene qualitativamente e quantitativamente adeguate.
9/3290-A/5. Andrea Orlando, Ferranti, Garavini, Marchi, Veltroni, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Piccolo, Fiano, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Gianni Farina, Concia, Tidei, Vaccaro, Villecco Calipari.