• C. 3387 Proposta di legge presentata il 13 aprile 2010

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Atto a cui si riferisce:
C.3387 Disposizioni perequative in materia di collocamento nella posizione di ausiliaria del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia cessato dal servizio a domanda e collocato in quiescenza nella posizione di riserva tra il 28 settembre 1996 e il 31 dicembre 1997



XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3387


 

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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
RUGGHIA, GAROFANI, VILLECCO CALIPARI, RECCHIA, LAGANÀ FORTUGNO, LETTA, GIACOMELLI, FIORONI, LA FORGIA, MIGLIAVACCA, MOGHERINI REBESANI, ROSATO, SERENI, TOCCI, VICO
Disposizioni perequative in materia di collocamento nella posizione di ausiliaria del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia cessato dal servizio a domanda e collocato in quiescenza nella posizione di riserva tra il 28 settembre 1996 e il 31 dicembre 1997
Presentata il 13 aprile 2010


      

Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende sollevare il problema del collocamento nella posizione di ausiliaria del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare posto in riserva d'autorità, a seguito dell'applicazione del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505 (decaduto per decorrenza dei termini).
      Con l'entrata in vigore del combinato disposto dei decreti legislativi n. 165 del 1997 e n. 498 del 1997, a decorrere dal 1o gennaio 1998, sono state adeguate le norme per le cessazioni dal servizio del personale collocato in congedo per dimissioni. Il alternativa all'essere collocati nella posizione di ausiliaria, al compimento del venticinquesimo anno di servizio effettivo, veniva loro concessa l'attribuzione di sei scatti stipendiali aggiuntivi (incremento del 15 per cento della voce stipendio), una misura estesa anche alle cessazioni volontarie, previo recupero degli oneri contributivi dovuti fino al compimento del limite di età anagrafico.
      Il Consiglio di Stato, con un pronunciamento del 2004, riteneva definita la posizione di coloro che erano cessati dal servizio a domanda a decorrere dal 1o gennaio 1998, considerando che avevano già conseguito i vantaggi pensionistici, quali i già citati sei scatti aggiuntivi, anche
 

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se privi dei requisiti per ottenere la corresponsione dell'indennità di ausiliaria.
      Permane, quindi, un vuoto temporale che ha lasciato in una sorta di «limbo» diverse centinaia di militari delle Forze armate e di appartenenti alle Forze di polizia collocati in congedo dal 28 settembre 1996 al 31 dicembre 1997, ovvero nell'arco di tempo in cui non si applicava la previgente normativa e ai quali non è stata applicata in maniera retroattiva la nuova normativa.
      Tale personale, infatti, si è visto collocare d'autorità in riserva, permanendovi anche a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, che di fatto non annulla il provvedimento restrittivo. La sentenza conferma il diritto alla percezione del trattamento di quiescenza in riferimento alla data di cessazione del servizio, per coloro che potevano beneficiare dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 1997, una procedura istituita solo dal 1o gennaio 1998 senza applicazioni retroattive, nemmeno a carattere di sanatoria.
      L'inserimento del provvedimento nell'articolo 1, comma 178, della legge n. 662 del 1996 (legge finanziaria 1997) convalidava tale blocco fino all'attuazione della delega, confermando per il personale collocato in congedo dal 28 settembre 1996 al 31 dicembre 1997 una posizione di «limbo». Per loro, infatti, non ha trovato applicazione il nuovo regime utile a conseguire il diritto alla maggiorazione dei sei scatti aggiuntivi e non è stato ripristinato il diritto alla permanenza nella posizione di ausiliaria, con la percezione della relativa indennità, come competeva con il pregresso regime.
      Si può definire evidente la discrasia creatasi con la mancata interconnessione tra la normativa pregressa e quella intervenuta a modifica. Pertanto, l'unica alternativa possibile resta lo sblocco del collocamento nella posizione di ausiliaria per il personale cessato nel suddetto periodo.
      Si ricorda che per parte degli ufficiali (compresi quelli delle Forze di polizia) incorsi in questa posizione iniqua, ma che si trovano nella posizione prevista dall'articolo 43, comma 5, della legge n. 224 del 1986, era stato ripristinato tale principio semplicemente inserendo l'articolo 1-bis nel testo del decreto-legge n. 157 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 250 del 2001. Pertanto, tutti gli Ufficiali cessati a domanda, ma con meno di quattro anni dal compimento del limite anagrafico sono stati considerati equiparati e posti in ausiliaria.
      Si confida nell'accoglimento della presente proposta di legge per ripristinare il diritto a un trattamento equo nei confronti di un personale ingiustamente penalizzato da norme non perfettamente coordinate tra loro.
 

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Collocamento nella posizione di ausiliaria per talune categorie di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare).

      1. Il personale cessato dal servizio a domanda tra il 28 settembre 1996 e il 31 dicembre 1997, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni, collocato nella riserva per diretto effetto dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, dell'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606, nonché dell'articolo 1, comma 178, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che non ha beneficiato della facoltà prevista dall'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, è collocato nella posizione di ausiliaria dalla data di cessazione dal servizio per un periodo di cinque anni e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 800.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.